Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Sussiste la legittimazione del direttore della DIA a richiedere la modifica "in peius" di una misura di prevenzione già applicata su richiesta della competente procura, considerato che successivamente alla L. n. 1423 del 1956 è stato istituito - in virtù del D.L. n. 629 del 1982, conv. in L. n. 726 del 1982 - l'Alto commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, i cui poteri sono stati trasferiti al Ministro, con possibilità di delegarli ai prefetti e al direttore della DIA, e al quale spetta il potere di chiedere la misura di prevenzione, dovendosi intendere per "autorità proponente" ai sensi dell'art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 - che regola la legittimazione a richiedere la modifica della misura di prevenzione già applicata - quella cui spetta il potere di richiedere l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 6668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6668 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1572
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013860/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CR ST, N. IL 18/02/1970;
avverso DECRETO del 19/01/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Ritiene quanto segue:
OSSERVA
La Corte d'Appello di Catanzaro, con decreto 19.1.2006 ha rigettato il ricorso proposto da AN CR RN col quale era stata contestata la legittimità del provvedimento del tribunale di Crotone del 17.5.2005 di applicazione della misura di prevenzione, ritenendo essere legittimato alla richiesta il direttore della D.I.A. che, ai sensi del D.L. n. 629 del 1982, art. 1 quinquies, può chiedere l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575. Ricorre per Cassazione il difensore di AN CR RN chiedendo l'annullamento del decreto deducendo come primo motivo la violazione di legge.
Poiché nel caso di specie non era stata applicata una ulteriore misura ex novo ma era stato solo richiesto e disposto un aggravamento di quella già applicata, sostiene che ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, la legittimazione a chiedere una modifica spetterebbe solo all'autorità proponente e cioè alla procura di Crotone. Come secondo motivo deduce ex art. 606 c.p.p., lett. e), l'assoluta mancanza di motivazione perché la Corte d'Appello si sarebbe limitata ad evidenziare le attribuzioni del direttore della DIA, tra cui quella di chiedere l'applicazione della misura, ma senza fare accenno alle doglianze mosse.
Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente infondato ed ha chiesto che sia dichiarato inammissibile. Sostiene che il direttore della D.I.A. deve ritenersi legittimato, valorizzando circostanze sopravvenute, ad instaurare un nuovo procedimento per la reformatio in peius di quello pregresso avvalendosi della procedura L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2, che rappresenterebbe il meccanismo ulteriore per ottenere tale reformatio in peius.
Ritiene questa Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e quindi sia da dichiarare inammissibile.
La creazione dell'Alto commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, è avvenuta col D.L. 6 settembre 1982, n. 629 convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726, successivo alla L. n. 1423 del 1956. I poteri di tale Alto Commissariato sono stati trasferiti al Ministro con possibilità di delegarli ai prefetti ed al direttore della D.I.A. che ha il potere di richiedere la misura di prevenzione. L'espressione "autorità proponente" contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. 7, che regola la legittimazione a richiedere la modifica della misura di prevenzione già applicata deve intendersi nel senso che essa vada identificata in quella alla quale spetta di richiedere l'applicazione della misura.
È palesemente infondato anche il secondo motivo di ricorso. E evidente che, nel richiamare i poteri del direttore della DIA, la Corte d'appello abbia inteso affermare che fra essi è compreso il anche potere di chiedere la modifica in peius.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare in quella di Euro 500,00, a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008