Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2003, n. 1885
CASS
Sentenza 19 dicembre 2003

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Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare più di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2003, n. 1885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1885
    Data del deposito : 19 dicembre 2003

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