Sentenza 5 giugno 2000
Massime • 1
La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, che di solito coincide con quello in cui la stampa viene effettuata. Tale coincidenza, tuttavia, non può verificarsi qualora le varie parti di cui un giornale periodico può essere composto (copertina, inserti, etc.), siano realizzate in luoghi diversi, per cui, in siffatta ipotesi, il luogo di prima diffusione va necessariamente individuato in quello in cui avviene il deposito in questura delle c.d. "copie d'obbligo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2000, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 05.06.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N. 04158/2000
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 10249/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) SA LO n. il 01.10.1935
2) IN TU CL n. il 09.04.1946
3) GIP TRIBUNALE ROMA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) SA LO n. il 01.10.1935
2) IN TU CL n. il 09.04.1946
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRANCESCO COSENTINO, che conclude per dichiararsi Competenza del TRIBUNALE di ROMA.
Udito il difensore Avv. FLAMMINI MINUTO ORESTE del foro di ROMA che si associa alla richiesta del P.G. e chiede dichiararsi la competenza del TRIBUNALE di ROMA.
Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del procedimento penale a carico di PA PA e NA FI AU - imputati il primo del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di NI SE, assessore della Giunta Municipale di Milano, ed il secondo, nella qualità di direttore del periodico "Espresso", del reato di omesso controllo, necessario ad impedire l'offesa della reputazione del NI - il Pubblico Ministero ha chiesto dichiarasi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avezzano.
Con sentenza del 12/12/1997 il G.I.P. del Tribunale di Avezzano - rilevato che il luogo del commesso reato deve essere individuato in quello dove vengono depositate le cosiddette "copie d'obbligo" e che nel caso di specie tali copie erano state depositate presso la Questura di Roma - ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Con ordinanza del 10/1/2000 il G.I.P. del Tribunale di Roma - rilevato che il luogo di commissione del reato in esame deve essere individuato in quello della prima diffusione dello stampato, che coincide con il luogo dove si trova la tipografia, ubicata in Otricola, di guisa che la competenza a conoscere del suddetto reato spetta al Tribunale di Avezzano - ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il confitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso prospettato dal Tribunale di Avezzano.
Invero, in tema di reati commessi a mezzo stampa, il luogo del commesso reato si identifica in quello dove si verifica la prima diffusione del giornale, che normalmente coincide con quello di stampa. Infatti, proprio nel momento di distacco del giornale dalla sfera di disponibilità della impresa tipografica, si realizzano normalmente quelle condizioni di fatto, che rendono percepibile il messaggio criminoso all'esterno.
Tuttavia l'applicazione di tale principio deve essere verificata volta per volta nella fattispecie concreta, tenuto conto che in alcuni casi la prima diffusione del giornale non coincide con il suo momento di distacco dalla azienda tipografica, ma si verifica successivamente nel momento di assemblaggio delle sue varie parti. Infatti, in ossequio a criteri di economicità aziendale, l'editore può avere interesse a scomporre i vari momenti di formazione del giornale periodico, realizzando le sue varie parti (copertina, inserti, ecc.) in luoghi diversi da quello ove è ubicata l'azienda tipografica, che ha provveduto alla stampa del periodico. In tal caso il luogo del commesso reato non può certo coincidere con quello della stampa, atteso che il periodico, non essendo stato ancora completato in tutte le sue parti, non è ancora uscito dalla sfera di disponibilità dell'editore e, quindi, non si è ancora verificata la sua prima diffusione.
Ne consegue che, ricorrendo una tale evenienza, il luogo di prima diffusione non può che essere individuato in quello dove vengono depositate le cosiddette "copie d'obbligo" in Questura. Infatti con tale deposito, che costituisce il momento terminale della procedura necessaria per la pubblicazione del periodico, si realizzano tutte le condizioni per la prima diffusione del periodico, in quanto solo in tale momento il giornale, completo in tutte le sue componenti, esce dalla sfera di disponibilità dell'editore.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che la prima diffusione del periodico non è avvenuta con il completamento della stampa, ma con l'assemblaggio delle varie parti della pubblicazione, realizzate in luoghi diversi da Otricola, luogo in cui è avvenuta la stampa. Pertanto, poiché l'uscita del giornale dalla sfera di disponibilità dell'editore si è realizzata solo a seguito del successivo assemblaggio e del deposito delle cosiddette "copie d'obbligo" presso la Questura di Roma, il luogo di prima diffusione del giornale non può che coincidere con quello dove è avvenuto il deposito delle suddette copie.
Per le suesposte considerazioni va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, cui gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32-127 c.p.p., dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000