Sentenza 27 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
A E IC CC 66241 N L 6 B O 8 P I B 9 O Z 1 / . A A 4 I N R / . 6 T R 2 S B A I . T . .R G L ITALIANA E U P L . R B D A I . L A R B E T D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D T I E S T 1 N A 3 E N I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E R I . S E;
A E N T A QUINTA CIVILE0 4 € SEZI M gistrati17 Composta dagli Ill.n R.G.N.18912/99 Presidente Dott. Enrico Papa Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 10423 Consigliere Dott. Stefano Monaci Cons. Rel. Rep. Ruggiero Dott. Francesco Ud. 24-9-02 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Per 65 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66741 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio del Registro di Milano, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
OT PP e RO ON, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Di Tursi del foro di Roma, giusta procura speciale a margine, presso cui elettivamente domiciliano in Roma, via Flaminia n.441; - controricorrente 3294 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.213/66/98 dep 29-10-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gambardella, che ha concluso Generale Dott. Vincenzo l'accoglimento del ricorso per quanto di chiedendo ragione. Svolgimento del processo Con atto pubblico di compravendita registrato il 30-10-90 OT PP e RO ON, per il prezzo dichiarato di £.147.000.000, vendevano un immobile, privo di rendita catastale, chiedevano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. n.154/88. Pervenuto da parte dell'U.T.E. il relativo certificato di classamento, l'Ufficio del Registro-Atti Pubblici di Milano, in data 31-5-94, notificava ai contribuenti l'avviso liquidazione, in cui tenuto conto delladi differenza tra il valore tabellare ed il valore dichiarato, richiedeva il pagamento di maggiori somme per INVIM ed interessi (£.38.933.000) e per Ju imposta di registro, trascrizione, catastale ed interessi (£.22.903.000). 2 Avverso l'avviso di liquidazione i contribuenti proponevano ricorso, adducendo che : a fronte di un valore dichiarato inferiore a quello risultante dalla rendita catastale, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla valutazione secondo quanto previsto dal 1° co. dell'art.52 D.P.R. n.131/86; non aveva ricevuto la notifica dell'atto di classamento;
il valore attribuito all'immobile non considerava che questo era fuori mercato. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n.168/23/95 accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento, motivando che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare il valore dell'immobile in base all'art.52 L. n.131/86. L'Ufficio proponeva gravame, assumendo che era legittimato ad emettere avviso di liquidazione entro il terzo anno dalla data di registrazione dell'atto ex art.76 D.P.R. n.131/86, dovendosi riconoscere al tributo, quanto meno, la natura complementare ai sensi della L. n.154/88. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n.213/66/98 del 29-10-98, rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado, motivando che l'avviso di liquidazione doveva essere preceduto da un atto di accertamento di 3 maggior valore e che, nella specie, l'atto procedimentale conclusivo - cioè la scheda di classamento - non era stato mai notificato ai contribuenti. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, notificato il 6-10-99, dal Ministero delle Finanze e dall'Ufficio del Registro di Milano. I contribuenti si costituivano con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria deve essere accolto. doglianza si denunzia l'omessa Con la prima motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.. Con il secondo motivo viene lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 18 D.L. 31-12-92, n.546, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Con la terza censura è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.12 D.L. n.70/88, convertito nella L. n.154/88, e dell'art.52 co.4° D. P. R. n.131/86, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Pienamente fondato deve ritenersi il delineato primo motivo. In effetti, il decisum dell'impugnata decisione è circoscritto al mero richiamo della motivazione di altra sentenza emessa tra le stesse parti. Orbene, come è ius receptum, deve risultare sempre possibile ricostruire, autonomamente, l'iter motivazionale, logico-giuridico, di una decisione, senza dover verificare il contenuto di altra decisione, sia pure tra le stesse parti. L'accoglimento del primo motivo esaminato, atteso il carattere pregiudiziale dello stesso, assorbe le altre questioni prospettate con la seconda e terza censura. Pertanto, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia anche per le spese ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia. Così deciso in Roma il 24-9-2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema 5 Corte di Cassazione. Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Il Presidente Dott. Enrico Papa 牛 7 7 5 0 IL CANCELLIERE C1 Paolo Malo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAR. 2003 Roma CANCELLIERE C1 1 2 916