Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1 034 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE AZIONE Oggetto ZI E LAVORO Lavoro Co posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dot Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10691/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 4681 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Y Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Ud. 06/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 451 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SERRA GAETANA;
2001 - intimata 4251 avverso la sentenza n. 30/99 del Tribunale di SCIACCA, -1- depositata il 23/02/99 R.G.N. 48/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Sciacca, sulla domanda proposta da Serra Gaetana nei confronti dell'INPS per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli della Sezione Comunale di Montevago per il periodo dal 1985 al 1990, rilevava dagli atti che la sentenza era stata notificata dalla parte vittoriosa in data 5 febbraio 1998 e che il ricorso in appello era stato depositato oltre il termine di cui all'art. 434 c.p.c., ovvero il 27 marzo 1998. Da qui il Tribunale riteneva doversi dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'INPS censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituita l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE l'Istituto ricorrente violazione degli Deduce artt. 148, 160, 285, 326, 327, c.p.c., oltre a vizio di motivazione, rilevando che, nella copia della sentenza ad esso notificata, manca la data della notifica, sì che, ai fini del termine per l'impugnazione, quello utile non è il termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. bensì quello annuale di cui alla stessa disposizione. 3 Ritiene la Corte, esaminati gli atti, come necessario ove si tratti di vizio in procedendo, che il motivo di ricorso deve essere accolto e quindi cassata la sentenza impugnata che ha, per i suesposti motivi, dichiarato la inammissibilità dall'Istituto della impugnazione proposta nella copia ricorrente, in quanto effettivamente della sentenza impugnata con l'appello non risulta indicata la data dell'avvenuta notifica. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Caltanissetta. O Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. I “ A I L S A D S , V 3 A O 3 , T мив T L , 5 I L A N . O S G E B N P I MI S D 3 I N MelmeИшонин 7 il Presidente: N I A : I T E S 8 S : G Il Cons. estensore: 1 IVY O A 1 P D C IL CANCELLIERE E E T A L , G A I O N Depositata in Cancelleria G D R E I T E C 11 FEB. 2002 L S T I R Oggi, N A P E L A S M L E IL CANCELLERECANCE E E R P B U F I N O F