Sentenza 24 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18311 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto £18311 /0 2 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistra Dott. Erminio R.G.N. 12215/00Presidente Consigliere Cron. 43082 Dott. Bruno BATTIMIELLO Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 21/10/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LA IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 4118 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente i avverso la sentenza n. 164/99 del Tribunale di PARMA, -depositata il 08/11/99 R.G. N. 704/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. а -2- R.G. 12215/00 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che QU NI propone ricorso contro l'INPS per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma in data 8 novembre 1999, che, confermando la decisione del Pretore della stessa città (appellata dalla pensionata), ha ritenuto, in ipotesi di titolarità di pensione diretta e pensione di reversibilità a carico della stessa gestione, che l'integrazione al minimo dovesse operarsi su quella costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a settecentottantuno -attesa, in particolare, l'inconfigurabilità di un'ipotesi di abrogazione tacita del citato criterio ex art. 6, comma terzo, d.l. 12 settembre 1983 n.463, conv. in legge 11 novembre 1983 n.638, per effetto dell'art. 4, ottavo comma, della legge 1985/n.140- ed ha escluso, inoltre, l'applicabilità della cd. cristallizzazione ai sensi del settimo comma dello stesso art. 6 per essersi il concorso delle due pensioni verificato in epoca successiva al 1° ottobre 1983; rilevato altresì che la ricorrente deduce (con unico motivo) l'erroneità delle affermazioni predette, denunciando, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi terzo e settimo, del citato d.l. 1983/n.463, dell'art. 4 legge 1985/n.140 e degli artt. 1 e segg. D.P.C.M. 16 dicembre 1989 in relazione all'art. 3, comma secondo, legge 29 dicembre 1988 n.544, proponendo questione di legittimità costituzionale del citato art. 6, terzo comma, del d.l. 1983/n.463, se interpretato come norma che in ogni caso consente l'integrazione al minimo della pensione acquisita con più di settecentottanta contributi settimanali, ed insistendo, in subordine, per l'applicabilità -in ossequio ai principi di solidarietà e di razionalità-equità richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994- della cd. cristallizzazione ai face sensi del settimo comma dello stesso art. 6; 3
considerato che
la tesi svolta in via principale è stata più volte giudicata infondata da questa Corte, la quale, con sentenza n.10053 del 10 luglio 2002, confermando l'orientamento già espresso dalle pronunce nn. 7840/98, 10276/98, 871/997, ha persuasivamente ribadito che “l'art. 6, terzo comma, ultimo alinea, del D.L. n.463 del 1983 (convertito in legge n.638 del 1983) -in base al quale, nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti entrambe inferiori al trattamento minimo e a carico della medesima gestione, l'integrazione al minimo deve essere operata sulla pensione corrisposta in virtù di almeno 781 contributi settimanali (in deroga alla regola generale che privilegia la pensione diretta, secondo il criterio del maggior beneficio economico del percipiente)- non può ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell'art. 4, ottavo comma, della legge n.140 del 1985, il quale ha espressamente abrogato i commi terzo e quarto dell'art. 14 quater del D.L. n.663 del 1979 (convertito in legge n.33 del 1980) che prevede il cosiddetto "superminimo per i settecentottantunisti", la cui "f salvaguardia costituiva la 'ratio' originaria del criterio di scelta dettato dall'art. 6 citato, escludendo, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n.18 del 1998, “che tale criterio di scelta limiti alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello costituzionale o legislativo in genere"; ritenuta l'infondatezza anche della deduzione subordinata relativa al mantenimento nel suo importo "cristallizzato” della pensione (non cd. settecentottantunista) riportata a calcolo dall'INPS, in quanto (v. Cass. 18 ottobre 2002 n. 14825) la regola della conservazione del trattamento minimo nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione, dettata dall'art. 6, settimo comma, d.l. 1983/n.463 convertito dalla legge 1983/n.638 (cd. cristallizzazione), non è applicabile nell'ipotesi in cui il concorso di pensioni si sia verificato (come nella specie) dopo il 30 settembre 1983 (e, quindi, nella vigenza del principio di unicità dell'integrazione introdotto dal terzo 4 flly comma dello stesso art. 6), senza che ciò autorizzi alcun dubbio di legittimità costituzionale, atteso che come già rilevato dalla citata sentenza n.10053/02- "la necessità di conservare in via transitoria un beneficio previdenziale soppresso da legge sopravvenuta è bensì talora affermata dalla giurisprudenza costituzionale (v. sent. n.240 del 1994 ed il comma 7 dell'art. 6, entrambi richiamati dalla ricorrente) ma non sussiste quando, come nella specie, non vi sia alcuna soppressione e quindi alcun mutamento legislativo del trattamento pensionistico preesistente, bensì una previsione destinata ad operare solamente per il futuro (Cass. 20 marzo 1996 n.2346)"; considerato, pertanto, che il ricorso dev'essere rigettato, senza condanna alle spese a carico della ricorrente, che ne resta esonerata ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; ESENTE DA IMPOSTA BOLLO, DI
P. Q. M.
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. DELLA LEGGE 1 8.73 N. 533 Così deciso, in Roma, il 21 ottobre 2002 Florrusts elpiricleille Il Cons.-est. Il Presidente Mwww. Ravagmom AL CANCELLIERE posttate in Cancelleria BAL CANCELLIERE 5