Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8772 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 8772/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CA SEZIO Composta dagli Ill.mi Sigg 11 Magistrati: R.G.N.14227/00 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Cron. 19958 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 24/04/01 pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: AR ME, elettivamente domiciliata in Napoli, l'avv.al Centro Direzionale, edificio G1, presso ON Marra, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale 1972 dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege;
-controricorrente- nonché
contro
: INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza presso gli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, dai quali è rappresentato e difeso giusta delega in atti;
- Resistente con solo mandato- Tintimato + avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 maggio 23 luglio 1999 n. 2798, RGAC 42384 del 1996, cron. 11948; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. De Angelis per l'intimato INPS;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 maggio- 23 luglio 1999 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da Garganese h AR avverso la decisione del locale Pretore del 13 febbraio 1996, che aveva respinto (per intervenuta prescrizione quinquennale) la domanda dell'assistita diretta ad ottenere il pagamento di interessi e 2 P rivalutazione sugli arretrati di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo dal Ministero dell'Interno. Avverso tale decisione l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. L'intimato INPS non ha svolto difese, depositando solo procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e art. 429, terzo comma, codice di procedura civile, artt. 2946 e 2948 codice civile, nonché motivazione illogica. La ricorrente, in particolare, censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale anche per i ratei di prestazione assistenziale non liquidati. Il ricorso ё fondato, alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale il ん credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti su ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili, corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni а decorrere, per le somme calcolate sul 3 primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi (Cass. 8 febbraio 2001 n. 1804). Regola generale per i ratei delle prestazioni laprevidenziali e assistenziali è, infatti, prescrizione decennale, operando la prescrizione quinquennale soltanto per ratei liquidi, posti in riscossione, in quanto messi a disposizione dell'avente diritto. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei confronti del Ministero dell'Interno e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice che procederà ai necessari accertamenti di fatto, uniformandosi ai principi di diritto già enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'INPS, che non ha partecipato ai primi due gradi del giudizio (nei confronti del quale, del resto, non è stata svolta alcuna esplicita domanda di merito da parte della ricorrente) Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei confronti del Te Ministero dell'Interno, cassa rinvia alla Corte d'Appello di Napoli anche per le spese, in relazione alle censure accolte. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei л confronti dell'INPS. Nulla per le spese del giudizio di да legittimità nei confronti dell'INPS. ль Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001. и + la sentenza impegnata IL Б ад IL PRESIDENTEЛочно стојамий EST. I D A 0 S , 3 1 Shillin S O 3 . A L 5 T T L R , . O A A B ' N S I L E L 3 P D E S JERE 7 I A - D T 9 N I - S da S G 1 O N O 1 P E 2001 A S M E I I D G E A A tiple , G D O O E E T L R T T T I S N I R A I E L G S D E L E R E O D