Sentenza 7 febbraio 2012
Massime • 1
Non è integrato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità ove il provvedimento amministrativo violato, difettando dei requisiti di legittimità, debba essere incidentalmente disapplicato in sede penale. (Fattispecie di ordinanza contingibile ed urgente per ragioni di sicurezza pubblica, di competenza del Sindaco di un comune, emanata dal responsabile del servizio urbanistico, e quindi affetta dal vizio di incompetenza funzionale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2012, n. 11448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11448 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 116
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 43762/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AR N. IL 07/03/1944;
2) DE CI LI N. IL 27/07/1920;
avverso la sentenza n. 98/2009 TRIBUNALE di NOVARA, del 02/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 maggio 2011 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di AL CA e De IS CI - condannandoli alla pena di mesi uno di arresto ciascuno, convertita in quella dell'ammenda pari ad Euro 1140,00 - siccome colpevoli del reato di cui all'art. 650 cod. pen., perché, in concorso tra loro ed in qualità di proprietari dell'immobile corrente in Oleggio, corso Matteotti, n. 102, non osservavano l'ordinanza n. 8 del 12 gennaio 2007 emessa dal responsabile del servizio urbanistico del Comune di Oleggio che, per ragioni di sicurezza pubblica, imponeva l'esecuzione, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima, avvenuta per entrambi in data 23 gennaio 2007, di lavori di ripristino o consolidamento di parti dell'immobile, ritenuti necessari al fine di evitare crolli di materiale sulla pubblica via.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti d'impugnazione, sia l'AL che la De IS, per il tramite del comune difensore avvocato Lorenzo Trippetta.
2.1 Quanto al primo ricorso, l'AL, per il tramite del suo difensore, denunzia la violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, in quanto: a) l'ordinanza, con la quale gli si intimava di provvedere ai lavori, avrebbe dovuto essere emessa dal sindaco, che non aveva il potere di delegare un funzionario comunale, salvo con ciò disconoscere il carattere urgente dell'atto e la tassatività del termine ivi previsto;
b) l'illegittimità dell'ordinanza, anche con riferimento alla descrizione di carattere sommario dei lavori imposti, la cui esecuzione, per la natura plurima e diversificata degli stessi, necessitava di un piano di sicurezza e di coordinamento, incompatibile con l'arco temporale assegnato, integrante un termine assolutamente inidoneo ed impossibile, anche a ragione della dedotta irreperibilità di una ditta in grado di assicurare l'esecuzione dei lavori nel suddetto termine;
c) la mancata valutazione da parte del Tribunale della circostanza che la proprietà indivisa dell'immobile apparteneva, oltre che al ricorrente ed alla De IS usufruttuarla ex lege, anche a Rita AL, alla quale l'ordinanza era stata notificata solo in data 19 febbraio 2007, e per la quale il termine assegnato non era ancora scaduto, allorquando, alla metà di marzo di quell'anno i lavori di ripristino erano stati eseguiti, e della conseguente necessaria incidenza di tale dato sulla decorrenza del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori, dovendo ritenersi assolutamente illogica, atteso il carattere unitario del tacere richiesto, la tesi, affermata dal giudicante, in merito ad una decorrenza diversificata di detto termine per ciascuno dei comproprietari e la valutazione di tardi vita ed irrilevanza per il ricorrente, al fini dell'esclusione della contravvenzione, dell'avvenuta esecuzione dei lavori nel marzo 2007. 2.2 Quanto, poi, al ricorso proposto dalla De IS, nello stesso, il suo attuale difensore, oltre a riproporre tutte le argomentazioni svolte nell'interesse dell'AL, ha evidenziato preliminarmente, che contrariamente a quanto si legge nell'epigrafe della sentenza impugnata, l'imputata non gli aveva conferito alcun mandato difensivo nel giudizio di merito, e che in ogni caso, non avendo egli partecipato al giudizio di merito, la sentenza di condanna doveva ritenersi comunque assolutamente nulla non essendo stato nominato alla De IS un difensore di ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Questa Corte, infatti, con sentenza 3 luglio 1996, n. 7954, RV. 205585, in fattispecie analoga di ordinanza confingibile ed urgente emessa dal dirigente del servizio urbanistico di un comune, ha già affermato il principio secondo cui, "ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 650 c.p., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e della incompetenza;
ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia legalmente dato". Osservava, in proposito, questa corte che il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati al fine di prevenire ed eliminare i pericoli per la pubblica incolumità, doveva ritenersi illegittimamente esercitato in quanto rientrante nella esclusiva competenza del sindaco. Il principio richiamato deve essere confermato.
Attualmente il potere del sindaco, quale ufficiale di governo di adottare "con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini" è previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 54, comma 2. Il citato articolo, al comma 5, prevede quali attribuzioni nei servizi di competenza statale possono essere delegati dal sindaco al presidente del consiglio circoscrizionale ed, ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, ad un consigliere comunale, attribuzioni tra le quali non rientrano quelle di cui al comma 2, che, ai sensi del successivo comma 4, possono essere esercitate soltanto da "chi sostituisce il sindaco". A chiusura di questa regolamentazione, l'art. 107, comma 5, precisa che "le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo 1, titolo 3 organi di governo del comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti", con espressa esclusione delle funzioni di cui all'art. 50, comma 3, e di cui all'art. 54. Non vi è dubbio, pertanto, che i poteri del sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti non possano essere delegati, in base all'attuale disciplina, ad organi politici, ne' possono ritenersi rientrare tra le competenze della dirigenza del comune o tra le materie che il sindaco può alla medesima delegare. Pertanto, con riferimento al caso di specie, indipendentemente dalla esistenza o meno di una delega di carattere generale o speciale, deve affermarsi che l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal responsabile del servizio urbanistico del comune di Oleggio è illegittima per incompetenza funzionale.
Ne consegue, in conclusione, che per effetto della disapplicazione dell'ordinanza in questione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 4 e 5, deve dichiararsi che il reato contestato ai ricorrenti non sussiste, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012