Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 2
Le azioni di rivalsa per il rimborso delle spese di spedalità in caso di ricovero di soggetto in condizione di povertà, previste, in presenza di determinati requisiti, dall'art. 1 della legge n. 1580 del 1931, costituiscono specificazioni dell'azione generale di indebito arricchimento. Ne consegue che esse vanno rigettate nel merito ove il giudice accerti la mancanza dell'arricchimento senza causa, come nel caso in cui l'azione sia stata proposta ex art. 1, terzo comma, della legge citata, nei confronti di soggetti non tenuti agli alimenti nei confronti del ricoverato, e che, pertanto, non si siano indebitamente arricchiti con pregiudizio della unità sanitaria locale.
In tema di rimborso di spese di spedalità per il caso di degenza presso una struttura pubblica ospedaliera, l'art. 1 della legge n. 1580 del 1931 configura due tipi di azioni di rivalsa: la prima è quella di cui al primo comma, da farsi valere contro i ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, nella ipotesi di decesso degli stessi, nei confronti dei loro eredi legittimi e testamentari), la seconda è quella di cui al terzo comma, che può essere esercitata verso i congiunti per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, e che si trovino in condizione di sostenere, almeno parzialmente, l'onere della degenza (oltre che verso i responsabili delle lesioni o malattie). Data la diversità delle due azioni, quanto a condizioni soggettive ed oggettive di proponibilità, il passaggio dall'una all'altra comporta introduzione nel giudizio di una domanda nuova, sia agli effetti di cui all'art. 345, che dell'art. 394, ultimo comma, cod.proc.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/1999, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dr. Renato Sgroi Presidente
Dr. Giovanni Losavio Consigliere
Dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere
Dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 8292 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 7 DI SIENA e GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. 30 - AREA SENESE, in persona del legale rappresentante dr. Giancarlo, Piccinini, direttore generale della prima e commissario liquidatore della seconda, elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Mellini n.39, presso lo Studio legale Marucchi, unitamente all'avv. Marco Comporti del foro di Siena, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
AT RI e AT UR, residenti in Siena e elettivamente domiciliati in Roma alla Via Nazionale n. 204, presso l'avv. Alessandro Bozza, che, unitamente all'avv. Giuseppe Mori da Siena, li rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 374 dell'11 febbraio - 5 marzo 1997. Udita nella pubblica udienza del 25 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Uditi gli avv. ti Marco Comporti e Giuseppe Mori. Udito il P.M., in persona del dr. Raffaele Ceniccola, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Siena su opposizione proposta da AU e AR BE annullava l'ingiunzione notificata il 10 aprile 1985 per il pagamento alla U.S.L. n. 30 della Toscana di L.17.850.000, basata sull'illecito di avere lasciato la madre CI DA nel presidio di malattie nervose e mentali di quell'Unità Sanitaria fino al 15 ottobre 1984, dopo che la donna era stata invano dimessa dai medici. Su gravame della U.S.L. 30, la Corte di Appello di Firenze riteneva illecita la condotta dei due ingiunti, per cui i BE dovevano pagare la somma;
la Cassazione con sentenza del 25.2 - 1.10.1994 cassava la decisione di secondo grado ritenendo che l'omesso ritiro della donna dal presidio non fosse atto illecito e rinviava ai giudici del merito, non essendo state da questi valutate le azioni di rivalsa e d'ingiustificato arricchimento, assorbite dall'accoglimento del gravame, per cui le stesse erano da esaminarsi nel giudizio di rinvio, salva la questione della loro proponibilità e ammissibilità; i BE riassumevano la causa ed escluso che la madre fosse in stato di povertà e che si dovesse applicare nel caso la disciplina delle spese di spedalità della L. 3 dicembre 1931 n.1580, da ritenere abrogata dalla Legge 833 del 1978 e dalla L.R.
