Sentenza 8 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
001-33/02 Aula "A" Reg. gen. n. 6051/99 + 7624/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 20. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n.143 composta dai signori 1. Dottor Paolino Dell'Anno Presidente 2. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 3. Dottor Attilio Celentano Consigliere 4. Dottor Guido Vidiri Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Assicurazioni Generali, in persona del suo legale rappresentante, eletti- vamente domiciliata in Roma in corso Vittorio Emanuele II 326 presso lo studio dell'avvocato Renato Scognamiglio, che, unitamente all'avvocato Paolo Ferraresi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
IN IO, elettivamente domiciliato in Roma in viale 1 1 6 4 4 Glorioso 13 presso lo studio dell'avvocato Livio Bussa, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
contro
- ricorso e ricorso incidentale;
e contro le società a responsabilità limitata Compo Info e Gesto, non costituitesi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso del 27 gennaio 1998, depositata il 19 marzo 1998, numero 441, r.g. 3686/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giuliana Scognamiglio per delega dell'avvo- cato Renato Scognamiglio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 12 aprile 1994, IN IO e altri premesso che pur essendo formalmente dipendenti delle so- cietà Compo Info, Gesto e Italia, prive di una autonoma or- ganizzazione, avevano in effetti prestato attività per la società Assicurazioni Generali, operando in regime di pieno inserimento nella struttura della sede di Mogliano Veneto, agendo in rapporto di subordinazione rispetto al suo perso- nale direttivo e utilizzandone i mezzi tecnici;
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva accertato, all'esi- to di una ispezione amministrativa, la violazione della leg- 2 ge numero 1369 del 1960 concludendosi il procedimento penale - convennero incon la estinzione dei reati per oblazione giudizio, avanti il pretore di Treviso, la società Assicura- zioni Generali e le altre tre, perchè, previo il riconosci- mento della riferibilità dei loro rapporti di lavoro alla prima, tutte venissero condannate solidalmente alla corre- sponsione delle differenze retributive loro spettanti secon- do le previsioni del contratto di categoria della prima di esse e alla regolarizzazione fiscale e contributiva. Costi- tuitosi il contraddittorio, le convenute contestarono la fondatezza delle domande, replicando che la prima, a seguito dell'accentramento degli uffici direzionali in Mogliano, a- veva affidato in appalto a soggetti esterni, con propria or- ganizzazione e dotati di piena autonomia, l'espletamento di attività accessorie e collaterali (sorveglianza, vigilanza, servizio mensa, manutenzione) con la conseguente eliminazio- ne delle relative figure professionali a esse prima addette, quali i fattorini e i commessi. Il solo IN proseguì nella azione, essendo intervenuta per gli altri una conci- liazione della lite. Il pretore, con pronuncia non definiti- va del 2 luglio 1997, accertò l'ipotesi di intermediazione di manodopera con il diritto dello stesso IN all'in- quadramento alle dipendenze della società Assicurazioni Ge- nerali dal 17 giugno 1991 al 31 luglio 1993 e, essendo stata intanto estromessa la Italia dal giudizio, la condannò, in solido con la Compo Info e la Gesto, al pagamento delle dif- ferenze retributive, rinviando al prosieguo per la loro 3 quantificazione. L'IN propose appello per le parti in cui si era esclusa la sua inquadrabilità in un livello supe- riore e la configurabilità di un rapporto a tempo indetermi- nato. Le società, costituitesi, proposero appelli incidenta- li. Tutte le impugnazioni sono state rigettate dal tribunale di Treviso con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che era rimasto provato che: a) l'IN e gli altri, dipendenti delle società concessio- narie degli appalti, avevano però prestato la loro attività lavorativa utilizzando materiali e attrezzature della appal- tante (carrelli per il movimento della documentazione, vali- gie per il trasporto della posta, materiale di cancelleria, bilance per la pesatura dei pacchi); b) le società appalta- trici non avevano impiegato tecnologie o competenze specia- listiche proprie nè capitale, salvo quello necessario per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;
c) quest'ultimo aveva operato sotto le specifiche direttive che i dirigenti della appaltante impartivano alle appaltatrici che, a loro volta, si limitavano a trasmettere ai propri di- pendenti, essendo rimessa alle seconde la sola distribuzione del personale ai diversi servizi ai quali attendere;
