Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
È inoppugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, respingendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione coatta da parte del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 21060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21060 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1430
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 43864/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) ON JA, N. IL 14/02/1980;
avverso il decreto n. 23464/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 17/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Iacoviello Francesco Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 17 novembre 2009 e depositata il 18 novembre 2009, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Roma, disattendendo la richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione del procedimento instaurato a carico della straniera extra comunitaria espulsa, RO James, indagata per il delitto di reingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, ha disposto la formulazione della imputazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5. 2. - Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, mediante atto recante la data del 21 novembre 2009, col quale eccepisce la nullità del provvedimento per l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'indagata della udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 23 febbraio 2010, obietta: il ricorso è inammissibile in quanto l'ordinanza non è impugnabile;
ne' il provvedimento presenta profili di abnormità, trattandosi di atto tipico, che non comporta veruna "stasi irrisolvibile del procedimento"; laddove non è consentito convertire "artificiosamente" la dedotta nullità in motivo di abnormità.
4. - Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto è stato esperito contro provvedimento non impugnabile.
L'ordinanza colla quale il giudice per le indagini preliminari dispone, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l'imputazione, è, infatti, inoppugnabile in carenza di alcuna previsione normativa, speciale o generale, che assoggetti il provvedimento a impugnazione e alla luce del principio "di tassatiuità dei mezzi di impugnazione", stabilito dell'art. 568 c.p.p., comma 1. Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010