Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
L'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 730
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 36621/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) IL LU N. IL 06/10/1965 C/;
avverso la sentenza n. 3168/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IG AP era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad allontanarsi per esigenze lavorative dalle 9 alle 13.30. Il giorno 25.5.2006 la polizia giudiziaria alle ore 10 non lo trovava sul luogo di lavoro, venendo informata che lo stesso si era recato in ospedale. AP risultava documentalmente essere stato in effetti visitato alle ore 10.30 (con diagnosi di stato di agitazione riferibile all'ipertensione), dopo avere informato gli agenti del posto di polizia presso l'ospedale della propria sottoposizione alla misura cautelare.
Condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di giustizia, con sentenza 4.5.2011 della Corte d'appello veniva assolto. Il Giudice distrettuale argomentava che, certa la materialità della condotta, tuttavia la brevità del tempo trascorso tra l'accertamento di polizia e la visita medica, con l'immediata comunicazione del proprio status al personale del posto di polizia, escludeva la prova certa che la sua condotta fosse stata determinata dalla volontà di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine.
2. Ricorre il procuratore generale distrettuale con motivo di erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, escluso che la patologia accertata fosse riconducibile allo stato di necessità, la durata dell'allontanamento era irrilevante per la configurabilità del reato di evasione.
3. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle dedotte. La Corte d'appello non ha, come pare dedurre il ricorso, ritenuto sussistente una situazione di fatto, conseguente alle condizioni di contingente salute, riconducibile allo stato di necessità (quindi una causa di giustificazione che per sè avrebbe escluso la rilevanza penale del fatto), non risultando dalla motivazione che tale aspetto sia stato esaminato.
Ha invece assolto l'imputato per incerta prova sul dolo, specificamente argomentando essere dubbia la volontà da parte dell'imputato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine. Così, però, ha in realtà finito con il dare determinante rilievo alle ragioni, ai motivi, che avevano determinato il consapevole allontanamento dal luogo dove, solo;
il AP era autorizzato a permanere (allontanamento il cui orario, va osservato, non risulta indicato, la sentenza indicando solo l'orario di accesso della polizia giudiziaria al negozio e quello della visita). Ma costante è l'insegnamento di questa Corte di legittimità in ordine all'irrilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, perché il reato di evasione richiede il solo dolo generico, che consiste nella mera consapevolezza di allontanamento senza previa autorizzazione (per tutte Sez. 6, sentenze 16673/10, 44969/08, 40353/2007). L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio si atterrà - quanto all'elemento soggettivo del delitto per cui si procede (del tutto impregiudicato rimanendo invece l'aspetto relativo all'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione) - al principio di diritto che, anche nel caso di autorizzazione all'esercizio di attività lavorativa, i motivi di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari sono irrilevanti, per la configurazione del dolo di evasione essendo necessaria e sufficiente la mera consapevolezza della mancanza di autorizzazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2012