d) le attività svolte in appalto, pur non essendo quelle istitu- zionali della appaltante, erano a queste funzionalmente strumentali. Tutto ciò concorreva a configurare la avvenuta realizzazione dell'ipotesi di presunzione assoluta di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960 in ogni caso, della sussistenza nella specie di un appal-e, 4 to vietato, avendo l'affidamento dei servizi a terzi consen- tito all'appaltante di realizzare lo scopo illecito del sot- todimensionamento del proprio personale con l'utilizzo di forza di lavoro solo apparentemente esterna. Quanto all'ap- pello principale, il tribunale ha osservato che nello stesso atto introduttivo del giudizio si era espressamente riferito che la prestazione della attività di cui sopra si era esau- rita con il 1° agosto 1993, avendo poi svolto le mansioni di addetto alla portineria e al centralino presso una diversa sede della stessa società, che, peraltro, era emerso non es- sere di pertinenza di questa ma di altre, che, se anche а essa collegate, erano dotate di distinta soggettività. Del resto, non era stato neanche prospettato che le prestazioni lavorative fossero state svolte nell'interesse della prima, nè era stato dimostrato che si fosse avuto un comando o un distacco. Infine, e con riferimento al superiore inquadra- mento reclamato, è stato ritenuto che difettasse la prova in ordine alla prestazione delle relative specifiche mansioni. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Assicurazioni Generali con ricorso articolato in quattro motivi. L'IN resiste con controricorso e propone ri- incidentale sostenuto da tre motivi, al quale, a suacorso volta, Entrambe lela società resiste con controricorso. parti hanno depositato memoria. Le società Compo Info e Ge- sto non si sono costituite. Motivi della decisione: Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in L O5 applicazione del disposto dell'articolo 335 del codice di procedura civile. - de-La società ricorrente principale, con il primo motivo nunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960 deduce che la decisione - del tribunale è viziata per essere erroneo il presupposto dal quale dichiaratamente muove la motivazione, e cioè che ratio della norma vietante l'appalto illecito sarebbe quella di "garantire ai prestatori di lavoro subordinato l'osser- vanza delle norme sul collocamento ed il godimento del trat- tamento economico e giuridico corrispondente alla effettiva situazione di fatto", che rappresenta invece lo scopo cui essa tende, dovendo invece individuarsi la ratio nell'inten- to di vietare che l'interposto instauri rapporti giuridici con l'interponente al solo fine illecito di fornire presta- zioni di manodopera, sicchè l'accertamento deve focalizzarsi sulla sussistenza della fattispecie vietata e non sul mero aspetto dell'utilizzo da parte dell'imprenditore, nell'ambi- to della propria struttura organizzativa, delle prestazioni rese da un soggetto estraneo, potendo ciò avvenire anche at- traverso appalti leciti. Ne deriva la necessità di una inda- gine non sul singolo rapporto ma su quello complessivo tra interposto e interponente, il che è mancato nella specie a- vendo il giudice di merito omesso di valutare il contesto nel quale si inserivano i molteplici servizi forniti dalla società Gesto, tutti rientranti nella attività funzionalmen- te svolta dalla stessa la cui natura imprenditoriale non 6 sembra essere posta in discussione. Con il secondo motivo, la società lamenta erronea valuta- zione dei presupposti di fatto e vizi della motivazione. A questo proposito espone che erroneamente il tribunale ha ri- tenuto per provata la circostanza della utilizzazione da parte del personale della Gesto di materiali e di attrezza- ture di proprietà dell'appaltante, potendo operare tale ipo- tesi solo quando l'interponente dia in dotazione all'inter- posto quanto necessario per lo svolgimento della attività appaltata e non quando, come nella specie, si renda necessa- rio che il personale debba necessariamente "venire in con- tatto" con attrezzature del primo al solo fine delle moda- lità di svolgimento della attività prestata. Quanto poi alla ritenuta assenza di un apporto di capitale da parte delle appaltatrici, si è omesso di tenere conto che l'investimento dei capitali era insito nella stessa struttura dell'impresa appaltatrice attesa l'organizzazione dei servizi prestati e la loro gestione. Totalmente apodittica è poi la affermazio- ne circa la assenza di apporti tecnologici e di competenze specialistiche. Con il terzo motivo, si espone che illogica è la motivazio- ne della sentenza nella parte in cui esclude che la assegna- zione dei singoli dipendenti ai vari servizi e la trasmis- sione agli stessi delle istruzioni provenienti dalla appal- tante, di competenza delle appaltatrici, non configurava e- strinsecazione del potere datoriale. Con il quarto motivo, la società denuncia ancora violazione 7 e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960 per avere il tribunale ritenuto che il fine del conseguimento di un sottodimensionamento del personale occu- pato attraverso l'affidamento a terzi di servizi configuri di per sè scopo illecito vietato dalla