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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21487 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: De IO IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di De IO IN in relazione alla privazione della libertà personale sofferta, in regime di custodia cautelare in carcere, dal 27 novembre 2009 al 17 novembre 2010 e successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 18 novembre 2010 al 27 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento nel quale l’istante era indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altro reato, per il quale l’ordinanza di custodia cautelare era stata annullata per carenza di gravità indiziaria. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, valorizzando una serie di elementi fattuali, in particolare accertando che l’odierno istante: a) era Penale Sent. Sez. 4 Num. 21487 Anno 2026 Presidente: VE AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 titolare di comuni interessi criminali con GI D’AG, capo dell’omonima cosca, dei quali discorreva con lo stesso D’AG nel corso di conversazioni telefoniche caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato;
b) accompagnava D’AG ai summit di camorra con altri capi della zona, sia quando tali riunioni erano organizzate presso l’abitazione del medesimo D’AG, sia quando si svolgevano presso esponenti camorristi di Casal di Principe, risultando, in relazione ai primi, altresì accertata la presenza fisica dell’odierno istante agli incontri, tanto che lo stesso D’AG manifestava dubbi sull’opportunità di fissare summit in date nelle quali l’istante fosse impossibilitato a partecipare;
c) svolgeva funzioni di factotum per D’AG, rendendosi immediatamente disponibile all’esecuzione dei suoi incarichi, anche a costo di assentarsi dal lavoro;
d) godeva della piena e incondizionata fiducia del capo cosca, che lo riteneva affidabile «cento cento» e «meglio dei miei ragazzi». 3. Avverso tale ordinanza IN De IO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe unicamente una frequentazione del tutto occasionale con ZA MI, destinatario delle captazioni, e che la colpa grave non potrebbe ravvisarsi nella mera conoscenza o vicinanza a soggetti malavitosi. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe indicato quale specifica condotta avesse in concreto determinato l’applicazione della custodia cautelare e per quale ragione essa integrerebbe colpa grave, né il nesso causale tra il comportamento ascritto e la detenzione subita. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto fondati sul tema dell’idoneità delle intercettazioni a sorreggere il giudizio di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, sono inammissibili perché estrinsecamente aspecifici. 3 Premesso che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, l’unico limite all’attività valutativa della Corte d’appello è costituito dal divieto di affermare fatti storicamente esclusi dal giudicato penale e dal divieto di affermare la colpevolezza dell’istante assolto, la Corte ha ritenuto che, sulla base della ricostruzione fattuale sopra delineata – ritenuta rispettosa degli accertamenti cristallizzati nella sentenza irrevocabile – la condotta tenuta dall’odierno istante fosse connotata da colpa grave, perché macroscopicamente imprudente, e avesse concorso causalmente all’applicazione della misura cautelare. 2. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il godere della fiducia piena e incondizionata del capo della cosca D’AG, l’essere stabilmente a sua disposizione, il partecipare con lui ai summit con altri capi camorra e l’intrattenere con lo stesso conversazioni caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato fossero elementi idonei a indurre il giudice della cautela a ritenere, in termini di ragionevole apprezzamento, l’esistenza di un pieno inserimento dell’istante nel sodalizio criminale. È sufficiente, d’altro canto, rilevare come il ricorso si incentri sui rapporti intercorsi tra l’istante e ZA MI, laddove l’ordinanza impugnata valorizza esclusivamente le relazioni tra il ricorrente e GI D’AG, capo dell’omonima cosca operante nel territorio del Comune di Sant’Antimo; relazioni desunte da intercettazioni telefoniche nelle quali l’istante risulta, in più occasioni, diretto interlocutore. 3. Nell’ordinanza si richiama espressamente la sentenza assolutoria del giudizio di cognizione, nella quale il giudice ha affermato che le conversazioni intercettate «potevano costituire un valido parametro per l’applicazione di una misura custodiale», senza escludere le condotte valorizzate dal giudice della cautela, né neutralizzarne la valenza fattuale. A fronte di tali puntuali indicazioni, meglio dettagliate nell’ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta con le ragioni poste a fondamento del diniego del diritto alla riparazione, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa e non pertinente rispetto al nucleo motivazionale del provvedimento impugnato, con conseguente difetto di specificità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna del 4 medesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL VE
