Sentenza 6 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2003, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
'REPUBBLICA ITALIANA IE DEL POPOLO ITALIANO 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE mourents;
rinuncia and us i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 1 7 3 7 /03 0 17 3 7 /03 jungtione.Synghone Dott. Rafaele R.G.N. 6835/00 Cron. 4031 Dott. Antonio Consigliere Rep. 548 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud. 20/11/01 Consigliere- Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SSV SENTENZA est. sul ricorso proposto da: D'EL SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO APREA, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
BIA MICHELE, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELNA 25, presso il CISMI, #109050 A109103 giusta delega in atti;
#109104 controricorrente A109031 001 avverso la sentenza n. 3471/99 del Tribunale di BARI, اليد 1552 depositata il 20/12/99; -1- dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Antonio COCHETTI, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 29.10.1981 diretto al Pretore di Bitonto, giudice del lavoro, SC VI proponeva domanda di pagamento, per differenze paga ed altre indennità di lavoro agricolo, nei confronti di PI GR, vedova D'LI CO, e D'LI DO, in proprio, nonché nei confronti di D'LI EP e degli altri germani, quali eredi di D'LI CO. Si costituiva in giudizio D'LI EP, rappresentato e difeso dall'avv. Bia Michele. Con sentenza 19.4.1984 il Pretore di Bitonto, accolta parzialmente la sola domanda proposta nei confronti di D'LI DO, in proprio, rigettava la domanda proposta
contro
PI GR, nonché quella proposta nei confronti di D'LI EP e gli altri eredi, per difetto di prova in ordine al dedotto rapporto di lavoro ed in ogni caso per intervenuta prescrizione, e, statuendo nelle spese, condannava il SC a rimborsare alla PI GR ed al D'LI EP i due terzi delle spese del giudizio, due terzi liquidati in 440.000 perL. ciascuno dei resistenti, dichiarando compensato il restante terzo. Avverso tale sentenza proponevano appello D'LI DO per il merito;
PI GR 3 per dolersi della liquidazione delle spese in misura inferiore alla tariffa e della parziale compensazione;
nonché D'LI EP, sempre per il capo delle spese, costituitosi questa volta a mezzo di altro difensore, avendo l'avv. Bia rinunciato al mandato. Con sentenza 6.11.1984 n. 2756 il Tribunale di Bari, sezione lavoro, rigettato l'appello proposto da D'LI DO in proprio, accoglieva 1'impugnazione sulle spese proposta da PI GR e D'LI EP, liquidando in favore di ciascun appellante per le spese afferenti il giudizio di primo grado la somma di L. 1.380.000, oltre quella di L. 350.000 per il giudizio d'appello, disponendo altresì la distrazione in favore dei rispettivi procuratori e cioè per il D'LI EP in favore dell'avv. Aprea Antonio. L'avv. Bia, dopo aver sollecitato il D'LI per il pagamento delle proprie competenze, chiedeva ed otteneva un primo decreto ingiuntivo, divenuto inefficace perché non notificato nei termini. L'avv. Bia proponeva altro ricorso ed otteneva decreto ingiuntivo in data9.12.1986 dal Pretore di Bari. Con atto di citazione notificato il 22.1.1987 4 D'LI EP proponeva opposizione all'ingiunzione emessa dal pretore di Bari per la somma di L. 1.388.000, oltre accessori, deducendo l'inesistenza del credito, avendo l'avv. Bia prestato acquiescenza alla pronuncia del pretore di Bitonto che aveva liquidato per le spese L. 440.000 e, rinunciando al mandato per la proposizione dell'appello, si era ritenuto tacitato con il pagamento in suo favore della predetta somma di L. 440.000, pagamento eseguito da D'LI DO, fratello dell'opponente. Si costituiva l'avv. Bia, il quale, oltre ad affermare di non avere mai ricevuto somme né dall'opponente né da suo fratello, proponeva domanda riconvenzionale per la somma di L. 117.000 quale rimborso forfetario delle spese generali pari al 10% dell'onorario, nonché al risarcimento dei danni per svalutazione monetaria ed al rimborso delle ulteriori spese. Con sentenza in data 10 - 31.1.1989 il pretore Bari rigettava l'opposizione al decreto di ingiuntivo ed, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale dell'opposto, condannava il D'LI al pagamento dell'ulteriore somma di L. 117.000 oltre interessi, nonché al rimborso delle spese 5 processuali. Con atto di citazione notificato il 14.3.1990 D'LI EP proponeva appello avverso detta insistendo per la revoca del decreto sentenza ingiuntivo. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 3.1.1992, rigettava il proposto appello, condannando 1'appellante al pagamento delle ulteriori spese. Con ricorso notificato il 1.4.1992 il D'LI proponeva ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 4.5.1994, sentenza impugnata per omessa cassava la motivazione su un punto decisivo della controversia, rinviando la causa ad altra sezione del tribunale di Bari;
