Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
L'appartenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia Rom non comporta eccezione alla regola generale, dettata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative ragioni; ne' detta eccezione è contenuta nelle leggi della Regione Emilia Romagna 23 novembre 1988, n. 47, 6 settembre 1993, n, 34 e 23 aprile 1998, n. 13, trattandosi di norme dirette ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire il transito, la sosta e, se del caso, l'inserimento sociale nella comunità regionale, senza che la previsione di tali interventi possa considerarsi quale deroga alle rigide ed inderogabili condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, anche perché la relativa legislazione costituisce riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 lett. b h q della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso l'avvocato MARIO SALERNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di PARMA, depositato il 28/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Salerni per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di AR con provvedimento del 28 settembre 2000 ha respinto il ricorso del cittadino macedone DE OT contro il decreto di espulsione emesso il 13 settembre 2000 dal Prefetto di AR, osservando: a) che, pur essendo detto provvedimento mancante di sottoscrizione, lo stesso Prefetto, operando in via di autotutela, aveva rinotificato altro decreto conforme all'originale, così sanando il vizio formale del primo;
b) che la normativa regionale che individuava le aree per il transito e sosta delle comunità nomadi non aveva inteso derogare alle disposizioni della legge statale in materia di ingresso e soggiorno;
c)che non era certa l'appartenenza del ricorrente alla comunità c.d. ROM e d'altra parte egli era fornito di cittadinanza macedone a differenza di molti ROM che vivevano in Macedonia pur senza avere conseguito la relativa cittadinanza;
d) che infine non risultava neppure attivato l'iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Per la cassazione della sentenza, DE OT ha proposto ricorso per 4 motivi. Il Prefetto di AR non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, DE OT deducendo insufficiente e carente motivazione su un punto decisivo della controversia addebita al provvedimento impugnato di avere considerato sanato il vizio formale della mancata sottoscrizione del provvedimento espulsivo notificatogli, malgrado non fosse stata accertata l'esistenza e la validità del decreto originale perché non prodotto in giudizio;
e malgrado in entrambe le copie notificate ne fosse attestata la conformità all'originale, perciò superabile soltanto mediante querela di falso.
Il motivo è inconsistente.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che al Prefetto è consentito, allorché sia stato notificato all'interessato il decreto di espulsione privo del visto di conformità ovvero della sottoscrizione, come è accaduto nel caso concreto, di correggere l'errore attivandosi e trasmettendo all'espulso nuova copia con corretta formula di sottoscrizione e conformità, in tal guisa escludendo che l'originario vizio di comunicasse permanesse, inficiando il provvedimento.
D'altra parte, avendo lo stesso ricorrente ammesso che quest'ultimo decreto, notificatogli il 22 settembre 2000 recava l'attestazione di conformità all'originale, il collegio deve ribadire che detto provvedimento ben poteva essere comunicato all'interessato in copia conforme formata dal pubblico ufficiale autorizzato, atteso che l'autenticazione a norma dell'art. 14 l. 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, della esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente.
Per cui in patente contrasto con siffatta normativa si pone l'affermazione del ricorrente secondo cui il decreto di espulsione doveva essere necessariamente prodotto in giudizio in originale dalla controparte: quando appunto la "autenticazione" a norma dello stesso art. 14 vale a conferire alla "copia" - fino a querela di falso - la corrispondenza testuale all'atto originale, che ovviamente costituisce un unicum e che rimane depositato presso la pubblica amministrazione che lo ha emesso.
