Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2003, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
E A N IC O L I 6 B Z 8 B 0 A U 1 R / . P T 4 N S E / ce 71 I - 6 R IN MEDEL PO LO LIA0 13 6:0 ./ 0 3 G 2 2 B E . A . R R T . L ITALIANA P L . U A A D B D I . L OGGETTO B E R E A R.PE.G.: agevolazioni D T T T I N di carattere territoriale;
S E N 3 DUCASSAZIONE S CORTE E trasformazione da società di 1 A S E . I persone in società di capitali R N A E T SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A M composta dai Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 19367/00 Dott. Francesco Dott. Enrico PAPA Cons, relatore Cron. 2832 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud.
5.6.2002 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere OKTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71742 sul ricorso iscritto al n. 19367 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
AZZURRA CONFEZIONI S.r.l.; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 5 luglio 1999, depositata col n. 110 il 25 agosto 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2002: 2458 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Teramo, con avviso notificato il 12 dicembre 1992, richiese alla S.r.l. RA Confezioni di Castellalto la metà dell'i.r.pe.g. non corrisposta per il 1985, avendo escluso la spettanza dell'agevolazione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 601/1973, applicata dalla contribuente, per mancanza del requisito della novità dell'iniziativa produttiva, avuto riguardo alla mera trasformazione da società di persone in società di capitali. L'impugnativa della contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, e quella Regionale dell'Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame dell'Ufficio. Ha ritenuto infatti che l'appellante, attraverso la sola deduzione della carenza dei requisito della novità della iniziativa, non avesse assolto l'onere di dimostrare il proprio assunto. Per la cassazione ricorre, con unico complesso motivo, l'Amministrazione Finanziaria, mentre la Società RA Confezioni non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 601/1973, 78 e 107 d.P.R. 1523/1967 e collegato vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, per non avere considerato 2 che la semplice trasformazione da società di persone in società di capitali, "senza che risulti differenziato né il genere né il luogo di produzione delle società succedutesi", non realizza la nuova iniziativa produttiva, richiesta dalla legge. Essa si esaurisce invero in una vicenda giuridica che "non determina neanche la successione nei rapporti di un ente giuridico ad un altro ma costituisce semplicemente un'ipotesi di modificazione contrattuale", così rimanendo al di fuori dello schema agevolativo previsto, per l'i.r.pe.g., dal comma del cit. art. 26. Ed avendo, nella delineata prospettiva, il giudice 'a quo' avuto a disposizione tutti i dati necessari per la soluzione della questione sul contestato carattere di novità dell'iniziativa stessa, contrariamente a quanto si afferma nel provvedimento impugnato, "l'Ufficio non era tenuto ad introdurre nuovi elementi a sostegno della tesi della non spettanza dell'agevolazione fiscale richiesta". Il ricorso risulta fondato, nei termini appresso precisati. L'art. 26 del d.P.R. 601/1973 riconosce le agevolazioni per le nuove iniziative produttive previste dal t.u. delle leggi sul Mezzogiorno (d.P.R. 1523/1967), con le successive proroghe e modifiche, fra cui si segnalano - per il carattere mobile del rinvio: - quelle fissate nell'art. 105, per tutte cfr. Cass. 15926/2001 comma 1, del successivo d.P.R. 218/1978 e, poi, nell'art. 14, comma 5, della legge 64/1986. A termini della prima disposizione, "I'.r.pe.g. è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati dall'articolo 1 3 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102” (riguardanti l'i.lo.r.); ed il beneficio è stato reso totale a partire dal 29 marzo 1986: v. Cass. 10085/1997 - dalla seconda disposizione. Per l'inquadramento della complessiva censura odierna, occorre rilevare come l'avviso di accertamento impugnato sia stato fondato sul mancato previo "riconoscimento dei chiesti benefici tributari" nonché sulla inidoneità, ai fini indicati, della semplice trasformazione della RA Confezioni da società di persone - in -a responsabilità limitata nome collettivo in società di capitali (sentenza, p. 1). La prima ragione, certamente erronea (cfr., fra le più recenti, Cass. 3925/2002; v. anche Cass. 1004/2001) e già superata in prime cure, non è più materia di contrasto;
