Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9836 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e l . E a N n E e , N p 1 O 8 I a 9836/0 1 Z 9 m A 1 e - R t 1 T s 1 i S I - s G 4 l E 2 a R EP UB BLI CA I T A . e L A h c D i 3 IN NONOME f i E 2 d T o N E T m LA CORTE SUPPE A CASSAZIONE S R E A 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese dr. Angelo Grieco Presidente giudiziarie: motivazione. dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 13166/00 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Mario Rosario Morelli Consigliere Cron. 22439 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 26.04.2001 S ENT E NZA sul ricorso iscritto al n. 13166 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA BE DI RA e SP DI RA, entrambi rappresentati e difesi, per procura a margine del ri- corso, dall'avv. SC Modica, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gonzaga n. 37, presso Battaglia Salvatore. RICORRENTI
CONTRO
PREFETTURA DI AGRIGENTO, in persona del prefetto p.t. ex lege domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da que- MZ2 2001 5 2 sta rappresentata e difesa. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 207 del 5 - 6 luglio 1999. Udita, all'udienza del 26 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 luglio 1999, il Tribunale di Agri- gento accoglieva l'opposizione di BE e GA Di SC a due ordinanze del 10 dicembre 1998 del lo- cale Prefetto, con le quali era ingiunto a ognuno di loro il pagamento di una sanzione pecuniaria, per la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), in quanto, come dedotto dagli opponenti, il provvedimento prefettizio era stato emesso oltre il termine degli artt. 203 e 204 C.d.S. Il Tribunale, per la natura della controversia e te- nuto conto che solo da poco era stato adottato dalla Suprema Corte l'indirizzo interpretativo che configu- rava la violazione del termine come causa di illegit- timità della sanzione, compensava interamente le spese di causa tra le parti. Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso i due Di SC con due motivi. La Prefettura di Agrigento si è difesa con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso notificato il 31 luglio 2000, oltre il termine di venti giorni da quello per il deposito (avvenuto in fatto il 23 giugno 2000) del ricorso no- tificato validamente al Prefetto di Agrigento in data 9 giugno 2000, non avendo rilievo la seconda notifica- zione del 17 giugno 2000 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da ritenere nulla, data la legittimazione esclusiva dell'autorità che ha emesso l'atto oggetto di opposizione in questo giudizio (così, tra molte, la recente Cass. 13 dicembre 2000 n. 15747). Poichè il ricorso doveva depositarsi, per l'art. 369 c.p.c. entro il 29 giugno 2000 (in Roma rectius il 30 giugno), il controricorrente avrebbe dovuto procedere alla notificazione del controricorso entro venti gior- ni dalla scadenza del predetto termine (art. 370 c.p. c.) e cioè il 20 luglio successivo, mentre l'atto è stato notificato il 31 luglio successivo.
2. Il ricorso deduce violazione dell'art. 91, 1°comma e 92, 2° comma, c.p.c. e l'illogicità della motivazio- ne sulla compensazione delle spese di causa, perchè il 4 - tribunale, pur avendo rilevato che l'ordinanza prefet- tizia era illegittima perchè emessa oltre due anni do- po la presentazione dei ricorsi dei destinatari dei verbali di contestazione, non ha applicato al caso la regola ordinaria della soccombenza nel disciplinare le spese di causa, nè ha tenuto conto che il principio d' invalidità dell'atto per la violazione del termine già era ormai individuato dalla Cassazione da due anni con la sentenza 23 luglio 1997 n. 6895. In sostanza, la compensazione delle spese, alla luce della disciplina di esse, da applicare in questo caso secondo la regola della soccombenza come in ogni altro ordinario giudizio in cui la causa sia stata chiusa su una questione preliminare, non era giustificata. In secondo luogo, si lamenta violazione dell'art. 204 C.d.S., perchè il termine in esso imposto assicura la certezza dei rapporti tra cittadino e P. A. e la viola- zione della norma è quindi una condotta sanzionabile dell'Autorità che ha emesso l'ordinanza.
2.1. La sentenza impugnata, sancito che il difetto del requisito temporale dell'art. 204 C.d.S. determina il- legittimità del procedimento amministrativo sfociato nell'ordinanza ingiunzione, annulla quest'ultima. Il Tribunale, per le spese del procedimento, chiarisce che esse,"attesa la natura della controversia conse- 5 - guente anche al recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, possono essere compensate interamente tra le parti". Effettivamante, prima della sentenza di questa Corte del 23 luglio 1997 n. 6895 non vi erano precedenti in ordine all'esigenza del rispetto dei termini dell'art. 204 C.d.S., stante la previgente disciplina della ma- teria;
in tale contesto, risultando i ricorsi in sede amministrativa proposti nel 1996 prima della richiama- ta decisione dei giudici di legittimità e non potendo- si ritenere corretta la definizione di"perentorio" da- ta a un termine non processuale, espressione cui si e- ra riferita quella prima sentenza di legittimità, po- teva apparire incerta la necessità per il prefetto di emettere la sua decisione nei 90 giorni dalla presen- tazione del ricorso, termine definito dal tribunale stesso, sulla scia delle più recenti decisioni di que- sta Corte, requisito di legittimità temporale dell'or- dinanza prefettizia, la cui violazione comporta annul- labilità e non nullità dell'atto, quale si sarebbe a- vuta in caso di violazione di termini perentori (così Cass. 9 agosto 2000 n.10541). L'incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale solo av- viato nel 1997 con il nuovo C.d.S. e confermato in se- guito anche se con motivazione diversa, rende evidenti - 6 - le ragioni della compensazione delle spese della cau- sa,non attribuibile in sostanza ad un comportamento della P.A. della cui illegittimità questa poteva es- sere certa, con la conseguenza che dalla stessa deci- sione sulle spese si ricavano i giusti motivi di cui all'art. 92, 2° comma, c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), non violandosi comunque il limite della discre- zionalità del giudice di merito in materia non essen- dosi poste le spese del giudizio a carico del vincito- re (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390), con conseguente in- fondatezza del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, stante l'inammissibi- lità rilevata del controricorso della Prefettura di A- grigento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 aprile 2001. Melo Griev Il presidente Il Consigliesigliere estensore Ferry. 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Prima Sezione Civile BOLLI Weamminck Depositaro in Cancelleria E مان 689 NE ISTRAZIO . # LUG. 2001. N penale 1, -11-198 IL CANCELLIERE REG al sisterna DA 24 YEN ne 2 wod