Sentenza 3 luglio 1998
Massime • 1
Ferma restando la legittimità della liquidazione equitativa del compenso al custode ove le indicazioni provenienti da tariffe ed usi non siano adeguate alla "aestimatio" dell'attività dal medesimo prestata, occorre tuttavia che il decidente dia adeguato conto dei criteri posti a base della liquidazione, con riferimento alla qualità e quantità dell'attività effettivamente prestata, con una motivazione che è tanto più necessaria quanto più la liquidazione equitativa o forfettaria si appalesi come avente quel contenuto "del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltre che ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe" considerato dalla sentenza n.230/89 della Corte Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/1998, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Ferruccio ScorzeLI Presidente del 3.7.1998
1. Dott. Carmelo Scinto Consigliere SENTENZA
2. " Renato Olivieri " N. 2225
3. " Vincenzo Colarusso " REGISTRO GENERALE
4. " AB ZZ " N. 12892/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA TT titolare dell'Officina F.LI DI e C., quale custode giudiziario avverso provvedimento 8 luglio 1997 del Gip della Pretura di Vicenza Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Scinto;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Osserva
Con il provvedimento in epigrafe è stata rigettata la richiesta, proposta ex art. 666 cpp, di riesame del decreto di liquidazione del compenso per spese di custodia e conservazione di un autocarro dal 4 febbraio 1993 al 27 marzo 1997.
Ricorre per cassazione il custode giudiziario, denunciando difetto e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta mancata enunciazione di adeguati parametri e immotivata irrisorietà della liquidazione, oltre ad omessa pronuncia sulle documentate spese sostenute per il recupero dell'autocarro. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dopo la sentenza n. 230/1989 della Corte costituzionale (per la quale il compenso de quo non deve più avvenire sulla base dei parametri fissi di cui alla tariffa penale), l'indennità va liquidata dal giudice tenendosi orientativamente presenti le tariffe e gli usi locali e non in pedissequa osservanza dei medesimi (art. 12 Dpr n.571/1982: "tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali"),
restando comunque salva la valutazione del magistrato in ordine alla congruità di tariffe ed usi rispetto ai compiti effettivamente svolti dal custode (cfr.: Cass. I, 25.5.1994, n. 1638). Posta, pertanto, la legittimità della liquidazione equitativa ove le indicazioni provenienti da tariffe ed usi non siano in concreto adeguate alla "aestimatio" della attività prestata dal custode, occorre che il decidente, oltre a richiamare i principi (come nella specie), dia altresì adeguato conto dei criteri posti a base dell'operata liquidazione, con riferimento alla qualità e quantità dell'attività effettivamente prestata dal custode (senza escludere la considerazione di ogni attività accessoria o aggiuntiva), con una motivazione che tanto più è necessaria quanto più la liquidazione equitativa o forfettaria si appalesi come avente quel contenuto "del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltre che ingiustificatamente diverso da altre situazioni irrisorio e puramente simbolico, oltre che ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe" che la richiamata sentenza n. 230/89 della Corte costituzionale ha espressamente considerato. La carenza motivazionale è nella specie di tutta evidenza, in particolare, raffrontando gli esposti conteggi sulla base delle tariffe ACI (per circa undici milioni di lire) con l'importo liquidato (lire 731.000), con richiamo a "criteri di economicità e rapidità" che sembrerebbero prevalere sul diritto del custode, pur ritenuto "costituzionalmente garantito".
Per questi motivi
annulla il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e rinvia per nuovo esame al Gip della Pretura di Vicenza. Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 1998