Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5769
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte Costituzionale, uno "jus superveniens" non applicato dal giudice di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5769
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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