la seconda, disattesa dal primo giudice sul rilievo della “mancanza di elementi certi" (ivi, p. 3), è stata parimenti superata in sede di gravame. L'Ufficio appellante aveva rilevato che, "anche se trasformata, la Società continua a svolgere la medesima attività" (ivi, p. 5), e la Commissione Tributaria Regionale ha relegato la censura al rango di "semplice enunciazione di principio", dichiarando non assolto dall'Ufficio l'onere di "verificare la sussistenza o non dei presupposti previsti dalla normativa agevolativa" (ivi, p. 6), e concludendo per la mancanza di prova circa la esclusione dei presupposti del beneficio in contestazione, alla stregua delle risultanze processuali (p. 7). Ciò posto ->e con riferimento allo spunto conclusivo della 4 censura -, il giudice 'a quo' mostra di non considerare la motivazione dell'atto impositivo, che, per la parte rimasta in discussione, consiste nella inidoneità, ai fini della spettanza del beneficio, della sola trasformazione societaria. L'assunto, non abbisognevole di particolari riscontri in punto di fatto, appare ribadito in sede di gravame (sentenza, p. 6), dal rilievo che "dalla trasformazione nasce una società, che non è nuova, così come non lo è l'iniziativa produttiva". In questo contesto, sotto profilo dell'onere della prova, si rileva come, rimanendo la rettifica fondata sul disconoscimento del diritto alla agevolazione, nei limiti della ragione come sopra dedotta dall'Ufficio, incombesse invece alla contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, ed, in particolare, nel concorso del presupposto soggettivo (costituzione di un nuovo soggetto a fini i.r.pe.g.), di quello consistente nella novità della iniziativa produttiva. Esso si configura infatti, nel contrasto fra le parti, quale fatto costitutivo dell'impugnativa originaria, come tale materia di onere probatorio a carico del contribuente, che deduce una situazione implicante deroga al normale regime di imposizione (cfr. Cass. 555/1994, 5736/1992, 5663/1989). Venendo al merito della censura, di essa si rileva-come è desumibile, del resto, dalla enunciazione che precede - la fondatezza solo parziale. Risulta fondata dove, fermo il presupposto soggettivo della costituzione in forma societaria-in concreto attuata attraverso la trasformazione da società di persone (assoggettate ad i.r.pe.f., con 5 i.lo.r. a carico dell'ente) in società di capitali, sottoposta ad i.r.pe.g., del cui sgravio parziale si controverte -, afferma non potersi affidare unicamente a tale vicenda il riscontro della necessaria ricorrenza del requisito oggettivo di novità dell'iniziativa produttiva: esso va infatti verificato in concreto, pure in assenza di previsione nell'atto costitutivo (Cass. 15391/2001), non essendo richiesto un espresso riferimento alle modalità di realizzazione dell'iniziativa medesima ovvero al tipo di attività (Cass. 1227/2001). Resta invece superato il profilo di doglianza tratto dalla natura e dall'ambito di operatività dell'atto di trasformazione, giacché la fattispecie civilistica assume, in sede tributaria, rilievo limitato alla forma societaria adottata (cfr. Cass. 52/2000, riferita ad analoga ipotesi di trasformazione, in cui, ferma la novità dell'iniziativa produttiva, s'intendeva far decorrere il beneficio dalla costituzione della società di persone), necessaria per individuare lo stesso soggetto passivo dell'imposta (art. 87 t.u.i.r.). L'errore di diritto, nel quale è incorso il giudice 'a quo', consiste quindi nel non aver considerato che, per il riconoscimento delle agevolazioni in materia di i.r.pe.g., disposte dall'art. 105 del d.P.R. 218/1978, non è sufficiente la trasformazione di una società di persone già operante nei territori meridionali - in società di capitali, ma è necessario il concorrente requisito della novità dell'iniziativa produttiva, con onere probatorio gravante, in caso di diniego ad opera dell'amministrazione finanziaria, sulla società contribuente, versandosi in materia di agevolazioni. In accoglimento - nei termini precisati - del ricorso, l'impugnata 6 sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che procederà al nuovo esame, attenendosi all'enunciato principio, all'esito liquidando anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002. Il Cons, estensore Il Presidente Enrico Papa Francesco Cristarella Orestano - 9 их страв вит IL CANCELLIERE CT DEPOSITATO IN CANCELLERIA VA NI 29 GEN. 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 VA SC ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 7