Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
È nulla la perizia disposta dal G.i.p. - a seguito di richiesta di sostituzione della misura di custodia in carcere con altra meno afflittiva - qualora l'anticipo delle operazioni peritali non sia comunicato ad uno dei difensori dell'imputato; infatti, l'assenza di formalità in ordine alla continuazione delle operazioni peritali, prevista al comma secondo dell'art. 229 cod. proc. pen., riguarda la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il rapporto con il perito, di seguito informale. Ne consegue che l'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., non si applica all'ipotesi di mutamento delle indicazioni del perito in ordine all'inizio delle operazioni peritali, mutamento che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascuna parte facoltizzata a presenziare.
Commentario • 1
- 1. Cosa può comportare l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte di un motociclista il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto dall'accusato, decedendo sul colpo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza della Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2010, n. 22800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22800 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/05/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 759
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 5866/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SPARANDEO SAVERIO N. IL 24/03/1962;
avverso l'ordinanza n. 9108/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. STABILE Carmine, di rigetto;
udito il difensore avv. Vannetiello.
RITENUTO
1 - Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso ordinanza del GIP, che respingeva la richiesta, fondata sulle condizioni di salute di Sparandeo Saverio, di sostituzione della misura di custodia in carcere con altra meno afflittiva. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della perizia del dr. Pannain, per mancato avviso alle parti di anticipo della data di inizio delle operazioni peritali e la richiesta subordinata di ricovero provvisorio in struttura del servizio psichiatrico ospedaliere in quinto la stessa perizia ha escluso l'incompatibilità delle condizioni patologiche psico-fisiche di Sparandeo con il regime carcerario.
Il ricorso (Avv. D. N. Vannetiello) denuncia: 1) violazione art. 299 c.p.p., comma 4 ter e art. 275 c.p.p., comma 4 bis e art. 229 ss.
c.p.p. con riferimento all'omesso avviso del perito;
2) omessa o apparente motivazione a fronte del diverso parere di perito nominato in altro procedimento dal Magistrato di Sorveglianza di Modena.
2 - Il 1 motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
Nella specie la Difesa, dopo il deposito della relazione peritale, aveva eccepito nullità per il mancato avviso di anticipo ad uno dei difensori (Avv. Leone, che aveva nominato consulente di parte la dr.ssa Suero) delle operazioni peritali al 30.9.10 (visita di Sperandeo), già indicate per la data 1.10.09 nel verbale dell'atto di conferimento dell'incarico peritale al dr. Pannain. Il GIP in origine la dichiarava, con riserva di disporre nuova perizia. Ma, avuta copia di fax spedito dal perito al solo difensore oggi ricorrente (Avv. Vannetiello), la revocava. Secondo il Tribunale questa scelta è corretta, perché si trattava di un atto da compiersi d'urgenza e senza alcuna formalità (art. 229 c.p.p., comma 2), sicché è da ritenersi sufficiente l'avviso dato ad uno solo dei difensori.
La nullità era invece stata rettalmente ravvisata in origine dallo stesso GIP.
Difatti è vero che, al fine di decidere sulla revoca o sostituzione della misura il giudice che procede dispone, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, anche d'ufficio gli "accertamenti sulle condizioni di salute" dell'imputato (come quelli di sue altre condizioni o qualità personali). Ma se ritiene di non poter accogliere la richiesta allo stato degli atti, nomina un perito ai sensi dell'art. 220 e seguenti, il che all'evidenza riporta la disciplina delle comunicazioni del perito a quella dell'art. 229 c.p.p.. La norma (comma 1) prevede anzitutto che il perito indichi a verbale, su disposizione del giudice, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Prevede quindi che la comunicazione di eventuale continuazione delle operazioni alle parti presenti è esente da particolare formalità (comma 2).
La ratio complessiva di questo dettato è evidente. L'assenza di formalità di avviso di continuazione presume bensì la presenza facoltativa di parte, ma appunto perciò la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle operazioni. L'assenza di forma delle successive comunicazioni è autorizzata insomma dalla certa possibilità delle parti di presenziare al momento iniziale, perché in quel momento si instaura il rapporto comunicativo di seguito informale con il perito. Pertanto l'art. 229 c.p.p., comma 2 non si applica al mutamento delle indicazioni del perito circa l'inizio delle operazioni a verbale o a quelle che si è riservato di rendere successivamente in proposito alle parti.
In questi termini va posta attenzione al principio che "qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data di inizio delle operazioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comunicazione al difensore, anche se questi non abbia nominato un consulente tecnico di parte;
l'omissione di tale comunicazione determina la nullità a regime intermedio della perizia", Cass., Sez. 3^, n. 32254 del 12.6.07 CED rv. 237212, cfr. n. 11425/01 - rv. 224902).
Il che riporta al comma 1 e significa che proprio per la snellezza del rito e la celerità eventualmente richiesta, ad esempio, dall'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, in caso di mutamento di indicazione già resa a verbale circa tempo e luogo delle operazioni, il perito deve direttamente offrirne conoscenza effettiva a ciascun soggetto di parte facultato a presenziare, se del caso secondo modalità eventualmente prestabilite. Diversamente l'atto peritale risulta affetto da nullità.
Nella specie nulla esclude che, riconosciuta la nullità dell'accertamento peritale, il giudice di appello incidentale in quanto munito degli stessi poteri di merito in relazione alla misura in atto, se lo ritenga necessario, disponga la rinnovazione della perizia.
P.Q.M.
annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010