Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 62027 0 48 78/ 0 2 DE P POLO ITALIANO L ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L LA C A A D * Oggetto D L B E * E A D SEZIONE TRIBUTARIA * Tributaria T T .mi Sigg.ri Magistrati: I A * I S N 1 INVIM straordinaria N E 3 dagli Ill R E 1 S E S E T T N A A M Dott Presidente Enrico PAPA M R.G.N. 19326/98 ( Cron. мого Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 16/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Achille MELONCELLI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. Sell per dirilti € 0.77 SENTENZA 11.12.04.02 IL. CANCELLIEREsul ricorso proposto da: IST ATESINO SIVL SPA, in persona del Vice Presidente e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legale rappresentante pro tempore, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dal Sig. IPSOA per diritti €012 dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che lo difende 11.12.04.02 IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato MAZZARELLI FRANCESCO, giusta procura Notaio MARCO DOLZANI di TRENTO, rep. 42099 del 15.10.1998;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2001 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2289 . N -1- rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 79/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato POLIZI, che ha chiesto l'inammissibilità o comunque 1'infondatezza del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Istituto Atesino di Sviluppo ISA s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento del maggior valore finale emanato a fini Invim straordinaria, e relativo a due beni dichiarati perlire 800.000.000 e valutati lire 1.461.000.000. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, ma la decisione è stata riformata totalmente dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Istituto deducendo un unico motivo, e presentando una memoria. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso tardivo e con difesa orale dell'Avvocatura. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto omessa motivazione circa punti decisivi della controversia nonché errore nella motivazione sul presupposto che la Commissione Regionale non ha esaminato le circostanze di fatto e di diritto proposte nel ricorso introduttivo e ritenute decisive dal giudice di primo grado quali: a)la vetustà dell'immobile; b)l'indisponibilità a tempo indeterminato dell'immobile, perché condotto in locazione dall'Arma dei Carabinieri;
c)la destinazione urbanistica dell'area qualificata come "zona per destinazione attrezzature e servizi pubblici”. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato per cui deve essere rigettato. E invero, nella sentenza impugnata vi è una motivazione adeguata e sufficiente, immune da vizi giuridici e logici, e comunque indicativa delle ragioni per le quali l'appello dell'ufficio è stato accolto. La Commissione Regionale, dopo avere richiamato la stima UTE (ufficio istituzionalmente preposto a formulare stime e valutazioni), ha spiegato perché ha condiviso nel merito la determinazione del valore effettuata dal citato ufficio, ed ha evidenziato a questo proposito l'importanza che ha assunto un elemento significativo quale l'ubicazione dell'ufficio in una zona centrale del Comune di Riva del Garda. Né può ritenersi che esista per il giudice un obbligo incondizionato a rispondere a tutti i profili di valutazione che la parte ritiene di sottoporre alla sua attenzione, poiché sufficiente che il giudice con la sua motivazione renda possibile l'individuazione del thema decidendum ed espliciti le ragioni che lo inducono ad adottare una determinata decisione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 16.11. 2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente CORT Dr. Giuseppe Falcone Dr. En Papa Luino A S S A IL CANCELLIERE C1 C Arnalde Casano A lplealds Ogg - 5 APR. 2002 Пиль Gies E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / I R 6 T 2 R S . I A R L . G T L P E . A R D R . R L B I E A A R D D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M