Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8502
CASS
Sentenza 13 giugno 2002

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Anche all'interno del rito del lavoro e della previdenza sociale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito, pertanto l'opposto, attore sostanziale, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 cod. proc. civ. e l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore ed indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti che deve contestualmente depositare; la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti addotti dal ricorrente per ingiunzione - opposto consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8502
Data del deposito : 13 giugno 2002

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