davanti alla quale il D'LI riassumeva il giudizio di appello. Il tribunale di Bari, con sentenza del 24.11.- 20.12.1999, l'appello, confermandorigettava 1'impugnata sentenza, condannando il D'LI EP al pagamento delle ulteriori spese processuali. Avverso tale ultima sentenza ricorre per cassazione EP D'LI con due motivi di gravame;
resiste l'avv. Bia con controricorso, 6 illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa, e contraddittoria motivazione suinsufficiente punti decisivi della controversia, nonché violazione degli artt. 1362 1366 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il pretore di Bari non per cui,ha ritenuto decisivo la circostanza essendo già il teste D'LI DO a conoscenza del fatto che l'avv. Bia non volesse più interessarsi per l'interposizione dell'appello, era "fuori di ogni criterio di verosimiglianza ipotizzare che il D'LI DO avesse pagato in contanti senza farsi rilasciare ricevuta о non avesse provveduto a pagare con assegno"; che nell'atto di appello il D'LI EP aveva ribadito l'unicità dell'incontro tra il teste D'LI DO e l'avv. Bia, chiedendo peraltro il confronto tra detto teste e l'altro teste escusso, avv. Mariano Fiore, in aperto contrasto sul punto;
che immotivatamente il tribunale di Bari non aveva disposto il confronto, senza alcuna comprensibile e valida motivazione su tale decisiva circostanza;
che il 7 sul rapporto tribunale non aveva motivato deteriorato tra le parti in causa e non aveva da parte del D'LI considerato che il rilascio EP della procura, alle liti all'avv. Bia era avvenuto in data 25.6.1984, pochi giorni prima della scadenza del termine (04.07.1984) per la proposizione dell'appello ai danni del SC, affermando altresì in modo illogico 1'impugnata sentenza che "il perfezionamento di una procura alle liti non rappresenta un atto che impugna il difensore..., di talchè non v'è contraddizione fra la richiesta di un fondo spese con la proposizione dell'impugnazione e la formazione della procura ancor prima del versamento delle somme occorrenti alla costituzione del fondo medesimo"; e che "normalmente il professionista richiede il fondo spese per l'attività professionale da espletarsi a favore del proprio cliente al momento del rilascio della procura alle liti e non successivamente, а distanza di pochi giorni, in prossimità del termine per il gravame e ad un soggetto non legittimato" (cfr. a pag. 18 della detta sentenza). Aggiunge, infine, il ricorrente che il tribunale motivo illogicamente, senza tenere conto 8 delle altre risultanze processuali, quando afferma che le circostanze dedotte dall'odierno ricorrente "non rivestono univoca valenza interpretativa in quanto non valgono ad escludere che la rinuncia al mandato sia stata motivata dalla mancata corresponsione del fondo spese"; che il tribunale, oltre a avere motivato illogicamente, aveva violato le consuete norme di ermeneutica del contratto di opera intellettuale. Il motivo è infondato. L'oggetto del giudizio era se, pure ai minimi tariffari, gli onorari e i diritti di procuratore dell'avv. Bia erano stati soddisfatti e se vi era stata rinuncia agli stessi. Il ricorrente pretende di avere dato attraverso la deposizione del fratello DO, la prova sia dell'avvenuto pagamento delle spettanze professionali al Bia sia della rinunci di costui a pretendere ulteriori somme per l'attività prestata a favore di D'LI EP. _a sentenza impugnata, in base alle dichiarazioni di altri difensori del D'LI nelle successive fasi del giudizio, della corrispondenza intercorsa tra le parti e dell'atteggiamento espresseomissivo del D'LI di fronte alle 9 ha utenuto che ilrichieste dell'avv. Bia, ricorrente non aveva pagato gli onorari al suo difensore, avv. Bia, non tenendo in alcun conto la deposizione del teste D'LI DO, fratello del ricorrente, considerandolo "teste interessato alla la presente vicenda processuale, quanto meno per responsabilità assunta dinanzi ai suoi parenti nella gestione dei rapporti con il legali", ed anche perché investito di procura speciale dal fratello EP, residente in [...]. è congrua, La motivazione del tribunale puntuale ed esente da vizi logici o da errori di appare teso ad un diritto, per cui il ricorso interpretazione della riesame del merito con una deposizione del teste D'LI DO conforme alle tesi del ricorrente. