Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
Non può ritenersi qualificata dal dolo necessario per la sussistenza del delitto di evasione la condotta di colui che, ristretto agli arresti domiciliari e prospettando l'impossibilità di protrarre la convivenza con i familiari, richieda telefonicamente l'intervento presso il proprio domicilio del personale di polizia preposto ai controlli sull'esecuzione della misura e successivamente attenda l'arrivo degli operanti sull'uscio dell'abitazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2010, n. 16673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16673 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/04/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 744
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 35535/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IO LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 5 giugno 2009 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore di condanna per il reato di evasione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
IO LA PA ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 5 giugno 2009 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, di condanna per il reato di evasione.
Con un unico motivo il difensore lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento al delitto di evasione, posto che i giudici di merito non hanno valorizzato il movente della condotta del PA, il quale, intenzionalmente, alla presenza dei Carabinieri era uscito dal luogo degli arresti domiciliari al fine di porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere, attesa l'impossibile convivenza con i familiari. In buona sostanza si sostiene che, nella specie, l'imputato non si è affatto sottratto al controllo della Polizia giudiziaria, presente all'atto della esecuzione della condotta di evasione incriminata, ma ha semplicemente realizzato una condizione fattuale, nei termini che gli erano stati indicati come "teoricamente idonei a determinarne il rientro in carcere", ed in grado di porre "immediata fine" alla misura cautelare che egli considerava insopportabile, per le disturbate relazioni domestiche con i familiari conviventi. Il motivo merita accoglimento.
Va subito premesso che il reato di evasione dagli arresti domiciliari risulta assistito da un mero dolo è generico (che consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione), e quindi non possono usualmente svolgere rilievo esimente i motivi e le cause psicologiche che hanno orientato e determinato la condotta "contra legem" dell'agente (Cass. Pen. Sez. 6, 44969 del 06/11/2008 Rv. 241658 lussi).
Peraltro, una complessiva valutazione delle dinamiche, anche comunicative, che hanno preliminarmente contraddistinto l'iniziale rapporto tra "l'aspirante evasore" e la Polizia giudiziaria - nel concreto esercizio dei suoi poteri di controllo ex art. 384 c.p.p. - consente di escludere che nella specie vi sia stata "sottrazione" al controllo delle forze dell'ordine.
La peculiarità della vicenda sta invero in una serie di singolari circostanze, considerato:
a) che è stato lo stesso ricorrente ad esigere formalmente la presenza dei Carabinieri, nel luogo degli arresti domiciliari, al fine di comunicare loro in modo formale l'impossibilità del permanere della convivenza con i propri familiari;
b) che l'imputato ha atteso i Carabinieri sull'uscio dell'abitazione, esprimendo con toni accesi la sua precisa volontà di voler rientrare in carcere.
Senza contare che l'atteggiamento psicologico di tensione, che, nella descrizione dei verbalizzanti, ha caratterizzato la condotta dell'imputato, nel momento in cui, alla presenza dei militari, egli ebbe fisicamente "a varcare" la soglia del domicilio, cessò all'istante quando egli venne dichiarato in arresto dalle stesse forze dell'ordine, cui l'atto di violazione del limite territoriale era stato previamente comunicato nella sua precisa finalità, la quale non era quella di sottrarsi ai controlli di legge, ma di ottenere semplicemente una impropria modifica del regime cautelare in atto. Orbene, pur non occorrendo una finalità specifica, è indubbio che il dolo del reato consista nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, e che anche tale elemento non è riscontrabile nella specifica condotta attribuita al PA. Anche sotto il profilo soggettivo, dunque, non pare essersi realizzato il fatto di reato previsto dall'art. 385 c.p.. Consegue in base alle considerazioni sopra esposte l'annullamento senza rinvio della decisione di merito, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010