Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2002, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A / - R 6 A 2 T I B S . R I R L . G · 60305 L 0 2 337/02 A P . E A T D R . U B L B E A A I D T D B I 1 S A E 3 I N T 1 E R EL POPOLO ITALIANO S N . E E I N T S A E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CONDONO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12287/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron.5590 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Ud. 30/10/01 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE DRIE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 60305 sul ricorso proposto da: RR ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso 10 studio dell'avvocato LIUZZI ANTONIO, che lo difende, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 99/98 della Commissione 2149 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 07/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LIUZZI, che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento; udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato D'AVANZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il sig. RR TA, rappresentato e difeso in atti, ricorre contro il Ministero delle Finan- come in persona del Ministro pro tempore, per la cassa- ze, zione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, accogliendo l'appello dell'Ufficio finanziario, ha ri- tenuto legittima la notifica della cartella esattoriale relativa ad importi iscritti a ruolo a seguito di di- chiarazione integrativa, presentata dallo stesso Corra- di, ai sensi del d.l. 429/1982, conv. in legge 516/82, per IRPEF ed ILOR relative agli anni dal 1976 al 1979. 1.2. Infatti, la controversia trae origine dalla 2 impugnazione della iscrizione a ruolo delle somme do- vute in base alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 16 del d.l. 429/82 (c. d. condono tombale), mediante ricorso avverso la no- tifica della relativa cartella esattoriale, sul rilievo della illegittimità della notifica stessa effettuata dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 1986, aveva dichiarato illegittimo il citato art. 16, nella parte in cui consentiva la notifica di avvisi di accertamento sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del d.l. 429/82. Secondo la tesi del contribuente, accolta dalla Commissione Tributaria Pro- vinciale, la dichiarazione di illegittimità della norma che consentiva la notifica di avvisi di accertamento, dopo la entrata in vigore del d.l. 429/82, avrebbe com- portato l'automatica vanificazione degli accertamenti notificati dopo tale termine, con la conseguenza ulte- riore che avrebbero dovuto essere considerati tamquam non esset le dichiarazioni integrative recanti "un im- ponibile non inferiore alla somma del sessanta per cen- to dell'imponibile accertato dall'ufficio" (così come prescriveva l' art. 16, comma 1). Di qui la illegitti- iscrizione a ruolo e degli mità, nella specie, della in quanto il RR i, pur avendo pre- atti conseguenti, 3 sentato dichiarazione integrativa ex art. 16 citato, aveva anche impugnato, a suo tempo, l'avviso di accerta- mento notificato nel periodo "precluso" ex post, ma con effetti ex tunc, dalla Corte Costituzionale. La Commissione Tributaria Regionale, invece, ha ri- tenuto che la dichiarazione integrativa non sia scalfi- ta dalla dichiarazione di illegittimità di cui alla ci- tata sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986. 1.3. A sostegno del ricorso, il RR deduce la violazione dell'art. 16, più volte citato, nella lettu- ra che se ne deve fare dopo la pronuncia di incostitu- zionalità, e vizi di motivazione riferiti all'originario avviso di accertamento.
1.4. Il Ministro ha depositato controricorso con il quale contesta le tesi prospettate dal contribuente. Questo, poi, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Come è noto, la presentazione della dichiara- zione integrativa, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 429/1982, comportava la estinzione della controversia relativa all'avviso di accertamento, come disponeva lo stesso art. 16. Quindi, ogni eccezione sollevata dal contribuente che presupponga la pendenza del giudizio 4 relativo alla legittimità dell'accertamento, ○ che ri- guardi la legittimità e la fondatezza dello stesso, de- ve ritenersi superata e non più proponibile. Anche per- ché, la dichiarazione integrativa, una volta presenta- ta, non era più revocabile per espressa disposizione di legge (v. art. 32 d.l. 429/82) Tale precisazione preliminare, consente di rilevare subito che la censura formulata con il secondo motivo (carenza di motivazione dell'avviso di accertamento) è fuori della odierna regiudicanda (ma sarebbe stata, CO- munque, inammissibile perché attinente al merito, oltre ad essere formulata in maniera assolutamente generica). Conseguentemente, anche gli argomenti prospettati con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., che tendono a dimostrare che l'avviso di accertamento è stato ritual- mente impugnato, per contrastare le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, sono privi di rilievo.
2.3. Nel merito, il ricorrente eccepisce che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata senza te- nere conto della efficacia ex tunc della pronuncia del- la Corte Costituzionale, la quale, dichiarando ille- gittima la norma che consentiva la notifica di atti di accertamento dopo la entrata in vigore del d.l. 429/82, fino alla scadenza del termine per presentare istanza condono, aveva fatto venire meno la legittimità di 5 dell'atto di accertamento sulla cui base era stata pre- sentata la domanda di condono posta a base della iscri- zione a ruolo. La incostituzionalità della norma avreb- be determinato, secondo il RR, una sorta di rica- duta "a cascata" della illegittimità su tutti gli atti conseguenti, fino a giungere alla notifica della car- tella esattoriale oggetto del contendere. La tesi del contribuente non appare fondata. "In tema di condono fiscale, la pronuncia della Corte Co- stituzionale del 7 luglio 1986 n. 175, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982 n. 516, impli- са non l'inesistenza ma la nullità dell'avviso di ac- certamento, per illegittimità dell'esercizio del rela- tivo potere dopo l'entrata in vigore della disciplina del condono e durante il tempo accordato al contribuen- te per avvalersi della disciplina stessa. L'efficacia retroattiva di detta pronuncia è peraltro invocabile solo se sia aperto o possa essere aperto dibattito giu- diziario rivolto a denunciare l'illegittimità dell'atto impositivo" (Cass. 15275/2000, conf. 7339/2000). In ogni caso, però, la presentazione dell'istanza di con- dono appare incompatibile con la volontà di coltivare il contenzioso. Non a caso, infatti, il legislatore ha 6 previsto l'effetto estintivo della controversia in pre- senza dell'istanza di condono. In definitiva, la sentenza n. 175/86 della Corte Co- stituzionale non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituzio- nale, anche l'annullamento di tutti gli avvisi di ac- notificati successivamente al 14 luglio certamento 1982, bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rap- porti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successi- alla data della pubblicazione della pronuncia di Vo incostituzionalità, sempre che l'impugnativa fosse ba- sata sul "motivo di illegittimità della legge di condo- no, poi riconosciuto fondato dalla Corte Costituziona- le" (Cass.7339/200).
2.4. Né sembra ipotizzabile, come prospetta ancora il ricorrente, in relazione alla istanza di condono, che, come già è stato accennato, aveva natura di "manifestazione di volontà definitiva >> (salve le ipotesi previste dalla legge di condono), una sorta di invalidità sopravvenuta>> (alla pronuncia di incosti- tuzionalità), sia perché la dichiarazione di illegit- timità costituzionale non attiene alle norme regolatri- ci della dichiarazione integrativa, sia perché non neppure ipotizzabile un vizio della dichiarazione de- 7 terminatosi successivamente alla formazione dell'atto" (Cass. 7339/2000).
2.5. Conseguentemente, il ricorso del contribuente essere rigettato. Stimasi equo compensare le spe- deve se.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. io Merone) (dr. Mario Delli Priscol Hell SERIE IL CANCELLERE C CE TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 18 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 CE TI 0 6 A 9 1 R / T N 4 S / I 6 2 G E R L R . L P T . A A D U . D B B L I E A E D T R T I A T 1 N S I 3 E N R 1 S E E S E . T I N A A M 8