CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14640 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VO IG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/09/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. i Penale Sent. Sez. 6 Num. 14640 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 16 settembre 2022 ha confermato l'ordinanza genetica adottata dal locale Gip applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di VO IG in relazione alla contestazione di • partecipazione in associazione di tipo OS (cosca 'ndranghetista operante a Cosenza e comuni viciniori capegcliata da CC Francesco). 2. Avverso detta ordinanza VO, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso con il quale viene dedotto un unico motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. Come esattamente rilevato dal PG, «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (v. Sez.6, n.11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali evocati dal ricorrente. In primo luogo il Tribunale del riesame evidenzia in modo congruo l'esistenza del sodalizio ndranghetista (e ciò alla luce di sentenze irrevocabili, delle dichiarazioni convergenti di alcuni collaboratori di giustizia del territorio cosentino - il cui contributo è stato puntualmente sottoposto al vaglio critico - nonché di moltissime intercettazioni che dimostrano chiaramente le attività della compagine criminale, i suoi componenti, le sue gerarchie e i suoi moduli organizzativi). In riferimento, poi, agli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame indica i numerosi e convergenti elementi indiziari a carico, ricavabili sia da alcune conversazioni intercettate tra il 2 ricorrente e i vertici del "clan Lanzino-Ruà-CC" e tra alcuni componenti di quella cosca che parlano di VO, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OG ST e ON US. In base a detti elementi indiziari l'ordinanza impugnata indica una serie di condotte riferibili ad VO che integrano condotta partecipativa ad associazione ex art. 416 bis cod. pen. (riscossione delle somme di danaro connesse al traffico di sostanze stupefacenti;
controllo sulle attività degli spacciatori;
presenza alle riunioni programmatiche della cosca di riferimento con il boss Patituca;
trasmissione di messaggi all'interno del carcere di Cosenza). 4. Sulla base dei predetti elementi indiziari - indicativi della sussistenza di un rapporto fiduciario tra VO e il capoclan CC e altri soggetti al vertice del suddetto sodalizio criminoso - il Tribunale del riesame ha, in modo certamente non illogico, ravvisato gli estremi della condotta di partecipazione in associazione mafiosa, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). 5. A fronte di detta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimità. E' stato infatti chiarito come «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale dei riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Infine, la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, commai-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 febbraio 2023 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. i Penale Sent. Sez. 6 Num. 14640 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 16 settembre 2022 ha confermato l'ordinanza genetica adottata dal locale Gip applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di VO IG in relazione alla contestazione di • partecipazione in associazione di tipo OS (cosca 'ndranghetista operante a Cosenza e comuni viciniori capegcliata da CC Francesco). 2. Avverso detta ordinanza VO, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso con il quale viene dedotto un unico motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. Come esattamente rilevato dal PG, «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (v. Sez.6, n.11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 3. L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali evocati dal ricorrente. In primo luogo il Tribunale del riesame evidenzia in modo congruo l'esistenza del sodalizio ndranghetista (e ciò alla luce di sentenze irrevocabili, delle dichiarazioni convergenti di alcuni collaboratori di giustizia del territorio cosentino - il cui contributo è stato puntualmente sottoposto al vaglio critico - nonché di moltissime intercettazioni che dimostrano chiaramente le attività della compagine criminale, i suoi componenti, le sue gerarchie e i suoi moduli organizzativi). In riferimento, poi, agli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, il Tribunale del riesame indica i numerosi e convergenti elementi indiziari a carico, ricavabili sia da alcune conversazioni intercettate tra il 2 ricorrente e i vertici del "clan Lanzino-Ruà-CC" e tra alcuni componenti di quella cosca che parlano di VO, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OG ST e ON US. In base a detti elementi indiziari l'ordinanza impugnata indica una serie di condotte riferibili ad VO che integrano condotta partecipativa ad associazione ex art. 416 bis cod. pen. (riscossione delle somme di danaro connesse al traffico di sostanze stupefacenti;
controllo sulle attività degli spacciatori;
presenza alle riunioni programmatiche della cosca di riferimento con il boss Patituca;
trasmissione di messaggi all'interno del carcere di Cosenza). 4. Sulla base dei predetti elementi indiziari - indicativi della sussistenza di un rapporto fiduciario tra VO e il capoclan CC e altri soggetti al vertice del suddetto sodalizio criminoso - il Tribunale del riesame ha, in modo certamente non illogico, ravvisato gli estremi della condotta di partecipazione in associazione mafiosa, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. Un., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). 5. A fronte di detta motivazione, le censure del ricorrente si risolvono nel diverso apprezzamento di elementi e risultanze istruttorie, estraneo al sindacato di competenza della Corte di legittimità. E' stato infatti chiarito come «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale dei riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Infine, la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, commai-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 febbraio 2023 Il Presidente