Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente. (Fattispecie in cui l'imputato, pur essendo stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione per il tempo strettamente necessario ad accompagnare la moglie in ospedale il giorno del parto, era stato sorpreso presso l'ufficio anagrafe ove si era recato per la dichiarazione di nascita del figlio).
Commentario • 1
- 1. Caffè dalla vicina è reato, se .. (CA Roma, 1/4/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44969 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
449 69 108 M (g
N. 9488 Sent. N. Udienza pubblica R.G. n.
del 6 novembre 2008 23392/06
Ruolo d'udienza n.: 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Francesco Serpico Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere ch riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Joselito US, n. a Roma il 26 giugno 1974, nei confronti della sentenza in data 11 aprile 2006 della Corte d'appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, a seguito di impugnazione di
Joselito US, ha confermato la sentenza in data 9 giugno 2003 del Tribunale di Asti che aveva condannato il predetto alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.
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Assume che si trovava in quel luogo per esercitare un proprio diritto e che, se era vero che l'autorizzazione era circoscritta all'accompagnamento della moglie in ospedale e che quindi la violazione era stata oggettivamente commessa, difettava nella specie il dolo, poiché aveva erroneamente interpretato l'autorizzazione come comprendente gli atti strettamente consequenziali alla nascita, tanto più che, a suo dire, la normativa imponeva un ristretto lasso di tempo per la denuncia pena la impossibilità di dare il proprio nome al figlio non essendo legato alla madre da matrimonio.
Il ricorso non è fondato.
Ch L'imputato disponeva di una autorizzazione di contenuto estremamente ridotto e limitato che prevedeva la possibilità di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per il solo tempo strettamente necessario ad accompagnare la moglie in ospedale il giorno del parto,
e neppure per trattenersi in ospedale per il tempo del parto (autorizzazione che se fosse stata richiesta gli sarebbe stata con ogni verosimiglianza concessa). US non aveva alcuna necessità di recarsi immediatamente all'anagrafe per la dichiarazione di nascita del figlio. L'art. 30 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 - recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" - prevede che la dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori entro dieci giorni dalla nascita all'ufficiale di stato civile, ovvero può essere resa entro tre giorni dal parto presso la direzione dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (che poi è trasmessa all'ufficiale di stato civile dal direttore sanitario;
dichiarazione quest'ultima che può anche contenere il riconoscimento del figlio.
A norma del successivo art. 31 poteva anche essere fatta una dichiarazione tardiva (dopo il decorso del termine di dieci giorni) specificando le ragioni del ritardo, ipotesi nella quale l'ufficiale di stato civile deve procedere alla formazione tardiva dell'atto, dandone segnalazione al Procuratore della Repubblica.
2 Va qui ribadito che il reato di evasione per allontanamento dagli arresti domiciliari è a dolo generico per il quale è sufficiente la consapevolezza dell'allontanamento e del provvedimento restrittivo, mentre da un punto di vista oggettivo il reato si realizza quale che sia l'allontanamento temporale e spaziale. Il ricorrente avrebbe avuto di fronte un ventaglio di possibilità che gli avrebbero impedito di rendersi colpevole del reato.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 6 novembre 2008
Il Consigliere estensore II Presidente о т
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 3 DIC 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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