Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/1998, n. 2225
CASS
Sentenza 3 luglio 1998

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Ferma restando la legittimità della liquidazione equitativa del compenso al custode ove le indicazioni provenienti da tariffe ed usi non siano adeguate alla "aestimatio" dell'attività dal medesimo prestata, occorre tuttavia che il decidente dia adeguato conto dei criteri posti a base della liquidazione, con riferimento alla qualità e quantità dell'attività effettivamente prestata, con una motivazione che è tanto più necessaria quanto più la liquidazione equitativa o forfettaria si appalesi come avente quel contenuto "del tutto irrisorio e puramente simbolico, oltre che ingiustificatamente diverso da altre situazioni sostanzialmente analoghe" considerato dalla sentenza n.230/89 della Corte Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/1998, n. 2225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2225
    Data del deposito : 3 luglio 1998

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