Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7029
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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L'art. 8 D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, vieta qualsiasi pubblicità dei prodotti da fumo, che, in modo diretto od indiretto, è suscettibile di produrre anche soltanto il pericolo di un effetto propagandistico che induca il pubblico all'acquisto ed al consumo di prodotti da fumo. Tuttavia, mentre nel caso di propaganda diretta l'effetto propagandistico (cioè l'evento vietato dalla legge) deve ritenersi in ogni caso sussistente, nel caso di propaganda indiretta (nella specie, vendita di capi di vestiario con il "logo" di una nota marca di sigarette) il suddetto effetto deve essere accertato in concreto, quanto meno come evento di pericolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7029
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7029
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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