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di De IO IN in relazione alla privazione della libertà personale sofferta, in regime di custodia cautelare in carcere, dal 27 novembre 2009 al 17 novembre 2010 e successivamente, in regime di arresti domiciliari, dal 18 novembre 2010 al 27 ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento nel quale l’istante era indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per altro reato, per il quale l’ordinanza di custodia cautelare era stata annullata per carenza di gravità indiziaria. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, valorizzando una serie di elementi fattuali, in particolare accertando che l’odierno istante: a) era Penale Sent. Sez. 4 Num. 21487 Anno 2026 Presidente: VE AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/05/2026 2 titolare di comuni interessi criminali con GI D’AG, capo dell’omonima cosca, dei quali discorreva con lo stesso D’AG nel corso di conversazioni telefoniche caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato;
b) accompagnava D’AG ai summit di camorra con altri capi della zona, sia quando tali riunioni erano organizzate presso l’abitazione del medesimo D’AG, sia quando si svolgevano presso esponenti camorristi di Casal di Principe, risultando, in relazione ai primi, altresì accertata la presenza fisica dell’odierno istante agli incontri, tanto che lo stesso D’AG manifestava dubbi sull’opportunità di fissare summit in date nelle quali l’istante fosse impossibilitato a partecipare;
c) svolgeva funzioni di factotum per D’AG, rendendosi immediatamente disponibile all’esecuzione dei suoi incarichi, anche a costo di assentarsi dal lavoro;
d) godeva della piena e incondizionata fiducia del capo cosca, che lo riteneva affidabile «cento cento» e «meglio dei miei ragazzi». 3. Avverso tale ordinanza IN De IO ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe unicamente una frequentazione del tutto occasionale con ZA MI, destinatario delle captazioni, e che la colpa grave non potrebbe ravvisarsi nella mera conoscenza o vicinanza a soggetti malavitosi. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe indicato quale specifica condotta avesse in concreto determinato l’applicazione della custodia cautelare e per quale ragione essa integrerebbe colpa grave, né il nesso causale tra il comportamento ascritto e la detenzione subita. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto fondati sul tema dell’idoneità delle intercettazioni a sorreggere il giudizio di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, sono inammissibili perché estrinsecamente aspecifici. 3 Premesso che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, l’unico limite all’attività valutativa della Corte d’appello è costituito dal divieto di affermare fatti storicamente esclusi dal giudicato penale e dal divieto di affermare la colpevolezza dell’istante assolto, la Corte ha ritenuto che, sulla base della ricostruzione fattuale sopra delineata – ritenuta rispettosa degli accertamenti cristallizzati nella sentenza irrevocabile – la condotta tenuta dall’odierno istante fosse connotata da colpa grave, perché macroscopicamente imprudente, e avesse concorso causalmente all’applicazione della misura cautelare. 2. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che il godere della fiducia piena e incondizionata del capo della cosca D’AG, l’essere stabilmente a sua disposizione, il partecipare con lui ai summit con altri capi camorra e l’intrattenere con lo stesso conversazioni caratterizzate dall’uso di linguaggio cifrato fossero elementi idonei a indurre il giudice della cautela a ritenere, in termini di ragionevole apprezzamento, l’esistenza di un pieno inserimento dell’istante nel sodalizio criminale. È sufficiente, d’altro canto, rilevare come il ricorso si incentri sui rapporti intercorsi tra l’istante e ZA MI, laddove l’ordinanza impugnata valorizza esclusivamente le relazioni tra il ricorrente e GI D’AG, capo dell’omonima cosca operante nel territorio del Comune di Sant’Antimo; relazioni desunte da intercettazioni telefoniche nelle quali l’istante risulta, in più occasioni, diretto interlocutore. 3. Nell’ordinanza si richiama espressamente la sentenza assolutoria del giudizio di cognizione, nella quale il giudice ha affermato che le conversazioni intercettate «potevano costituire un valido parametro per l’applicazione di una misura custodiale», senza escludere le condotte valorizzate dal giudice della cautela, né neutralizzarne la valenza fattuale. A fronte di tali puntuali indicazioni, meglio dettagliate nell’ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta con le ragioni poste a fondamento del diniego del diritto alla riparazione, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa e non pertinente rispetto al nucleo motivazionale del provvedimento impugnato, con conseguente difetto di specificità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, e non emergendo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, deve disporsi la condanna del 4 medesimo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez.U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 - 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così è deciso, 14/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL VE