Sentenza 2 marzo 1998
Massime • 1
Ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali essa viene espletata. Ne consegue che la mancanza di tale licenza per le attività di vigilanza e di custodia di cui all'art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ne comporta in ogni caso l'illiceità penale a norma dell'art. 140 stesso testo. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di autovetture e divise di società cooperativa che svolgeva, senza licenza prefettizia, attività di guardiania e custodia di proprietà immobiliari private).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1998, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 02/03/1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 1274
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 02688/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) NI UG
n. il 20.03.1967
avverso ordinanza del 10.12.1997 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere
DELEHAYE ENRICO
Svolgimento del processo
In data 1 e 2/11/1997, i Carabinieri di Minervino Murge notavano una Fiat Uno ed una Fiat Panda, sulle cui portiere erano apposte le scritte "I Sorveglianti" ed a bordo delle quali viaggiavano persone con un abito di colore azzurro, sul quale era apposto un adesivo con la stessa indicazione.
A seguito di tali segnalazioni, il G.I.P. presso la Pretura di Trani, emetteva decreto di sequestro delle autovetture e delle divise, ritenendo che fosse stata svolta attività di guardiania e custodia di proprietà immobiliari private, in violazione degli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S..
Avverso tale provvedimento presentava richiesta di riesame il difensore di UN RU, presidente di tale cooperativa, sostenendo che venivano svolti compiti, rientranti nella previsione dell'art. 62 T.U.L.P.S., per i quali non era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia.
Con ordinanza del 10/12/1997, il Tribunale di Bari rigettava tale istanza, riportandosi per le caratteristiche della società e per la necessità di una licenza, alla motivazione del provvedimento, emesso nello stesso processo il 7/2/1997, ed affermando che le esigenze cautelari consistevano nell'altissima probabilità di una ripresa dell'attività illecita contestata e, comunque, che il sequestro preventivo in esame era finalizzato alla confisca, trattandosi di oggetti collegati alla commissione del reato. Anche tale decisione è stata impugnata con ricorso in Cassazione dal difensore dell'indagato, il quale eccepisce la totale carenza di motivazione dell'ordinanza, essendo insussistente il precedente provvedimento, a cui essa fa riferimento, per quanto attiene la necessità di una autorizzazione prefettizia, e non essendovi una sufficiente spiegazione delle ragioni, per cui il materiale sequestrato dovrebbe ritenersi finalizzato alla commissione del reato contestato.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. La principale questione dedotta appare quella relativa alla necessità, per un'attività come risulta svolta dalla cooperativa "I Sorveglianti", della autorizzazione prefettizia e, quindi, della configurabilità o meno, a carico del suo presidente, della violazione degli 134 e 140 T.U.L.P.S..
La difesa del UN, infatti, sostiene che per la natura dei compiti svolti l'attività della cooperativa rientrerebbe tra quelle di portierato e custodia, previste dall'art. 62 T.U.L.P.S. e per le quali occorre la sola iscrizione presso il registro della locale autorità di P.S., ed a sostegno di tale tesi ha esibito precedenti giurisprudenziali specifici (come l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari l'8/10/1997 in analogo procedimento contro lo stesso indagato). Questa Corte non ignora un orientamento precedentemente espresso (cfr. Cass. Sez. I, 19/11/1993, D'Acquisto) secondo cui la licenza prefettizia sarebbe necessaria solo quando alla vigilanza di proprietà immobiliari si accompagnino dei poteri di intervento diretto per la prevenzione e la repressione dei reati, mentre se ne potrebbe prescindere allorché il servizio si limiti alla segnalazione, via radio, di danni e pericoli alla competente autorità.
Questa interpretazione, però, deve essere rivista alla luce del parere, espresso il 18/10/1995, dal Consiglio di Stato, secondo il quale anche questa attività di portata minore rientrerebbe nella previsione di cui agli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S. e richiederebbe la licenza prefettizia.
Vanno, infatti, condivise le considerazioni in esso contenute sul fatto che la tutela della persona e dei beni, nel nostro ordinamento, sono appannaggio dello Stato ed a tale esclusiva può aversi una deroga limitatamente alla custodia di beni mobili ed immobili e solo sulla base di una autorizzazione.
Ciò che viene ritenuto rilevante non è, quindi, la maggiore o minore somiglianza dei compiti di sorveglianza alle funzioni tipiche delle guardie giurate, ma solamente la natura integrativa dell'attività, svolta da tali soggetti, rispetto a quella di polizia, propria dello Stato.
Divengono, perciò, irrilevanti singole caratterizzazioni o specifici poteri loro attribuiti (quali la legittimazione all'uso delle armi, l'attribuzione della qualità di agente di polizia giudiziaria o di scrivere verbali) essendo comune la natura dei loro compiti, che comporta necessariamente un atto formale di abilitazione a svolgere in maniera professionale dei compiti sostitutivi e vicari di quelli statuali, ben diversi dalla collaborazione episodica del singolo cittadino nei confronti delle autorità di polizia. Tale valutazione è affermata, sia pure in maniera sintetica, dal Tribunale nel suo provvedimento, dal quale possono essere comunque desunti tutti gli elementi per un controllo di legittimità sulle norme applicate.
Risultano, del pari, sufficientemente spiegate le ragioni, per cui il materiale sequestrato deve ritenersi finalizzato alla commissione del reato contestato, in quanto le auto recano sulle portiere la scritta "I Sorveglianti" e vengono usate per i compiti istituzionali della cooperativa, la cui rilevanza è stata su precisata, mentre gli indumenti di colore azzurro, usati durante il servizio, recano sul taschino sinistro un adesivo con la stessa indicazione, che vale a qualificarle come divise.
È stato, inoltre, precisato come sussista non solo il pericolo ma l'altissima probabilità che, una volta disposto il dissequestro, venga ripresa l'attività illecita contestata e che i beni in questione sono da considerare confiscabili, in quanto hanno un legame diretto ed essenziale con l'esecuzione del reato, sicché possono essere anche sequestrati in via cautelare.
L'impugnata ordinanza, quindi, appare compiutamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico, valutabili in sede di legittimità; al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998