Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte Costituzionale, uno "jus superveniens" non applicato dal giudice di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CNPAF CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OLIVERO COSTANZINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO DIECI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERNANDO DEL RE, ANNA SIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.367/97 del Tribunale di LODI, depositata il 18/7/97 R.G.N. 935/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv.to IV Costanzino Paolo conveniva in giudizio avanti al Pretore di Milano, con ricorso del 30 aprile 1993, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, e lamentava che questa aveva determinato erroneamente l'ammontare della pensione a lui liquidata con decorrenza dal 1 gennaio 1991 in quanto aveva calcolato la rivalutazione ISTAT sui redditi maturati prima del gennaio 1991 soltanto nella misura del 75 per cento dell'indice di rivalutazione anziché nella misura del 100 per cento, con ciò violando il D.M. 25 settembre 1990 emesso ai sensi della legge 20 settembre 1980 n. 576: chiedeva quindi la condanna della Cassa convenuta al pagamento delle conseguenti differenze di prestazione.
Il Pretore adì to rigettava la domanda, e il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 marzo 1995, confermava la decisione pretorile respingendo l'appello dell'avv.to IV sul rilievo che la elevazione della percentuale di rivalutazione dal 75 al 100 per cento. apportata dal detto decreto ministeriale rispetto a quanto disposto dall'art. 16 della legge n. 576 del 1980, era riferibile solo ai redditi pensionabili maturati dopo il 1 gennaio 1991 e non anche a quelli maturati in precedenza.
La Corte di Cassazione, con sentenza 25 maggio 1996 n. 4827, accogliendo il ricorso dell'IV, ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale e ha affermato il seguente principio di diritto: "il D.M. 5 settembre 1990 deve essere interpretato ed applicato nel senso che, a far tempo dal 1 gennaio 1991, la rivalutazione nella misura del 100 per cento dei redditi sui quali calcolare, ai sensi degli artt. 2, 13, 15 della legge 20 settembre 1980 n. 576, la pensione degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, riguarda tutti i redditi da considerare ai fini del calcolo e non solamente quelli prodotti dopo il 1 gennaio 1991".
Relativamente al dubbio di legittimità costituzionale prospettato nella sentenza impugnata proprio con riferimento all'interpretazione della normativa in esame nel senso affermato dalla Corte, questa ha precisato che nessuna disparità di trattamento è possibile configurare tra gli iscritti alla Cassa perché a tutti i beneficiari va applicato il regime innovato, se e fino a quando non verrà modificato.
Il Tribunale di Lodi, quale giudice del rinvio, con sentenza del 18 luglio 1997, riformando la sentenza pretorile, ha condannato la Cassa a pagare all'Avv. IV la somma di lire 4.486.344 per gli anni 1991 e 1992 e la somma di lire 2.610.492 per il 1993, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 30 giugno 1991 e dalla fine di ciascun rateo successivo a tale data sino al saldo effettivo.
Lo stesso Tribunale ritiene, anzitutto, manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Cassa osservando, in adesione a quanto già enunciato al riguardo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia rescindente, che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra gli iscritti alla Cassa, i quali beneficeranno tutti della modifica introdotta dal D.M. del 1990, essendo normale conseguenza di tutte le norme pensionistiche quella di introdurre variazione di disciplina tra soggetti collocati in pensione prima o dopo una legge innovativa.
Ritiene quindi di doversi uniformare al principio di diritto enunciato dalla Corte, attribuendo all'IV le somme da lui richieste siccome non contestate da controparte nei conteggi;
ed esclude la applicabilità nella specie dell'art. 16 della legge n.416 del 1971, nella parte relativa ad interessi e rivalutazione,
vertendosi in fattispecie costitutiva di responsabilità perfezionatasi nel vigore della precedente disciplina, posto che il diritto dell'IV era sorto prima dell'entrata in vigore di detta legge.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sorretto da due motivi. L'intimato resiste con controricorso illustrato in memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", la Cassa ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto manifestamente infondata e non rilevante l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con riferimento alla normativa di cui agli artt. 13 e 15 della legge n. 576 del 1980 nell'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale la più elevata percentuale di rivalutazione dei redditi da porre a base del calcolo del trattamento pensionistico, introdotta dal D.M. 25 settembre 1990 nella misura del 100 per cento, dev'essere applicata a tutti i redditi prodotti dal pensionando utili ai fini della determinazione della pensione e non già soltanto ai redditi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1991.
Rileva che tale interpretazione conduce ad una radicale disparità di trattamento tra professionisti in pensione sulla base unicamente della data di pensionamento a seconda che tale data si collochi prima ovvero dopo la data di decorrenza della modifica della percentuale introdotta dal citato decreto ministeriale. Richiama altresì argomento desunto dalla giurisprudenza di merito, secondo cui disparità di trattamento tali da giustificare sospetti di incostituzionalità deriverebbero da una interpretazione della normativa che consentisse a due persone collocate in pensione l'una nel 1990 e l'altra nel 1991 di percepire pensioni notevolmente differenziate, perché la prima vedrebbe rivalutati i suoi redditi con il coefficiente del 75 per cento e l'altra vedrebbe i redditi relativi agli stessi anni rivalutati invece al 100 per cento. Il motivo va disatteso.
Ed invero correttamente il Tribunale di Lodi, quale giudice del rinvio, ha ritenuto preclusa oltre che manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalità in quanto già oggetto della pronuncia resa da questa Corte nella sentenza rescindente (cit. Cass. n. 4827/1996); nella qual sentenza è stata, infatti, esplicitamente presa in considerazione la questione della legittimità costituzionale prospettata dal Tribunale di Milano sotto il profilo della disparità di trattamento tra gli iscritti alla Cassa, e tale disparità è stata esclusa (v. pag. 4).
Giova comunque ricordare, pur indipendentemente dall'avvenuto esame della questione, che "quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio la illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione della Cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, uno "jus superveniens" non applicato dal giudice di rinvio" (Cass. 11 maggio 1990 n. 4058; cfr. pure Cass. 22 febbraio 1995 n. 1952, 23 marzo 1995 n. 3368, 13 settembre 1993 n. 9501). Sul punto il ricorso va dunque respinto.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente-denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 16, comma 6 della legge 30.12.1991 n. 412 nonché dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n. 724;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." - lamenta che il Tribunale abbia condannato essa Cassa a corrispondere sul complessivo importo liquidato sia interessi che rivalutazione monetaria mentre, per i ratei di pensione maturati a far data dal 1 gennaio 1992, avrebbe dovuto liquidare soltanto la maggior somma tra rivalutazione ed interessi.
Questo motivo è fondato e va accolto.
Deve invero ritenersi, in adesione a pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, che "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il I gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991" (Cass. Sez. Un. 26 giugno 1996 n. 5895). Sul punto ora considerato l'impugnata sentenza, che non ha dato applicazione al principio ora enunciato, deve essere cassata, sussistendo la denunziata violazione di legge.
3.- Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, sul medesimo punto riguardante dunque interessi e rivalutazione, va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. (ex l. n. 353/1990) con la condanna della Cassa
ricorrente a pagare sui ratei della prestazione maturati successivamente al 31 dicembre 1991 soltanto il maggior importo tra interessi e rivalutazione. Stimasi equo confermare le statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze di merito;
mentre giusti motivi consigliano la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto del motivo accolto;
e, decidendo nel merito, condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a corrispondere all'avv.to Costanzino Paolo IV sui ratei della prestazione maturati successivamente al 31 dicembre 1991 soltanto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Conferma la statuizione sulle spese contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 26 novembre 1998.