norma. La ricorrente, premesso che nella specie gli appaltatori erano imprese rea- li, rileva che nessun divieto normativo colpisce l'utilizzo di risorse esterne, appositamente organizzate per la forni- tura di servizi, allo scopo anche di ottenere uno "snelli- mento" degli organici. -Le ragioni di censura sopra sintetizzate il cui esame sembra opportuno effettuare congiuntamente avendo tutte come oggetto la questione relativa alla individuazione del con- cetto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata dall'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960 sono fondate. Occorre in primo luogo osservare che erronea appare la pre- messa da cui è partito il giudice di merito nella ricerca della ratio della disposizione legislativa in materia di ap- palto non consentito di manodopera nelle attività di impre- che lo stesso ha ritenuto di identificare nell'intendi- sa, mento del legislatore di "garantire ai prestatori di lavoro subordinato l'osservanza delle norme sul collocamento ed il godimento del trattamento, economico e giuridico, corrispon- dente alla effettiva situazione di fatto". A questo proposi- to deve rilevarsi, da un lato, che nelle fattispecie di in- termediazione prese in considerazione dalla norma non viene 8 affatto in questione una violazione delle prescrizioni in materia di collocamento al lavoro e, dall'altro, che alla esigenza di una tutela della parità di trattamento tra lavo- ratori dipendenti dall'appaltatore e quelli dipendenti dal committente in quanto operanti "fianco a fianco" - tende il disposto dell'articolo 3 della stessa legge regolante la diversa ipotesi di appalto lecito endoaziendale. Invece, secondo quanto si ricava dalla stessa letterale for- mulazione dell'articolo 1 e costantemente affermato da que- sta Corte (per tutte, Sez. 21 marzo 1997, n. 2517), il un., divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazio- ni di lavoro è volto a evitare che la dissociazione fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative si risolva in un ostacolo al diritto del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli spetterebbe se, assunto direttamente da tale benefi- ciario, e ciò a ragione del fatto che l'interponente io ap- paltante riesce a giovarsi dell'interposto o appaltatore che assume lavoratori solo apparentemente alle sue dipendenze, destinandoli invece a esplicare le proprie mansioni nell'a- zienda gestita dal committente sotto la direzione tecnica e disciplinare di quest'ultimo. In questo senso va quindi let- to il disposto del precetto di cui al primo comma dell'arti- colo 1 della legge numero 1369 del 1990, a termini del quale deve ritenersi vietata la condotta di utilizzazione di lavo- ratori forniti da un appaltatore che operi non come vero im- prenditore ma come mero somministratore di manodopera, il che si verifica come sottolineato dalla dottrina nei ca- si in cui, in capo all'appaltatore, sia assente una effetti- va autonomia gestionale, il potere direttivo e il rischio di impresa. Il legislatore ha poi ritenuto che tali elementi debbano considerarsi come presenti, in negativo, allorquando "l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante" (comma terzo), operando in tale e- venienza una sorta di presunzione legale assoluta di appalto vietato, con l'avvertenza peraltro che l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante configura una presunzione legale as- soluta di sussistenza della fattispecie vietata solo quando questo conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rende- re del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appalta- tore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'im- questi, conseguendone che ove tale situazione non presa di ricorra, resta affidato al prudente apprezzamento del giudi- ce di merito non censurabile in sede di legittimità se im- - mune da vizi logici - l'accertamento in concreto di uno pseudoappalto (Cass., 18 giugno 1999, n. 6128). Non ricorrendo una tale presunzione, da intendersi nei ter- mini appena indicati, si rende necessario quindi verificare se il contratto posto in essere dalle parti mascheri un in- tento fraudolento, utilizzando come criterio interpretativo fondamentale quello dell'esistenza del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore e valutando se questi sia provvisto di una propria organizzazione con riferimento allo 10 specifico lavoro, se siasi impegnato a fornire all'appalta- tore un'opera o servizio determinato, affrontando l'alea e- conomica insita in ogni attività produttiva autonoma, se i lavoratori impiegati siano effettivamente da lui diretti e agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse (Cass., 16 settembre 2000, n. 12249). Ne deriva, per conver- SO, che, ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di mano d'opera, ove sia accertata la au- tonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice, tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elemen- ti