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, 5 deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. c.p.c. sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, ma non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce a 10 questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della giuridica, l'esame e la valutazione correttezza fatta dal giudice del merito, al quale soltanto le fonti del proprio spetta individuare all'uopo, valutarne le prove convincimento ei controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5802/1998; Cass. n. n. 9744/1996, n. 3904/2000, n. 456/2000, 2948/2001). In ordine al mancato confronto tra i testi, richiesta dal ricorrente, va osservato che il potere di disporre o meno il confronto tra i testi rientra nella discrezionalità del giudice di (cfr. Cass. merito, non censurabile in Cassazione n. 3665/1985). Il ricorrente, infine, denuncia "violazione delle consuete norme di ermeneutica del contratto d'opera intellettuale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., senza tuttavia specificare quali canoni interpretativi siano stati violati. La censura è inammissibile. 11 Infatti è giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 914/1996 e n. 14110/1999) che, denunciato un errore di diritto о un ove venga ragionamento nell'interpretazione di un vizio di contratto da parte del giudice di merito, la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia ladiversamente da essi discostato, atteso che della volontà critica della ricostruzione contrattuale operata dal giudice e da diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice stesso e sono perciò inammissibili in sede di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite della pregressa fase del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 4276/1994 aveva annullato con rinvio la precedente sentenza del tribunale di Bari n. 5/1992, riservando la determinazione delle predette spese di lite al giudice del rinvio. 12 Afferma il ricorrente che il tribunale avrebbe violato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ed, in ogni caso, il principio di compensazione totale o parziale di cui all'art. 92 c.p.c., essendo egli risultato del tutto vittorioso nel giudizio svoltosi davanti alla Cassazione;
che erroneamente il tribunale aveva indicato per gli onorari di detta fase di legittimità la somma complessiva di L. 4 milioni, rendendogli impossibile qualsivoglia sindacato sulla motivazione seguita dal giudice nella quantificazione delle spettanze professionali liquidate. Il motivo è infondato, perché il tribunale ha deciso la soccombenza del ricorrente per tutte le spese di lite in considerazione dell'unitario esito finale della emessa, non già frazionandola secondo l'esito delle varie fasi del processo. È, infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15787 del 14.12.2000; e n. 13724/1992, n. 84/1997, n. 3497/1996, n. 12082/1995. 4687/1992, n. 6722/1988) che il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non si fraziona • secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma 13 va riferito unitariamente all'esito finale della causa, senza che rilevi che in qualche grado 0 fase la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole;
che il principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che infine rimane soccombente. In ordine alla liquidazione degli onorari in L. 4 milioni per la fase di legittimità è principio che la parte, che lamenta con ricorso per cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa, deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando quello che ritiene non dovuto ° liquidato in eccesso. In ogni caso nel giudizio di cassazione le somme liquidate per spese si riferiscono agli onorari di avvocato, mentre le spese vive vengono conteggiate a parte dalla cancelleria, per cui, tolte dalla somma liquidata le modeste spese vive, risultanti dalla specifica di cancelleria, il resto è per gli onorari di avvocato, per cui il ricorrente era in condizione di controllare il criterio di liquidazione adottato per gli onorari dovuti all'avv. Bia in ordine a 14 quattro voci (consultazioni, studio della controversia, controricorso e discussione) e di lamentare eventuali violazioni della tariffa professionale. È giurisprudenza di questa Corte che all'avvocato cassazionista, per il patrocinio svolto davanti alla Corte di Cassazione, spettano soltanto gli onorari secondo le prescrizioni della tabella A della tariffa forense, mentre nulla gli è dovuto per le attività eventualmente svolte come procuratore, in conformità alle voci della tabella B della medesima tariffa, dovendosi il relativo compenso ritenersi conglobato nei suddetti onorari (cfr. Cass. sentt. n. 1410/1989, n.5712/1997 e n. 549/1995). Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in G. 1129,41 di cui 6. 1032,91 per onorari. (£2,000,000) Il Pendente Così deciso in Roma il 20.11.2001 est.A Counglureriflere хо ти Ne Julia Romin IL CANCELLERE CY Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 06 FEB. 2003 15 IL CANEY E 01 Francesco Catania