Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5658
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Sentenza 10 aprile 2003

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L'appartenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia Rom non comporta eccezione alla regola generale, dettata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative ragioni; ne' detta eccezione è contenuta nelle leggi della Regione Emilia Romagna 23 novembre 1988, n. 47, 6 settembre 1993, n, 34 e 23 aprile 1998, n. 13, trattandosi di norme dirette ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire il transito, la sosta e, se del caso, l'inserimento sociale nella comunità regionale, senza che la previsione di tali interventi possa considerarsi quale deroga alle rigide ed inderogabili condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, anche perché la relativa legislazione costituisce riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 lett. b h q della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5658
    Data del deposito : 10 aprile 2003

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