Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1274
CASS
Sentenza 2 marzo 1998

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Ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali essa viene espletata. Ne consegue che la mancanza di tale licenza per le attività di vigilanza e di custodia di cui all'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ne comporta in ogni caso l'illiceità penale a norma dell'art. 140 stesso testo. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di autovetture e divise di società cooperativa che svolgeva, senza licenza prefettizia, attività di guardiania e custodia di proprietà immobiliari private).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1274
    Data del deposito : 2 marzo 1998

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