Toscana 27 marzo 1980 n. 20, affermavano di non aver mai accettato il contraddittorio sulla nuova causa petendi rispetto a quella dell'ingiunzione per illecito. Costituendosi, la U.S.L. n. 7 succeduta alla n.30 nel rapporto, contestava gli assunti dei BE che, quali eredi della paziente deceduta il 17 luglio 1985, dovevano pagarne i debiti per le spese di spedalità. Con la sentenza n.374 dell'11 febbraio - 5 marzo 1997, la Corte d'appello di Firenze ordinava alla U.S.L. 7 di restituire ai BE quanto pagato, con interessi e spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, per essere inammissibili e infondate le domande di rivalsa e di ingiustificato arricchimento proposte con le conclusioni in primo grado e dovendosi qualificare inammissibile la domanda verso i BE, quali eredi della madre, per modifica non consentita del titolo per cui le parti erano originariamente in giudizio. Avverso la predetta sentenza era proposto ricorso per cassazione dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Siena e dalla Gestione Liquidatoria della U.S.L. n. 30 per un motivo e i BE si difendevano con controricorso, eccependo l'inammissibilità della impugnazione e presentando memoria aggiunta ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve anzitutto escludersi il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Azienda U.S.L. n. 7, eccepito nel controricorso con riferimento alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, per la quale obbligata al rimborso dei debiti delle pregresse U.S.L. è la Regione (Cass. S.U. 6 marzo 1997 n. 1989); la condanna a restituire ai BE le somme pagate è stata emessa infatti nei confronti della "Usl n. 7, già n. 30" della Toscana, per cui solo quest'ultima è legittimata alla impugnazione. La Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. 30 ha ricorso con l'Azienda U.S.L. n. 7 avverso la sentenza, ma la sua impugnazione è inammissibile in quanto essa non è mai stata parte nel giudizio in cui fu emessa la decisione impugnata ne' in questa vi è alcuna condanna nei suoi confronti, per cui difetta di legittimazione (Cass. 18 maggio 1994 n. 4878).
2. Nel ricorso l'Azienda U.S.L. n. 7 deduce violazione nella sentenza impugnata dei principi di diritto enunziati dalla Cassazione n. 7989/'94, che ha disposto il rinvio, sugli artt. 184 e 345 c. p. c. , e l'erronea affermazione dell'inammissibilità della rivalsa per spese di spedalità in base alla L. 3 dicembre 1931 n.1580 e all'art.433 c.c., e dell'azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.); denunzia poi violazione dei principi delle successioni mortis causa e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in rapporto all'art. 360 n.ri 3, 4, 5 c.p.c. La sentenza della Cassazione del 1994 avrebbe escluso, per le ricorrenti, che l'ingiunzione possa avere titolo in un illecito dei BE, dovendosi ritenere le azioni di rivalsa e di arricchimento ingiustificato assorbite dall'accoglimento del gravame;
la rivalsa per l'art. 1 della L. n. 1580 del 3 dicembre 1931 spetta, secondo il ricorso, nei confronti della ricoverata e dei suoi eredi, oltre che dei congiunti di lei nell'ordine di cui all'art. 433 c.c. (anzi al previgente art. 142 c.c.) "ove occorra", ed, essendo la CI nullatenente, l'U. S. L. n. 30 aveva richiesto esattamente ai due figli di lei di pagare le spese di spedalità per il tempo eccedente lo stato acuto della malattia. Pertanto, i due BE in proprio come figli unici ed eredi della CI, dovevano pagare le somme erogate per le spese di spedalità in favore della loro madre e comunque il rimborso era dovuto ex art. 2041 c. c. Per la ricorrente, dalla sentenza della Cassazione del 1994 risulta che, con l'ingiunzione si era proposta anche l'azione di rivalsa della Legge n. 1580 del 1931 e quella d'ingiustificato arricchimento e che si era comunque in ipotesi di mera emendatio libelli e non di domanda nuova con tali richieste se si fosse ritenuta l'ingiunzione iniziale fondata sull'illecito; avendo inoltre i BE assunto la qualità di eredi della madre durante il giudizio di lo grado, erroneamente era stata respinta la richiesta di rimborso loro rivolta in detta qualità perché gli stessi non erano stati evocati in giudizio quali eredi, nonostante l'avvenuta confusione dei patrimoni escludesse la necessità di agire contro di loro in tale qualità. Potendosi richiedere per la prima volta in sede d'appello l'ingiustificato arricchimento, esso era da ammettersi anche nel giudizio di rinvio;
nel controricorso, i BE insistono per l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa impugnazione.
2.1. Il primo problema che occorre risolvere è quello dell'interpretazione della sentenza di questa Corte 25 febbraio - 1^ ottobre 1994 n. 7989, che si conclude con la seguente affermazione:
"il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, la quale si conformerà al principio di diritto secondo cui nessun illecito extracontrattuale è configurabile a carico dei congiunti che lascino presso una pubblica struttura ospedaliera l'ammalato dimesso, perché non più bisognoso di cure ospedaliere, ma sorge a loro carico unicamente l'obbligazione, derivante dalla legge in presenza dei requisiti all'uopo stabiliti, di rimborsare le spese di spedalità erogate dal S.S.N. attraverso l'unità sanitaria competente".