Con il secondo motivo DE OT deducendo violazione delle leggi della Regione Emilia 47 del 1998, 34 del 1993, 13 del 1998, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'appartenenza alla minoranza nazionale dei nomadi di etnia ROM non avrebbe alcun effetto derogatorio sulla cogenza delle norme regolatrici della immigrazione degli extracomunitari, senza peraltro considerare l'obbligo di protezione assunto dall'Italia verso le minoranze etniche e le popolazioni nomade, con l'adesione alla Convenzione di Starsburgo dell'1^ febbraio 1995; alla Risoluzione n. 65 del Consiglio d'Europa del 1992, alla Raccomandazione n. 3 del 6 marzo 1998 della Commissione europea contro il razzismo, nonché alla Raccomandazione n. 1203/1993 per la tutela delle minoranze nomadi. Anche questo motivo è infondato per le considerazioni più volte prospettate da questa Corte (Cass. 18228/2002 e segg.) che qui giova ribadire, anche perché non poste in discussione dal ricorrente: a) nell'attuale legislazione non esiste uno statuto dei nomadi di etnia ROM nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione europea, ma norme nazionali e raccomandazioni comunitarie rivolte ad assicurare tutela alle condizioni di vita di quei componenti extracomunitari della predetta popolazione che abbiano comunque un titolo per la permanenza ed il soggiorno nello Stato;
e tutta la legislazione nazionale (T.U. 286/1998; legge 189/2002; 222/2002), derivata da scelte comuni ai paesi dell'Unione, muove dalla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all'attività per specifiche tassative ragioni. Per cui l'ammissione ai diritti civili, in condizione di parità con il cittadino ed alla partecipazione alla vita pubblica locale è riservata al solo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
b) nessuna delle convenzioni citate dal ricorrente consentono di affermare che l'appartenenza del soggetto extracomunitario alla etnia nomade ROM costituisca di per sè eccezione alla regola generale della necessità del titolo di soggiorno, dovendo di contro farsi carico alle comunità interessate alla legittima permanenza sul territorio dell'Unione di chiedere ed ottenere dall'Amministrazione di uno degli Stati il rilascio del titolo stesso per i propri componenti;
c) anche la legge 302/1997 detta precise norme dirette alla garanzia dell'accesso delle minoranze ai diritti della maggioranza nazionale ed alla conservazione dei caratteri fondanti l'identità della minoranza stessa, sull'evidente presupposto che tale minoranza possa considerarsi nazionale e cioè radicata nel paese e quindi, composta da cittadini ovvero da extracomunitari ai quali l'autorità abbia comunque concesso un titolo di soggiorno;
d) neppure sono invocabili, infine, le leggi della regione Emilia 47/1988; 34/1993 e 13/1998, trattandosi di norme dirette ad assicurare ai nomadi strutture logistiche ed assistenza civile onde favorire transito, sosta e se del caso, l'inserimento sociale nella comunità regionale, senza che la previsione di tali interventi possa considerasi quale deroga alle rigide ed inderogabili condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, anche perché la relativa legislazione costituisce riserva esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117 lett. b - h - q della Costituzione. Pertanto non avendo il ricorrente alcun titolo di soggiorno nello Stato, non può invocare, onde escludere la legittimità della disposta espulsione, il mero suo appartenere alla comunità nomade nè censurare il decreto impugnato che tale ipotesi ha radicalmente ed esattamente escluso.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 19,comma 1 del d.lgs. 286/1998 per avere il giudice del merito omesso di dare rilievo al d.p.c.m. 12 maggio 1999 nella parte in cui ha riconosciuto i ROM tra i destinatari della protezione temporanea delle popolazioni dell'ex area balcanica.
La censura è del tutto infondata perché il Tribunale non ha affatto omesso di esaminare la previsione del citato d.p.c.m del 1999, per la quale la misura di protezione temporanea sarebbe consistita nel rilascio del permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre 1999 (termine prorogato dai successivi decreti 30.12.1999 ed 1.9.2000); ma ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto preventivamente dimostrare di aver richiesto il permesso in discorso attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma 5, del d.lg. n. 416 del 1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del d.lg. n. 286 del 1998). Per cui siccome quest'ultimo non aveva affermato ne' a maggior ragione documentato di avervi provveduto (il che non ha fatto neppure in questa sede), correttamente ne ha respinto il motivo di doglianza, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, per cui in mancanza del predetto elemento, nessun ostacolo sussiste alla disposta espulsione neppure ove sia stata semplicemente presentata la domanda di asilo.
Con l'ultimo motivo, denuncia ancora violazione degli art. 3 e 97 Costit. perpetrata dal Prefetto e non avvertita dal provvedimento impugnato, con il diverso trattamento riservato alla comunità ROM di Lucca che avrebbe da quel Prefetto ricevuto il p.d.s. per motivi umanitari.
La doglianza è inammissibile laddove non impugna e neppure comprende la duplice ratio decidendi data dal decreto alla reiezione della prospettazione sul punto formulata: da un lato, infatti, il ricorrente non si avvede della statuizione per la quale le espulsioni per difetto di permesso di soggiorno non avrebbero presupposti discrezionali sì da far escludere la configurabilità di un eccesso di potere del Prefetto di AR;
e d'altro canto non contesta l'affermazione per la quale non vi sarebbe traccia in atti di un permesso di soggiorno "di massa" rilasciato, per ragioni di protezione temporanea, dal Prefetto di Lucca ed assunto a "tertium comparationis" della lamentata disparità di trattamento. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perché il Prefetto della provincia di AR non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003