Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 25948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25948 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
25948-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 980/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.45173/2016 ENRICO VITTORIO ST SCARLINI ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: BE AD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l' illamento seude zuvio, Care tres مسطور اسلام Leg atti I Tibunale di Brescia. GR RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 15/09/2016 dal Tribunale di Brescia, con la quale LI IA veniva assolta, per abolitio criminis, dal reato di cui all'art. 486 cod. pen., contestato per aver, abusando di una cambiale firmata in bianco da TI CR e ME RB, rilasciata al padre a garanzia di un debito poi estinto, riempito un titolo di credito falsamente indicandosi beneficiaria e mettendolo all'incasso. Deduce la violazione di legge, in quanto il fatto, avendo ad oggetto una cambiale, rientra nell'art. 491 cod. pen., ed è quindi sottratta alla depenalizzazione disposta con il d.lgs. n. 7 del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La questione concerne i limiti dell'incidenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 485 c.p., da parte dell'art. 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
7. L'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha sostituito la precedente formulazione dell'art. 491 cod. pen. ("Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena"), secondo cui "Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso". Secondo la nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., la cui rubrica è ora intitolata "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito", "Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso". GR Non costituendo più reato la falsità in scrittura privata, in conseguenza della citata abrogazione dell'art. 485 cod. pen., che, non a caso, non è più richiamato nell'art. 491, comma 1, cod. pen., occorre interpretare tale ultima previsione, poiché, da un lato, tra "le falsità prevedute dagli articoli precedenti" non possono essere ricomprese quelle originariamente previste dall'art. 485 cod. pen. (perché abrogato); dall'altro, appare indiscutibile la natura di scritture private del testamento olografo, della cambiale e di ogni altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore. della nuova disposizioneOrbene, l'interpretazione logico-sistematica consente di affermare che, limitatamente a quelle previste dall'art. 491, comma 1, cod. pen., la falsificazione delle scritture private costituisce ancora reato se commessa "al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno". Depone in tal senso innanzitutto il nuovo titolo della rubrica, da cui si evince che il contenuto precettivo della norma è destinato a disciplinare non, come in precedenza, l'estensione della pena prevista dagli artt. 476, 482 e 489 cod. pen. ad alcune categorie di documenti privati equiparati agli atti pubblici, bensì l'attività di falsificazione ovvero di utilizzazione dei suddetti documenti, frutto di falsificazione (testamento olografo, cambiale, titoli di credito). Ciò appare evidente alla luce del nuovo contenuto della norma, che sottopone alle pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 cod. pen., e nell'art. 482 cod. pen., ovvero, in caso di mera utilizzazione della scrittura privata da altri falsificata, alla pena prevista dall'art. 489 cod. pen., le condotte di falsificazione (da intendersi nel duplice, tradizionale significato, alternativo, di contraffazione o di alterazione) ovvero di utilizzazione degli atti innanzi indicati, ove commessa in una delle forme previste dagli articoli collocati, nell'ordine codicistico, prima dell'art. 491 cod. pen. (ad eccezione di quelle precedentemente contemplate dall'art. 485 cod. pen.). L'effetto abrogativo dell'art. 485 cod. pen. va, pertanto, delimitato, nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell'art. 491, comma 1, cod. pen., nella sua nuova formulazione, nonché, nei confronti di queste ultime, in tutti i casi in cui l'attività di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Va dunque ribadito principio secondo cui, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d.lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il 3 St predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016, Cimino, Rv. 267291, in una fattispecie in tema di cambiali). Nel caso di specie, riguardando la falsificazione una cambiale, espressamente prevista dalla fattispecie di cui all'art. 491 cod. pen., e perciò esclusa dall'ambito della depenalizzazione degli artt. 485 e 486 cod. pen., la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Così deciso in Roma il 06/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Giuseppe Riccard PRDG DEPOSITATA IN CANCILLETYA add 24 MAG 2017 FUNZIONARIO GIUDIARIO ust +