Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 2
L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente né rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità di un giovane militare che, in concorso con altri, dopo aver bloccato il risciò su cui viaggiavano due ragazze, saliva da dietro e toccava loro il seno, i glutei e la zona dei genitali).
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. non può essere estesa al reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies cod. pen., sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo.
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La massima Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa di lesioni personali verso un soggetto che, invece, il denunciante sapeva aver agito per legittima difesa - Cassazione penale , sez. III , 19/07/2017 , n. 41562). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III …
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Il dolo del delitto di violenza sessuale non richiede che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 25 giugno 2021, n. 24872 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale, …
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Il bene giuridico protetto dall'art. 609-bis, cod. pen., è la libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell'individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2910
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 7488/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. , nato il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 15 novembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Lauria Baldassare.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 15 novembre 2012, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro del 17 dicembre 2003, con la quale l'imputato, militare all'epoca dei fatti, era stato condannato, per il reato di cui all'art. 609 octies c.p., per avere, in concorso con altre persone non identificate, commesso atti di violenza sessuale nei confronti di due ragazze, bloccando il risciò sul quale viaggiavano, salendovi sopra da dietro, toccandole sul seno, sul sedere, sulle regioni genitali, avvalendosi della forza del numero e in maniera repentina.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Si lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 486 e 175 c.p.p., con riferimento al mancato apprezzamento delle ragioni a sostegno dell'istanza di rinvio dell'udienza del 9 luglio 2003 per impedimento a comparire del difensore. Tale istanza di rinvio era motivata dall'impegno del difensore per un'udienza quale giudice onorario di tribunale in altra sede. Nel ricorso si afferma che il Tribunale di Pesaro, pur acconsentendo al rinvio per "ragioni di opportunità e cortesia", non aveva ritenuto assoluto l'impedimento a comparire del difensore, mancando la prova che questo si fosse attivato presso il Presidente del Tribunale in cui prestava l'ufficio di giudice onorario per far valere il suo precedente impegno davanti al Tribunale di Pesaro. Il Tribunale non avrebbe considerato che era necessario concedere all'imputato un rinvio dell'udienza e che vi erano state nuove circostanze emerse nelle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero, che avrebbero potuto indurre l'imputato stesso a scegliere uno dei riti alternativi.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 507 c.p.p., con riferimento all'omessa adozione da parte del giudice di secondo grado delle prove richieste dalla difesa. Il Pubblico ministero aveva effettuato un'indagine suppletiva nella quale erano emerse circostanze nuove, sulle quali l'imputato non aveva avuto la possibilità di fornire elementi probatori a discarico, anche per l'abbandono della difesa da parte del proprio difensore. Si trattava, in particolare, dell'escussione dei commilitoni presuntivamente presenti ai fatti, in relazione alla testimonianza del comandante della caserma, che aveva svolto il procedimento disciplinare nel quale tali commilitoni erano stati identificati.
2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, si deducono la violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto agli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Non si sarebbe considerato, in particolare, che gli atti posti in essere non avevano le caratteristiche degli atti sessuali, non essendoci stato nessun contatto fisico diretto tra l'imputato e le zone genitali delle due vittime. Nè l'imputato aveva alcuna intenzione sessualmente violenta nei confronti delle stesse, essendo semplicemente trasceso in approcci pesanti nei loro confronti. Mancherebbe anche il profilo della pluralità dei partecipanti agli atti, perché le vittime ricorderebbero il solo imputato come autore degli stessi.
2.4. - In quarto luogo, si lamenta la mancata applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. alla violenza sessuale di gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - relativo al mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'istanza di rinvio dell'udienza del 9 luglio 2003 per impedimento a comparire del difensore - è manifestamente infondato.
Del tutto correttamente - come già rilevato dalla Corte d'appello - il Tribunale non ha ritenuto assoluto l'impedimento rappresentato dal difensore, sul rilievo che questo non aveva provato di essersi attivato presso il Presidente del tribunale nel quale prestava ufficio di giudice onorario per fargli presente il proprio pregresso impegno professionale. Nè il difensore aveva rappresentato nella sua istanza i motivi per cui non poteva essere sostituito nel presente procedimento;
con la conseguenza che la successiva richiesta di patteggiamento allargato era stata correttamente respinta, perché proposta, appunto, dopo la prima udienza utile. Del tutto generici sono, poi, gli altri rilievi difensivi, perché riferiti non a specifiche violazioni della legge processuale, ma semplicemente alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di una non meglio precisata opportunità di disporre un rinvio, in conseguenza delle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero. 3.2. - Il secondo motivo di doglianza - relativo alla mancata esclusione di commilitoni presuntivamente presenti ai fatti - è inammissibile, perché è diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione di un profilo già ampiamente valutato in grado d'appello. Del resto, neanche con il ricorso per cassazione sono state prospettate le ragioni per le quali la prova avrebbe dovuto essere ritenuta decisiva, in presenza di una ricostruzione assolutamente certa dei fatti e a fronte di mere affermazioni prive di riscontro circa l'identificazione dei commilitoni dell'imputato che sarebbero stati presenti.