La legge alla quale fa riferimento la sentenza è la n. 1580 del 3 dicembre 1931 citata come tuttora - pur nel vigore della legge 833 del 1978 - regolante la materia della rivalsa dalla Cassazione, con affermazione sulla quale non può più ritornarsi (nello stesso senso anche Cass. 20 gennaio 1998 n. 481); il suddetto dictum, vincolante per il giudice di rinvio, comporta l'erroneità dell'interpretazione data dalla Corte d'appello, per la quale, in sede di rinvio., doveva verificarsi l'ammissibilità processuale della domanda di rivalsa, facendo leva sulle seguenti frasi contenute nella sentenza di cui sopra della Cassazione: "la circostanza che il credito dedotto in giudizio ... sia stato qualificato risarcitorio non vale ad attribuire effetti determinanti alla prospettazione contenuta nell'ingiunzione ... tanto più che l'intimante U.S.L. aveva proposto, in via alternativa, con la domanda risarcitoria, anche l'azione di rivalsa di cui alla legge n. 1580 del 1931 e quella di arricchimento senza causa. Nè, poi, l'azione di rivalsa per recupero delle spese di spedalità può dirsi preclusa per effetto di giudicato interno, dal momento che la U.S.L. n. 30, nell'impugnare la pronuncia sfavorevole del primo giudice, si è specificamente doluta dell'omessa considerazione da parte del tribunale dell'azione di rivalsa e di quella di indebito arricchimento;
le quali ... potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio, salvo restando ogni giudizio sulla loro proponibilità ed ammissibilita". Tale interpretazione è errata perché la Suprema Corte, nei limiti di cui si dirà infra, ha esiplicitamente affermato che si trattava semplicemente di qualificare come rivalsa l'azione fatta valere con l'ingiunzione - cioè fin dall'inizio - e non avrebbe enunciato il principio di diritto supra trascritto, se tale azione fosse stata ritenuta nuova e come tale, inammissibile nel giudizio di merito, ove, sulla stessa, non fosse stata già a suo tempo accettato il contraddittorio, ma avrebbe potuto e dovuto rilevare l'inutilità del rinvio, per effetto di tale preclusione processuale, ex art. 382 terzo comma c.p.c. (così, tra le molte, Cass. 9 luglio 1997 n.
6249), una volta che aveva stabilito l'erroneità della pronuncia - allora denunciata - che aveva accolto la domanda della U.S.L. perché fondata sul fatto illecito ex art. 2043 c.c. Anche dal punto di vista sintattico le diverse parole "proponibilità" e "ammissibilità", ben potevano riferirsi rispettivamente all'azione principale di rivalsa di cui doveva verificarsi solamente la proponibilità sostanziale e a quella subordinata di indebito arricchimento, sulla quale si tornerà infra. Ma l'errore iniziale, commesso dal giudice in sede di rinvio, non ha influito sull'esattezza della sua decisione di conferma della decisione di primo grado e di rigetto della domanda della U.S.L.; ne' è applicabile il principio secondo cui il giudice che abbia affermato l'inammissibilità processuale della domanda non può esaminarla nel merito con la conseguenza che la pronuncia su tale secondo punto è "inutiliter data", in quanto nella specie, al contrario, l'esame del merito era imposto, nei limiti di cui si dirà poi, dalla sentenza della Cassazione del 1994, e si tratta ora di escludere eventualmente la parte della decisione emessa in sede di rinvio che non si adegua ad essa.
3. Si è più volte anticipato che il suddetto esame nel merito doveva esser compiuto in certi limiti, in quanto l'art. 1 della legge n. 1580 del 1931 configura due tipi di azioni di rivalsa: 1) la prima
è quella di cui al primo comma da farsi valere contro i ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà (e, in caso di loro morte, contro i loro eredi legittimi e testamentari); 2) la seconda è quella descritta dal 3^ comma, la quale può essere esercitata verso i congiunti per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero che si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze (nonché - ma qui non interessa - verso i responsabili delle lesioni e delle malattie).
È evidente la diversità delle due azioni, che possono dar luogo a due domande diverse e addirittura incompatibili: vi è diversità di persone (il ricoverato ed i suoi eredi nel primo caso;
i congiunti del ricoverato, nel secondo caso) e di condizioni della proponibilità delle stesse (il non essere in condizioni di povertà del ricoverato, nel primo caso;
ovvero l'esserlo, nel secondo, perché i congiunti sono tenuti agli alimenti solo verso chi è in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento).
