Sentenza 6 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2004, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
ORIGINALE 4 ) REPUBBLICA ITALIANA 7 O 3 . L L N E O , C 1 B 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A 9 P E 1 - I 0 2294 04 N 1 D O 1 I - Z 1 E LA CORTES PR 2 A Oggetto C I . R maments T L D S помех ег. го изес I 9 U I 3 G E G E R m uz susza 6 E A 4 D N . . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T Giudice di face T T T S R N I ( E A S R.G.N. 10965/02 E - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE + Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.4535 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 30/10/03 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
M con sede in ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia SPA, Roma, in persona dell'Avv. Simone Chini, nella sua qualità di Procuratore Speciale di Assitalia Le Assicurazioni d'Italia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO n. 46, presso lo studio dell'avvocato 2003 PROPERZI, che la difende, giusta delega inPATRIZIA 1957 atti;
1 controricorrente avverso la sentenza 11725/01 del Giudice di pace di n. NAPOLI sezione terza civile, ilemessa 10/03/01, depositata il 13/03/01; R.G.34594/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/10/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, Dott. Santi confermate in camera di consiglio dal rilevata la manifesta Consolo, che ha chiesto, infondatezza del ricorso, il rigetto. FATTO E DIRITTO Rilevato che AE LP propone ricorso per cas- sazione avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Napoli ha rigettato la sua domanda di condanna di ON OF e dell'Assitalia S.p.a. al pagamen- to in suo favore della somma di lire 1.945.553, per i danni subiti dalla propria autovettura in conseguenza di una collisione con SP IO del convenuto;
rilevato, altresi, che con l'unico motivo di ri- corso illustrato da memoria il ricorrente lamenta l'inesistente e apparente motivazione della sentenza impugnata (art. 260 n. 4, 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. at. E.p.c.). deducendo che la sentenza, redatta con un 2 ле linguaggio approssimativo e confuso, era incomprensibi- le nella parte in cui esponeva il ragionamento sul qua- le aveva fondato il rigetto ella domanda;
letto il controricorso presentato dalla ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. P.M.viste le conclusioni del che ha chiesto a questa Corte di rigettare il ricorso, pronunziando in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; considerato che la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non appare né ine- sistente né apparente, essendo chiaramente comprensibi- le la ratio decidendi adottata;
che in particolare il giudice di hapace ritenuto che la deposizione dell'unico teste, nel fare riferimento a luoghi diversi da quelli nei quali si sarebbe dovuto verificare - con ciò lasciando presupporre che si ri- l'incidente ferisse nella deposizione ad altro incidente non con- sentisse di ritenere provata la domanda;
che questa conclusione, peraltro resa in un giudizio d'equità, non è censurabile innanzi alla Corte di cassazione;
che la capacità espressiva del giudice di pace nel redigere la sentenza non rileva quale vizio denunziabile in cassa- zione, quando è comunque comprensibile la ratio deci- dendi;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- conseguentemente, va rigetta- nifestamente infondato e, con sentenza pronunziata in camera di consiglio a to norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti moti- vi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti. Cosi deciso in Roma il 30 ottobre 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mannery Ирин ERE C1 1. CANCEL Depositata in Cancelleria oggi, 06 FEB.2004 IIL CANCELIERE C1