Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1037
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 28518/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON BI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte di Appello di Torino;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. CANEVELLI LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza resa il 26.7.2012 nelle forme del rito abbreviato (così trasformandosi il giudizio direttissimo instaurato nei confronti del prevenuto dopo il suo convalidato arresto in flagranza) il Tribunale di Torino ha dichiarato DI BI colpevole dei reati di resistenza e lesioni volontarie plurime a pubblico ufficiale.
Reati commessi colpendo con calci e pugni i due agenti di polizia CR LO e MA CA, cui cagionava lesioni personali, per opporsi al loro intervento diretto a porre fine alla aggressione attuata in danno della sua convivente GU CY ZU. Fatti criminosi per i quali il Tribunale ha condannato il DI, concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti ad aggravanti e recidiva contestate e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, alla pena di dieci mesi di reclusione.
2. Giudicando sull'impugnazione del DI, la Corte di Appello di Torino con la sentenza del 6.2.2013 richiamata in epigrafe ha confermato la decisione di primo grado, valutando prive di fondamento le notazioni critiche dell'imputato.
In particolare i giudici di appello hanno puntualizzato che la colpevolezza dell'imputato non è stata desunta dalle dichiarazioni della convivente del DI (addotte come non credibili nell'atto di appello), ma dal chiaro e lineare contenuto delle annotazioni di servizio dei due agenti operanti descrittive della condotta posta in essere dal prevenuto e dal riscontro che le stesse annotazioni rinvengono nelle certificazioni sanitarie attestanti le lesioni subite dai due agenti a causa degli atti violenti del DI.
3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di appello, deducendo i vizi di legittimità appresso sintetizzati.
3.1. Violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e nullità della citazione dell'imputato nel giudizio di appello.
Alla data dell'udienza del 6.2.2013 il DI si trovava in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione del padre a Ladispoli (Roma). L'autorizzazione pur concessa dalla Corte di Appello di Torino al DI per recarsi senza scorta da Ladispoli a Torino, trasmessa a mezzo fax ai carabinieri di Ladispoli, non è mai stata notificata o comunicata all'imputato, che impropriamente la Corte territoriale ha qualificato nel giudizio di secondo grado come "libero non presente". Il giudizio si è svolto, quindi, senza il regolare intervento dell'imputato con conseguente nullità della decisione ex art. 178 c.p.p., lett. c).
3.2. La sentenza è caratterizzata da illogicità e contraddittorietà perché gli atti processuali sono stati vagliati nella sola ottica accusatoria senza tenere conto di tutte le indicazioni difensive espresse con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
3.3. Erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p.. La Corte di Appello ha incongruamente omesso di valutare la subordinata richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, pur formulata in udienza dal difensore dell'imputato, perché non formalmente dedotta con l'atto di appello.
4. Il ricorso è inammissibile per palese infondatezza delle addotte censure.
4.1. Il primo motivo di ricorso, di natura processuale, attinente alla omessa o irregolare vocatio in iudicium dell'imputato nel giudizio di appello è privo di ogni pregio.
Dal consentito esame degli atti processuali del giudizio di secondo grado emerge, innanzitutto, che il decreto di citazione per l'udienza del 6.2.2013 è stato regolarmente notificato il 27.12.2012 nelle mani dell'imputato nella residenza del padre a Ladispoli, sua effettiva dimora. La comunicazione ai Carabinieri di Ladispoli dell'autorizzazione al DI a recarsi a Torino per l'udienza senza scorta risulta, poi, ritualmente inviata a mezzo fax ai carabinieri di Ladispoli. Essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato la presenza dell'imputato nel giudizio camerale di appello è soltanto eventuale e, a fronte della regolarità della notificazione del decreto di citazione al DI, questi o il suo difensore avrebbero dovuto segnalare la volontà dell'imputato di partecipare all'udienza.
Il che non è avvenuto, atteso che -tra l'altro- il difensore di fiducia del DI presente all'udienza del 6.2.2013 non sollevato alcuna eccezione al riguardo. Di conseguenza non si è verificata nessuna violazione dell'art. 420 ter c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). In vero ha diritto di partecipare al giudizio camerale di appello avverso sentenza pronunciata in giudizio abbreviato soltanto l'imputato che, essendo detenuto o sottoposto a misure limitative della libertà personale, abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la sua volontà di comparire in udienza;
volontà mai espressa dal ricorrente (v.: Sez. U, n. 35399 del 24.6.2010, rv. 247835; Sez. 2^, n. 5950 del 22.1.2014, Renna, rv. 258212).
4.2. Il secondo motivo di ricorso in punto di inadeguato apprezzamento delle doglianze enunciate con l'appello è totalmente generico e privo di ogni fondamento. Con lo stesso non solo non si precisano quali peculiari evenienze esposte con l'appello sarebbero state trascurate dalla decisione impugnata, ma neppure si precisano quali specifici passaggi delle valutazioni confermative della responsabilità del DI meritino l'enunciata critica alla motivazione della sentenza impugnata.
4.3. Manifesta è l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione sulla omessa analisi della riduzione di pena invocata in subordine dal difensore dell'imputato nella udienza di appello. Premesso che l'appello del DI contro la sentenza del Tribunale non formulava nessun rilievo per ciò che concerne il trattamento punitivo, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato in sentenza l'inapprezzabilità della proposizione difensiva enunciata soltanto in sede di discussione del giudizio di appello, ostando al suo esame il chiaro disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, (e all'imputato essendo state già concesse le attenuanti generiche: art. 597 c.p.p., comma 5). In base al principio devolutivo che connota il giudizio di appello e in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), deve escludersi, infatti, che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento punitivo. Da ciò discendendo che il giudice di appello, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, non può procedere di ufficio alla riduzione della pena per l'espressa preclusione di cui al comma 1 dell'art. 597 c.p.p. ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, se necessario, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p., senza che possa farsi rientrare in tale ambito la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato (cfr. ex plurimis: Sez. 4^, n. 46584 del 6.10.2004, Vannicola, rv. 230402; Sez. 6^, n. 39247 del 12.7.2013, Tartaglione, rv. 257434). Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo stabilire in Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015