Non si può, infatti, sostenere che, nel secondo caso, si debba prescindere dall'effettivo obbligo di prestare gli alimenti, in quanto la norma si limiterebbe a designare i soggetti che sono tenuti in astratto a tale obbligo;
infatti, se non ci fosse necessità di accertare il dovere di prestare gli alimenti in concreto, la norma sarebbe irrazionale e parzialmente superflua. A parte la non perfetta coincidenza tra gli "eredi" di cui al primo comma e i "congiunti" del secondo comma, tuttavia l'ente pubblico avrebbe a disposizione l'azione di cui al primo comma, di cui la seconda sarebbe duplicazione (per quanto attiene al quantum), per il caso di incapienza del patrimonio dei soggetti indicati nel primo comma. Ma tale condizione non è però espressa dal terzo comma e non risulta implicita nell'inciso "ove occorra", che ben può riferirsi - invece - all'esistenza di quella condizione di povertà del ricoverato che, al contempo, rende improponibile l'azione contro il medesimo ed i suoi eredi e proponibile l'azione contro i congiunti tenuti agli alimenti.
Il collegio osserva che la sentenza della Cassazione del 1994 vincolante per il giudice di rinvio, si è occupata, al fine di qualificare l'azione in concreto esercitata, soltanto di quella descritta nel terzo comma del citato art. 1 perché, nell'enunciare il principio di diritto, ha parlato di congiunti, cioè dei soggetti indicati nel terzo comma e non del ricoverato e dei suoi eredi indicati dal primo comma.
4. Occupandosi, nel merito, di tale azione la Corte di Firenze, ha cosi testualmente motivato: "In ogni caso . . si ricorderà come la U. S. L. stessa riconosca di non essere stata la CI in stato di povertà. Essa, infatti, godeva di pensione, sufficiente ove non fosse stata affetta da grave malattia. Ciò significa che contro la stessa e non contro i figli doveva essere iniziata l'eventuale azione di rivalsa;
in quanto i figli, proprio in ragione della mancanza del requisito della povertà, non erano tenuti agli alimenti ne' al rimborso delle rette ospedaliere. E ciò sia che la legge del 1931 sia da considerarsi implicitamente abrogata dalla legge successiva, sia che debba considerarsi ancora in vigore in parte qua. Il profilo attinente alla legittimazione passiva dei BE non più come figli tenuti agli alimenti, ma come eredi tout court è parimenti inammissibile".
Si osserva che tale pronuncia consta palesemente di due capi: a) il primo attiene all'esame del merito e si conclude con un rigetto della domanda esperita ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge del 1931, in base a una implicita ricostruzione giuridica della norma nel senso già esposto supra da questo collegio, nonché di un accertamento di fatto per l'insussistenza, in concreto, dell'obbligazione alimentare dei figli verso la madre;
b) il secondo è di carattere meramente processuale, rilevando l'inammissibilità della domanda contro gli eredi, e cioè della domanda fondata sui requisiti di cui al primo comma dello stesso art.1 della legge del 1931.