presuntivi dell'impiego, da parte dell'appaltatore, di capitale, macchine e attrezzature forniti dall'appaltante (Cass., 19 aprile 2001, n. 5737). Deve pertanto ribadirsi il principio che l'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'articolo 1 del- la legge 23 ottobre 1960 numero 1369, costituisce una fatti- specie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico e usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, com- mittente o interponente) e colui che riceve l'incarico e re- tribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o inter- posto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario e il la- voratore, cosicchè quest'ultimo per poter essere dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, ha l'onere di dimostrare innanzitutto l'e- sistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita 11 dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o, in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un im- prenditore solo apparente, restando escluso che possa pre- scindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dandosi solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asseri- to interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo (Cass., 7 otto- bre 2000, n. 13388). Orbene, proprio tale ultima ipotesi è da ravvisarsi nella specie essendosi il tribunale limitato, per concludere nel senso della sussistenza di una interposizione vietata, a prendere atto della circostanza che l'IN, dipendente della appaltatrice, aveva prestato la sua attività di lavoro presso la società ricorrente, omettendo le indagini che invece si sarebbero rese necessarie, dirette ad assodare: a) la effettiva, e non solo apparente, realtà delle società interposte provviste di autonomia e organizzazione suffi- cienti per il conseguimento dello scopo sociale;
b) la intervenuta stipulazione di un lecito contratto di ap- palto;
c) la incidenza, sul risultato finale della attività appal- tata, dell'utilizzazione delle attrezzature fornite dalla appaltante. Nè appare logicamente soddisfacente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuta provata la dipendenza gerarchica del lavoratore rispetto alla SO- 12 cietà ricorrente. Il giudice di merito ha, infatti, afferma- to, in maniera sostanzialmente apodittica, che pur essendo risultato che l'ER era destinato ai servizi da prestar- si quotidianamente dai responsabili della società dalla qua- le dipendeva e che da questi riceveva le istruzioni sulle modalità di svolgimento, doveva nonostante ciò ritenersi una sua subordinazione diretta dalla società Assicurazioni Gene- rali solo perchè dai dirigenti di questa venivano impartite le relative direttive ai primi, senza peraltro curarsi di accertare se tali direttive consistessero in istruzioni di massima per le esigenze che si presentavano, e se - ed è ciò l'ER fosse sottoposto al potere gerar- che più conta ww w chico dei primi o non piuttosto dei secondi. Si tratta di indagini incontestabilmente necessarie, in ap- plicazione del principi secondo il quale, con riguardo al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'articolo 1 della legge numero 1369 del 1960 al di là dell'ipotesi di presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata prevista dal comma 3 della medesima disposizione (da intendersi sempre nel senso di apporti non minimali di attrezzature o altro di pertinenza dell'appaltante) nel - di convenzione stipulata dal committente con l'aggiu- caso dicatario della gara d'appalto, l'accertamento di merito della ricorrenza di un'ipotesi di effettivo e legittimo ap- palto di servizi, prevista dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge, deve essere preceduto dalla precisa individuazione, anche mediante esame complessivo delle clau- 13 sole, della comune intenzione delle parti, con particolare riguardo all'utilità finale connessa ai servizi appaltati, nonchè dall'indagine sulla fase esecutiva del contratto, on- de verificare se nello svolgimento del rapporto l'originaria convenzione sia stata modificata e in quale misura (Cass., 30 maggio 2001, n. 7362). Si impone quindi, in accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, che, previa una nuova valutazione degli elementi di prova, deciderà nel rispetto dei principi di diritto sopra enuncia- ti e provvederà, all'esito, alla regolamentazione delle spe- se dell'intero processo. Restano evidentemente assorbiti i motivi svolti con il ricorso incidentale, presupponendo gli stessi la definitiva affermazione della configurabilità, nella specie, di una ipotesi di appalto vietato.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. Il presidente estensore Hill MMM Qu IL CANCELLERE Descelta Jollaria I - 8 GEN 2002 A 0 D 2 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R , O A ERE N A ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - N T S S 1 G 14 N 1 O O E P S A E M I D I G A E G A , E D O O L T E R T T T I S A R N I I L E G L S D E E E R O D