Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14825 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL P1 4 8 25 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO - Presidente R.G.N. 5662/00 Dott. Ettore Consigliere Cron.34601 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: SI LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
3140 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 65/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 12/04/99 R.G.N. 133/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- Svolgimento del processo La sig.ra EN IL, titolare di due pensioni, diretta (ctg. IO) e indiretta (ctg. SO), a carico della medesima gestione INPS, entrambe con decorrenza successiva al 30 settembre 1983, di cui quella di reversibilità fondata su contribuzione superiore a 780 contributi settimanali, ricorre a questa Corte, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza in data 1°/12 aprile 1999 del Tribunale di Chieti, confermativa di quella del 31 dicembre 1997 del Pretore della stessa sede. Questi aveva rigettato la domanda proposta dalla IL, diretta al ripristino della integrazione della pensione diretta, riportata a calcolo dall'INPS dopo la liquidazione della pensione di reversibilità, nonché quella avanzata in via subordinata di mantenimento dell'importo di integrazione al minimo, cristallizzato al momento dell'insorgenza del diritto alla pensione superstiti e, comunque, di conservazione del trattamento minimo di importo più elevato. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi terzo e settimo, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. nella legge 11 settembre 1983 n. 638), dell'art. 4 legge 15 aprile 1985 n. 140, degli artt. 1 e ss. D.P.C.M. 16 dicembre 1989, in relazione all'art. 3, comma secondo, legge 29 dicembre 1988 n. 544. Sostiene che con l'art. 4 della legge n. 140 del 1985, con il quale erano stati assorbiti gli aumenti introdotti dall'art. 14 quater legge n. 33 del 1980, sono stati 3 apportati alle pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali miglioramenti di tale entità da comportare per le medesime pensioni la "fuoriscita" definitiva dal trattamento minimo, con il conseguente venir meno della relativa problematica: a partire dal dicembre 1989 non vi è più ragione, sottolinea la ricorrente, di fare riferimento alle pensioni di coloro che possono far valere ai fini pensionistici più di 780 contributi settimanali. Deduce poi l'illegittimità costituzionale della norma, se interpretata nel senso di consentire l'integrazione al minimo soltanto sulla pensione con contribuzione superiore ai 780 contributi settimanali. Il ricorso è infondato. La pronuncia impugnata è pienamente aderente all'orientamento elaborato da questa Corte con la sentenza 2 febbraio 1999, n. 871 e secondo cui "Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione di reversibilità a carico di due diverse gestioni INPS, secondo la regola di cui all'art. 6 1. 11 novembre 1983 n. 638 (prima parte del comma 3), la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota;
mentre, in forza della seconda parte della stessa disposizione, la diversa regola per cui l'integrazione al minimo si applica sulla pensione diretta ovvero su quella costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali si applica solo al caso in cui entrambe le pensioni facciano carico alla stessa gestione INPS. Resta irrilevante il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71. 15 aprile 1985 n. 140, siano stati parificati i trattamenti minimi dei lavoratori autonomi e quelli dei lavoratori dipendenti, poiché non sono state apportate modifiche alle regole sopra citateper l'individuazione della pensione da integrare al minimo". 4 Tale principio di diritto confermato da altre decisioni di questa Corte (cfr. sentenze 7 agosto 1999 n. 8503, 10 agosto 1999 n. 8562), deve essere qui ribadito, in quanto fondato sulla chiara formulazione della norma e poiché, del resto, la ricorrente non ha prospettato argomentazioni che inducano a discostarsi dalla interpretazione della norma nei termini ora accennati. Né sono fondate le censure relative alla mancata conservazione del trattamento al minimo sulla pensione alla quale era stato attribuito in precedenza, prima cioè della liquidazione della pensione di reversibilità, poiché, come è noto (v. Cass. 20 marzo 1996 n. 2346, oltre a Cass. 26 gennaio 2000 n. 883, Cass. 13 dicembre 1999 n. 13979), la regola della conservazione del trattamento minimo nell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione (cosiddetta cristallizzazione), dettata dall'art. 6, settimo comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla 1. 11 novembre 1983 n. 638, non è applicabile nell'ipotesi in cui il concorso di pensioni sia sorto, come nella specie, successivamente alla data del 30 settembre 1983 (e, quindi, nella vigenza del principio di unicità dell'integrazione, introdotto dal comma 3 dello stesso art. 6). Infine, inammissibili prima che infondate sono le questioni di illegittimità costituzionale dedotte dalla ricorrente: da un lato si deve rilevare la loro genericità, in quanto sollevate senza alcun riferimento a parametri costituzionali, e dall'altro che la norma in esame, sotto il profilo qui in considerazione, è stata già sottoposta al controllo del Giudice delle legge, che con sentenza n. 18 del 18 febbraio 1998, ha ritenuto non contrastante la suddetta disposizione con le norme di cui all'art. 3 e 29 Cost. Il ricorso va dunque rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002. Il PresidenteM uzio Il Consigliere est. G Ало шо болиоуси I A 0 D 8 S 1 , 9 S . 5 O A T L T R L , A O дне ' A B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O IL CANCELLIERE E P S E A M Depositato in Cancelleria I G D I A E G A , oggi, 180II 2002 E O D O L T R E T I T T A S R N IL CANCELLIERE I L I E G L D S She E E E R O D