Sentenza 13 giugno 2002
Massime • 1
Anche all'interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l'opposto, attore sostanziale, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 cod. proc. civ. e l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione - opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8502 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA AL, TA NZ, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GORIZIA 14, presso lo studio degli avvocati SINAGRA, SABATINI, SANCI, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCO SABATINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar LINDA BLASI di ROKR del 4.6.99, Rep. N. 68229;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 28/98 del Tribunale di PESCARA, depositata il 13/03/98 - R.G.N. 205/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso in primis un termine rinnovo notifica, nel merito accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 giugno 1995 al Pretore di Pescara, AL e NZ AN, in proprio e quali amministratori della s.n.c. ALE, proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso il 21 aprile precedente in favore dell'INPS ed avente ad oggetto una somma corrispondente a contributi omessi ed accessori.
Costituitosi l'Istituto opposto, il Pretore revocava l'ingiunzione con decisione del 20 giugno 1997, riformata con sentenza del 3 marzo 1998 dal Tribunale, il quale rigettava l'opposizione osservando come gli opponenti avessero contestato la pretesa dell'INPS deducendo la spettanza di agevolazioni contributive, mentre nulla avevano tempestivamente obiettato sulla vera ragione della pretesa, vale a dire sul criterio di calcolo dei contributi in relazione all'ammontare delle retribuzioni ed al tempo in cui erano state rese le prestazioni lavorative.
Infatti l'Istituto opposto, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva specificato il titolo della propria pretesa, ma gli opponenti nulla avevano aggiunto ai non pertinenti motivi d'opposizione, lasciando trascorrere inutilmente l'udienza istruttoria del 29 marzo 1996, ed avevano proceduto ad integrazioni solo in quella del 7 giugno successivo.
Erroneamente perciò il Pretore non aveva rigettato l'opposizione. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione gli AN. L'INPS si costituiva con la sola procura al difensore.
Nella camera di consiglio del 27 novembre 2001 la Corte rilevava il difetto dei requisiti posti dall'art. 375 cod. proc. civ. per l'udienza camerale e disponeva la trattazione in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Malgrado la nullità della notificazione del ricorso, l'intimato si è costituito in giudizio onde, raggiunto lo scopo dell'atto (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), non occorre dichiarare la nullità, come chiesto dal Pubblico ministero.
Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 645 e 416 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, negando all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la natura di mezzo d'impugnazione e la connessa efficacia non pienamente devolutiva. A loro avviso, salve le eccezioni in senso stretto e l'eventuale domanda riconvenzionale, l'opposizione sarebbe ammissibile anche quando contenga una generica contestazione della pretesa creditoria, il cui fondamento spetterebbe poi al giudice di verificare.
Erroneamente, perciò, il Tribunale avrebbe ritenuto come troppo tardi dedotti i fatti (giornate effettivamente lavorative e retribuzioni corrisposte ai dipendenti) non prospettati nell'atto di opposizione e, malgrado le precisazioni della parte opposta, neppure nella prima udienza di trattazione.
Il motivo non è fondato.
L'opposizione al decreto, ingiuntivo, in un primo tempo configurata come mezzo d'impugnazione del decreto (Cass. 18 novembre 1974 n. 3690, 14 luglio 1960 n. 2729) è oggi definita in giurisprudenza quale atto introduttivo di una fase di verifica di un provvedimento già emesso senza contraddittorio ed in base ad una cognizione sommaria (Cass. 3 aprile 1990 n. 2707). In ogni caso essa ha il contenuto sostanziale di una comparsa di risposta, con la quale l'opponente, instaurando il contraddittorio, contrasta la pretesa avversaria dispiegando le proprie eccezioni e difese entro i tempi indicati dal codice di rito a tutela dei principi di speditezza e di concentrazione (artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.).
Per quanto attiene al processo del lavoro e della previdenza sociale, questa Corte ha già negato che al ricorso per ingiunzione debbano applicarsi le prescrizioni dell'art.414 cod. proc. civ. sul contenuto del ricorso introduttivo (Cass. 17 maggio 1997 n. 4422), con la conseguenza che alla sommarietà delle ragioni addotte dal ricorrente possono corrispondere altrettanto sommarie o generiche deduzioni dell'opponente.
Tuttavia, in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (art. 645, secondo comma, cod. proc.civ.). Perciò il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nella memoria di costituzione deve articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all'art. 414 (Cass. n. 4422 del 1997 cit.), spiegando in modo esauriente le ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della pretesa creditoria. A queste specificazioni l'opponente ha l'onere di contrapporre le proprie difese secondo le prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., ossia prendendo posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre le eccezioni in senso stretto ed indicare specificamente la pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Eccezioni e conclusioni così formulate possono poi essere modificate nell'udienza di trattazione, se ricorrono gravi motivi e su discrezionale autorizzazione del giudice (art. 420, primo comma, cod. proc.civ.). Sarebbe contrario alla lettera ed allo spirito delle disposizioni sopra richiamate, anche di livello costituzionale, se nel processo svolgentesi in più udienze il convenuto potesse senza alcun effetto a lui pregiudizievole rimanere inerte fino alla precisazione delle conclusioni e soltanto in tale sede chiedere l'attività istruttoria.
È vero che l'opponente al decreto ingiuntivo, nel contestare la pretesa dell'asserito creditore, non propone domande nuove ne' modifica la propria pretesa, come afferma Cass. 17 novembre 1997 n. 11417, ma è altrettanto vero che la sua difesa deve svolgersi entro i limiti delle norme processuali testè citate.
Trattandosi di fatti costitutivi il diritto vantato dall'attore (ricorrente per ingiunzione) e non di mere circostanze probatorie, la mancata e tempestiva negazione del convenuto (opponente all'ingiunzione) permette al giudice di ritenere i fatti come ammessi (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n. 761). Ciò si è verificato nel caso di specie, in cui il Tribunale ha esattamente ritenuto che l'opposizione dovesse essere rigettata, avendo constatato che i fatti costitutivi il credito affermato dal ricorrente per decreto ingiuntivo non erano stati, specificamente contestati dall'opponente, il quale ne' nell'atto d'opposizione ne', malgrado le sollecitazioni di controparte, nella successiva udienza di trattazione vi aveva contrapposto i fatti ora affermati nel ricorso per cassazione.
Rigettato quest'ultimo, sulle spese non si deve provvedere poiché l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2002