CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24421 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU OH LA nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Sabrina Passafiume che ha chiesto il rigetto del ricorso. o Penale Sent. Sez. 1 Num. 24421 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 3 settembre 2021 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma veniva ordinata l'esecuzione nei confronti di AM HA DO della pena di anni quattro, mesi sette e giorni diciassette di reclusione. AM HA DO proponeva, con incidente di esecuzione, richiesta di rideterminazione della pena da espiare, previo computo della carcerazione sofferta per mesi dieci e giorni 19 a titolo di custodia cautelare in relazione a reato per il quale era stato assolto, e di conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione. Con ordinanza depositata in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che con decreto in data 10 dicembre 2021 il pubblico ministero aveva rideterminato la pena da eseguire in anni tre, mesi otto e giorni ventotto di reclusione, computando quel periodo di carcerazione sofferta sine titulo. Inoltre, la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non poteva essere accolta in quanto il pubblico ministero, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, non aveva avuto conoscenza, né avrebbe potuto averla, del periodo di carcerazione sine titulo. 2. Il difensore di AM HA DO ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che, in caso di ordine di esecuzione per pena inferiore ad anni quattro, prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione, onde consentire l'accesso alle misure alternative da libero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO E' stato accertato, tramite acquisizione della relativa documentazione, che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 10 marzo 2023. Ne consegue che, in relazione alla questione relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione al fine di presentare, dalla libertà, richiesta di misure alternative alla detenzione, il ricorso non è più sorretto dal necessario interesse. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 26 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Sabrina Passafiume che ha chiesto il rigetto del ricorso. o Penale Sent. Sez. 1 Num. 24421 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 3 settembre 2021 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma veniva ordinata l'esecuzione nei confronti di AM HA DO della pena di anni quattro, mesi sette e giorni diciassette di reclusione. AM HA DO proponeva, con incidente di esecuzione, richiesta di rideterminazione della pena da espiare, previo computo della carcerazione sofferta per mesi dieci e giorni 19 a titolo di custodia cautelare in relazione a reato per il quale era stato assolto, e di conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione. Con ordinanza depositata in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che con decreto in data 10 dicembre 2021 il pubblico ministero aveva rideterminato la pena da eseguire in anni tre, mesi otto e giorni ventotto di reclusione, computando quel periodo di carcerazione sofferta sine titulo. Inoltre, la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non poteva essere accolta in quanto il pubblico ministero, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, non aveva avuto conoscenza, né avrebbe potuto averla, del periodo di carcerazione sine titulo. 2. Il difensore di AM HA DO ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che, in caso di ordine di esecuzione per pena inferiore ad anni quattro, prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione, onde consentire l'accesso alle misure alternative da libero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO E' stato accertato, tramite acquisizione della relativa documentazione, che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 10 marzo 2023. Ne consegue che, in relazione alla questione relativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione al fine di presentare, dalla libertà, richiesta di misure alternative alla detenzione, il ricorso non è più sorretto dal necessario interesse. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 26 aprile 2023.