Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, essendo egli tenuto a riversarli senz'altro alla massa, ferma restando la possibilità, per gli organi preposti alla procedura fallimentare, di rinunciare all'acquisizione dei predetti beni, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo.
Commentari • 2
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Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2016, n. 23619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23619 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
23 6 1 9/ 1 6 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente N. 1109 - Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE N. 47583/2015- Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OV N. IL 04/10/1949 avverso la sentenza n. 604/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 14/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. се Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza confermata in appello, ha condannato SE AN per bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, dichiarato fallito personalmente con sentenza del 13/4/1994, acquistava, nel 2002, un autofurgone, che ometteva di conferire alla massa.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Luca Brunelli per violazione dell'art. 216 legge fall. e per vizio di motivazione, derivanti a suo giudizio dal fatto che non è stato - dimostrato il nocumento per i creditori. Il furgone, infatti, era stato pagato col rilascio di un assegno, non onorato da SE, tant'è che il venditore "aveva agito in sede civile". La Corte territoriale avrebbe dovuto chiedersi, pertanto, se l'acquisizione dell'autofurgone, con i correlativi oneri, si sarebbe risolto - o meno - in un vantaggio per i creditori. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. La tesi sostenuta dall'imputato nel corso del giudizio di primo e secondo grado è stata nel senso che il bene non è mai entrato nel patrimonio del fallito, poiché l'atto di compravendita era da ritenere "nullo", ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, siccome posto in essere da soggetto divenuto, per effetto del fallimento, privo della "capacità giuridica a contrarre" (così è detto espressamente nell'atto di appello, a pag. 3, ove si è aggiunto che "la proprietà dell'automezzo non poteva essere attribuita al medesimo SE"). Trattasi di prospettazione errata, giacché gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, ma non sono nulli. Il bene era, pertanto, legittimante entrato a far parte del patrimonio del debitore fallito, per cui questi avrebbe dovuto riversarlo senz'altro alla massa, indipendentemente dal fatto che l'importo della compravendita non era stato da lui corrisposto al venditore.
2. Nel ricorso per Cassazione l'imputato ha cambiato prospettiva ed ha contestato la sentenza d'appello per il fatto che non ha esaminato il profilo del danno per la massa dei creditori (o del vantaggio derivante dall'acquisizione del 2 alle mezzo). Ma si tratta, all'evidenza, di un profilo introdotto per la prima volta in cassazione, da cui l'inammissibilità del relativo motivo.
3. A ciò si aggiunga che, in sentenza, si dà atto che l'autofurgone era stato oggetto - giusta la normativa anteriore alla riforma del 2005 - di provvedimento di "sequestro" del Giudice delegato;
il che vuol dire che la valutazione di utilità per la massa era stata fatta dall'organo a ciò deputato, da cui discende anche l'infondatezza del motivo. Infatti, l'art. 42 legge fall. prevedeva (e prevede) l'acquisizione all'attivo fallimentare dei beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento (Cass., n. 38950 del 27/10/2006. Conformi: N. 3786 del 1979 Rv. 141792, N. 4071 del 1985 Rv. 168920). E se a seguito della riforma del 2005, come integrata dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in vigore dal 16 luglio 2006 - il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, tale valutazione era effettuata, prima della riforma suddetta, al Giudice delegato, che vi provvedeva com'è avvenuto nella specie ai sensi dell'art. 25 della - legge fall. Pertanto, anche la doglianza fatta valere col motivo proposto è palesemente infondata.
4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in € 1.000.
P.Q.M.
' . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11/4/2016 Il Consigliere EstensoreEstenso Il Presidente (Antonio (Settembre) (Maria Vessichelli) DEPOSITATA IN CANCELLERIA Muhall ackel GIU 2016 olux IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3