Sentenza 26 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di uno stabilimento, il custode di esso è legittimato a proporre querela, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa.
Commentari • 2
- 1. Legittimo impedimento via PEC a rischio e pericolo .. della difesa (Cass. 13789/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2021
Istanze di rinvio inviate per PEC non sono istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza: ma è onere del difensore accertarsi non soltanto che l'istanza sia pervenuta all'indirizzo dell'ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all'attenzione del giudice potendo lamentarne l'omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 13 aprile 2021, n. 13789 Presidente Rago – Relatore …
Leggi di più… - 2. L’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2020
Il fatto La Corte di appello di Venezia riformava la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale gli imputati venivano condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e confermava, nel resto dell'impugnato provvedimento. Il fatto era il seguente: gli imputati, dopo essere entrati in un ipermercato, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso uno di costoro e in parte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2016, n. 55025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55025 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2016 |
Testo completo
55025 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2363/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE N.46571/2014 GERARDO SABEONE ROSA PEZZULLO ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC TI nato il [...] avverso la sentenza del 10/06/2014 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per"I' menbilita Udit i difensor Avy.; RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 10 giugno 2014 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 25 ottobre 2013, qualificava il fatto contestato a AL NU al capo A come furto tentato, escludeva, in relazione ad entrambi i delitti di furto contestati, l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen., manteneva il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche, la residua aggravante e la recidiva e rideterminava la pena in mesi 6 di reclusione ed euro 260 di multa. Al NU erano stati ascritti due episodi di furto: al capo A, un tentato furto di matasse di rame per 158 chili, non realizzatosi per l'intervento dei carabinieri;
al capo B, il furto consumato di 88 chili di rame, a danno di persona non identificata (poi individuata nella medesima impresa che aveva patito il furto contestato al capo A). Entrambi commessi nell'ottobre 2013. La prova della responsabilità del NU derivava dalle indagini esperite nell'immediatezza dai carabinieri. I militari della Stazione di Copparo, infatti, si erano appostati nelle adiacenze di uno stabilimento dal quale erano state sottratte, in più occasioni, matasse di rame. Notavano due uomini uscire dall'edificio con un rotolo di metallo. Intimavano l'alt ma costoro fuggivano, abbandonando sul posto il rame trafugato. Acquisivano l'utenza cellulare del proprietario dell'autovettura lasciata nei pressi, Cornel RU, e ne seguivano le tracce fino a Ferrara. Li individuavano il NU che riconoscevano come uno degli autori del furto tentato. Presso l'abitazione che il NU condivideva con il RU rinvenivano altre matasse di rame che una dipendente dello stabilimento presso il quale era stato sventato il furto sopra descritto riconosceva come sottratte al medesimo. NU si avvaleva della facoltà di non rispondere mentre RU ammetteva l'ultimo furto tentato. La querela era stata ritualmente presentata dalla NA che, come custode dei beni, ne aveva la materiale disponibilità. -2 Avverso la predetta sentenza ricorre personalmente l'imputato. 2-1.-Con il primo motivo deduce violazione di legge, ed in particolare dell'art. 63 coma secondo, cod. proc. pen., posto che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto utilizzabili, in rito abbreviato, le dichiarazioni del coimputato RU in quanto dichiarazioni spontanee rilasciate agli ufficiali di polizia giudiziaria, senza doversi applicare l'art. 63 comma secondo cod. proc. pen. о Si trattava invece di inutilizzabilità patologica che non poteva essere superata dalla scelta del rito. Irrilevante era poi la considerazione che la suddetta prova non fosse decisiva per l'affermazione della penale responsabilità del NU. -2 2 Con il secondo motivo eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. in relazione ad entrambe le imputazioni. I giudici del merito aveva fatto cenno, a fondamento dell'aggravante, al solo fatto che i furti erano avvenuti in ora notturna, in una zona industriale e quindi con scarso traffico veicolare e di persone, ma, così argomentando, non avevano conto che, in zona, vi erano anche delle abitazioni e che, fuori dalla recinzione dello stabilimento, l'area era illuminata. -2 3 Con il terzo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla sussistenza della condizione di procedibilità. L'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. aveva reso i due delitti perseguibili solo a querela. L'atto di querela era stato presentato dalla custode, tale NA, che vantava solo una generica delega a sporgere denuncia per i furti avvenuti a Copparo in via Bolognesi. 2 4 Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. L'esclusione dell'aggravante e la derubricazione di uno dei fatti in tentativo di furto mostravano il ridotto spessore criminale dell'imputato; l'avere svolto regolare attività lavorativa e l'avere partecipato a percorsi formativi ne riduceva la prognosi di pericolosità. 2-5 -Con il quinto motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Non vi era stato infatti un puntale riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. -Il primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Rv. 258960, Pagone). Deve poi rilevarsi come le dichiarazioni spontanee del coimputato non rivestissero carattere di decisività posto che, a carico del ricorrente militavano gli ulteriori elementi di prova consistenti nell'avvenuto riconoscimento del medesimo, da parte degli operanti, come uno degli autori del fatto ascrittogli al 2 о capo A e nel rinvenimento nella sua abitazione della refurtiva relativa al fatto contestatogli al capo B. E si deve ricordare che, quando con il ricorso per cassazione si lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011, Calabrese), verifica che, nel ricorso, non solo non si compie ma che si afferma essere irrilevante. 2 Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale aveva congruamente motivato la circostanza che entrambi i furti erano avvenuti in tempo di notte, approfittando così della diminuita sorveglianza dei luoghi, non sostituita certa dall'illuminazione esterna visto che lo stabilimento era posto in una zona industriale scarsamente abitata. Questa Corte (Sez. 5, n. 32244 del 26/01/2015, Rv. 265300, Halilovic) ha, infatti, affermato in un caso analogo (in una fattispecie di furto all'interno di un capannone industriale) che la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa. 3 Il terzo motivo è infondato posto che la querela era stata proposta per entrambi i fatti in contestazione da NI NA che si era qualificata come la custode dello stabilimento e, quindi, dei beni custoditi al suo interno (sia quelli poi abbandonati sul posto in occasione del tentato furto dal quale erano scaturite le indagini, sia quelli rinvenuti nell'abitazione del ricorrente, oggetto di un furto precedente). In tale veste la NA aveva la materiale detenzione dei beni sottratti ed era pertanto legittimata a proporre la querela per la loro sottrazione, avendo questa Corte, a sezioni unite (sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975, Sciuscio) affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. Una relazione, peraltro non solo di fatto per le responsabilità che ne conseguono, che certo si crea tra il custode ed i beni che questi viene incaricato di custodire. 3 4 Sono infine manifestamente infondati gli ulteriori motivi di ricorso, sul trattamento sanzionatorio. Priva di vizi logici era la conclusione della Corte che aveva ritenuto che i plurimi delitti contestati fossero dimostrativi, considerando i precedenti penali dell'imputato, dell'accentuata pericolosità sociale del medesimo. Con giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità perchè non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico la Corte territoriale, esclusa l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., aveva mantenuto il giudizio di bilanciamento fra le circostanze eterogenee ma aveva ridotto la pena riconoscendo la minore gravità degli addebiti.
5- Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Antonio Bruno lucose. نان D ATA IN CANCELLERIA add CC 2016 Qu vux IL FUNZIONARIO@UDIZIARIO Chcoole Lanzuise 4