Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/05/2026, n. 18082
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del reato per remissione di querela

    Il giudice rileva che, in ragione dell'intervenuta remissione di querela, il reato contestato di truffa è estinto e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

  • Accolto
    Condanna al pagamento delle spese processuali

    La sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/05/2026, n. 18082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18082
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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