Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari con sentenza, anziché con ordinanza come prescritto dall'art. 30 D.Lgs. n. 274 del 2000, l'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione della persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2009, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 18/12/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2350
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 23092/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VERONA;
e da:
AS AN N. IL 20/09/1957;
nei confronti di:
AN PI N. IL 08/06/1952;
avverso la sentenza n. 611/2008 GIUDICE DI PACE di VERONA, del 04/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per la qualificazione della sentenza come ordinanza e declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza il giudice di pace di Verona, davanti al quale, a seguito di ricorso immediato proposto dalla persona offesa a mezzo di procuratore speciale, era stato tratto a giudizio AN PI LU per rispondere dei reati di lesioni ed ingiurie in danno di AS RE, dichiarò non doversi procedere a carico del suddetto imputato, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30, comma 1, per mancata presentazione all'udienza della persona offesa, non validamente rappresentata, ai fini della presenza, secondo il giudicante, dal procuratore speciale, per difetto di specificità, sul punto, della procura a lui conferita;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura della Repubblica, sostenendo che il giudice di pace avrebbe "errato emettendo sentenza mentre doveva essere emessa ordinanza", secondo quanto prescritto dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30, comma 2;
- che ha inoltre proposto ricorso per cassazione la difesa della persona offesa, denunciando, oltre al medesimo errore di diritto denunciato dalla procura della Repubblica, anche l'errata applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30, comma 1, per non avere il giudice di pace ritenuto la validità, anche ai fini della comparizione della persona offesa all'udienza, della procura speciale che era stata conferita (e ritenuta valida) per la presentazione del ricorso ex art. 21 del citato testo normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, in effetti, dal testuale tenore del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 30, risulta che il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità del ricorso immediato per mancata comparizione del ricorrente deve assumere veste di ordinanza;
- che, pertanto, a prescindere dal suo (pur assai discutibile) contenuto decisorio, deve qualificarsi come abnorme (e, conseguentemente, suscettibile di ricorso per cassazione, come prospettato, in particolare, nel ricorso proposto dalla difesa della persona offesa), la sentenza che, in luogo della prescritta ordinanza, è stata pronunciata dal giudice di pace;
sentenza che deve quindi essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice di pace per il seguito del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al giudice di pace di Verona per il seguito del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010