CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/05/2026, n. 18082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18082 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18082 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 14/04/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AU IC, letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto;
rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 14 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18082 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 14/04/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di AU IC, letti il verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa in data 10 aprile 2026 e l'accettazione da parte dell'imputato, e letta infine la memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 11 aprile 2026; ritenuto che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela il contestato reato di truffa è estinto;
rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e che l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 14 aprile 2026.