3.3. - Del pari inammissibile è il terzo motivo di doglianza. 3.3.1. - Esso verte principalmente sulla valutazione del quadro probatorio da parte della Corte d'appello e consiste nella sostanziale riproposizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di primo e secondo grado, strettamente attinenti al merito della responsabilità penale, a fronte di una sostanziale non contestazione da parte dell'imputato della dinamica dei fatti. Devono, pertanto, essere richiamati i consolidati e noti orientamenti di questa Corte circa la portata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e comma 3, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e la linearità della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili, perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria generale di cui al richiamato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (ex plurimis, sez. fer., 2 agosto
2011, n. 30880 ; sez. 6, 20 luglio 2011, n. 32878 ; sez. 1, 14 luglio 2011, n. 33028 ). Deve poi ribadirsi, in punto di diritto, l'assoluta irrilevanza delle finalità perseguite dall'agente e dell'eventuale soddisfacimento dei suoi desideri sessuali. Il reato di violenza sessuale è, infatti, caratterizzato da dolo generico e richiede, perciò, la sola coscienza e volontà dell'offesa. Ciò che qualifica in senso sessuale la violenza arrecata non è l'intenzione dell'agente, ma l'invasione e la lesione della libertà della vittima non consenziente sotto il profilo, appunto, sessuale, restando del tutto irrilevanti gli eventuali fini ulteriori perseguiti dall'autore del fatto, siano essi di concupiscenza, ludici, di semplice violenza fisica o di umiliazione morale (ex plurimis, sez. 3, 10 marzo 2000, n. 4402 ; sez. 3, 9 maggio 2008, n. 28815 ; sezione 3, 17 giugno 2009, n. 39718 ). 3.3.2. - Fatte queste premesse, è sufficiente qui richiamare la coerente e corretta motivazione della Corte d'appello, la quale ha, in sintesi, affermato che: a) la materialità degli atti non è stata sostanzialmente contestata all'imputato e gli stessi rientrano nella nozione di atti sessuali, perché hanno attinto le zone genitali, seppure al di sopra gli indumenti, e altre zone erogene delle vittime;
b) la direzione degli atti al soddisfacimento sessuale dell'imputato non è elemento costitutivo della fattispecie della violenza sessuale, essendo sufficiente a tale scopo la compromissione della libertà sessuale della persona offesa;
c) i racconti delle vittime - solo genericamente contestati con il ricorso per cassazione - sono precisi e dettagliati quanto alla dinamica dei fatti, anche con riferimento alla pluralità dei loro autori, tutti giovani militari;
d) il contributo causale fornito dall'imputato emerge con chiarezza dalla versione accusatoria delle vittime, le quali hanno evidenziato un suo ruolo di primo piano nella commissione del fatto, da cui emerge la sua piena coscienza e volontà.
3.4. - Manifestamente infondata è la seconda censura proposta dal ricorrente, con cui si contesta, in punto di diritto, la mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., affermando che tale circostanza sarebbe applicabile anche alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. non può essere concessa nell'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo, in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale ed essendo, peraltro, incompatibile logicamente con la maggiore gravità di una violenza sessuale di gruppo (ex plurimis, sez. 3, 21 novembre 2012, n. 17699/2013, rv. 255488; sez. 3, 9 novembre 2011, n. 44419 ; sez. 3, 12 ottobre 2007, n. 42111 ). Tale orientamento si pone in piena sintonia con quanto rilevato, sul punto, dalla Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 2005). È, infatti, ragionevole ritenere che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio. Ne emerge, dunque, una sostanziale diversità rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai fini dell'art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai due reati. Malgrado la latitudine dei comportamenti in astratto idonei ad integrare gli atti sessuali che costituiscono l'elemento materiale di entrambi i reati, l'omessa previsione dell'attenuante dei "casi di minore gravità" non può quindi essere ritenuta espressione di una scelta del legislatore palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, contrastante con l'art. 3 Cost.. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015