Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14932
CASS
Sentenza 7 aprile 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle "pretese" dell'imputato, oggetto di accordo transattivo - segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la "posizione" di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare - si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite).

Commentari4

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    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2025

    [1] Abstract Il presente contributo ha ad oggetto l'analisi dei diversi strumenti di riparazione dell'offesa presenti nel diritto penale dell'economia francese, ponendosi l'obiettivo di effettuare una comparazione con l'approccio riparativo-ristorativo adottato nell'ordinamento italiano. Nel sistema penale francese, invero, convivono diversi strumenti riparatori post-delictum adottabili ai reati economici in senso lato, i quali seguono diversi percorsi e rispondono a logiche differenti: strumenti negoziali-prestazionali (Convention judiciaire d'intérêt public); di esenzione-riparazione (dispense de peine) e, infine, strumenti riparativo-punitivi (sanction-réparation). Sebbene il nostro …

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    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14932
Data del deposito : 7 aprile 2023

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