5. Secondo le ricorrenti, per il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nel 1994, si trattava di raggiungere lo stesso risultato della Corte d'appello di Firenze nella decisione all'epoca cassata, attraverso le diverse vie già prospettate dalla U.S.L. della rivalsa per le spese di spedalità e, in ulteriore ipotesi, dell'art. 2041 c.c. Tali azioni erano state prospettate in Tribunale, riproposte in appello ed erano rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo di appello e venivano riproposte in sede di rinvio. Nel ricorso si afferma: "Controparte ipotizza diversi presupposti e diverse serie di obbligati, ma l'interpretazione della norma ed in specie, dell'inciso "ove occorra" era ed è molto larga: in sostanza la P.A. è facoltizzata a chiedere il pagamento a tutti gli obbligati, se il ricoverato non ha saldato le spese ospedaliere, e, anche qualora sia nota l'incapacità economica dei primi obbligati, non è tenuta a seguire l'ordine degli obbligati secondo l'art. 433 c.c. Nel caso, poiché la CI non aveva pagato ed era nullatenente (anche se non in condizioni di povertà) la U.S.L. correttamente invitò i due figli di lei a pagare le relative spese di spedalità ... La U.S. L. aveva accertato la nullatenenza della CI e ... le ampie proprietà immobiliari dei figli di lei ... Tutta la faticosa e infondata costruzione avversa per dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la rivalsa ospedaliera era comunque nel caso inutile, posto che i due BE rispondono non solo in proprio ma anche quali unici figli ed eredi della CI, deceduta in Siena il 17 luglio 1985". Ogni ulteriore contestazione delle domande della U.S.L. era, per le ricorrenti, inutile per essere i BE obbligati, sia per la rival~ sa ospedaliera ex art. 433 c.c. e per l'art. 1 terzo comma della legge 1580 del 1931 sia, comunque, per i principi generali successori e per l'art. 1, comma primo della legge 1580/31. E, con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, la A.S.L. deduce: "Se è evidentissimo il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione dell'affermazione suesposta "(quella dell'inammissibilità delle domande in quanto nuove n.d.r.), "vale rilevare l'erroneità di simile affermazione e la violazione totale dei principi generali sulle successioni legittime ... Occorre considerare che: a) l'ingiunzione fu notificata l'11 e 13 aprile 1985 e i BE proponevano opposizione il 7 maggio 1985; b) la CI decedeva il 27 luglio 1985; c) durante la causa di primo grado i BE assumevano dunque la veste anche di eredi della CI;
d) il Tribunale esaminava anche la questione della rivalsa, che rigettava, affermando che i BE dovevano essere chiamati anche nella loro qualità di eredi della CI ... La successione comporta una confusione totale dei rapporti patrimoniali del soggetto erede e dei rapporti patrimoniali del de cuius, sicché non Può distinguersi fra le due figure. Pertanto, ammesso che l'azione dovesse essere esercitata contro la CI, l'obbligazione di lei confluiva di lì a poco nel patrimonio dei due eredi, che ne dovevano rispondere;
non si comprende la ragione per cui la Corte d'appello ha dichiarato senza alcuna motivazione inammissibile la questione, che è invece fondamentale per la decisione della causa, questione che la U.S.L. 30 aveva espressamente riproposto in ogni stato e grado. il collegio osserva che le suddette censure non colgono nel segno: il vizio di origine delle stesse è di ritenere che le due azioni, ex lege del 1931 art. 1, siano identiche o comunque variazioni di una medesima azione. Sotto l'aspetto processuale (che è quello che qui interessa), invece, come si è già evidenziato al paragrafo 3, si tratta di azioni diverse, sicché il passaggio dall'una all'altra comporta introduzione in giudizio di una domanda nuova, sia agli effetti dell'art. 345 c.p.c. sia a quelli dell'art. 394 ultimo comma c.p.c. Anche ammesso, poi, che la P.A. in base all'inciso "ove occorra" possa chiedere contemporaneamente il pagamento a tutti gli obbligati, sia alla stregua del primo che del terzo comma, occorre accertare se nel giudizio abbia azionato tempestivamente entrambe le pretese in concreto. A tale quesito si deve dare una risposta negativa in base alla precedente sentenza del 1994 di questa Corte, il cui dictum, ovviamente, non può essere superato da un diverso esame degli atti processuali che l'hanno preceduta. Tale sentenza, come già detto, ha ritenuto che sia stata proposta in giudizio soltanto l'azione contro i congiunti, cioè quella di cui al terzo comma del citato art. 1 della L.n. 1580 del 1931. Pertanto esattamente la Corte d'appello nella decisione impugnata ha dichiarato inammissibile l'azione contro gli eredi, perché proposta (se mai) solo in sede di rinvio e quindi del tutto irritualmente. Sulle questioni processuali è inammissibile la censura di difetto di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. perché in sede di Cassazione può integrarsi l'argomentazione dei giudici di merito, se la decisione è conforme al diritto. Sotto tale profilo è del tutto irrilevante la morte della ricoverata in corso di causa e la conseguente successione legittima dei resistenti in tutti i rapporti patrimoniali facenti capo alla de cuius. Invero, tale fenomeno può avere rilievo quando il giudizio sia stato instaurato inizialmente contro il de cuius ovvero direttamente contro gli eredi per un'obbligazione già facente capo al defunto. Nè l'una ne' l'altra situazione si riscontrano nella specie: non la prima, perché la domanda iniziale (di cui all'ingiunzione amministrativa) è stata proposta contro i BE;
non la seconda, perché - come ha sancito la Cassazione nel 1994 in modo vincolante - l'obbligazione fatta valere in giudizio è soltanto quella propria dei BE, per cui la loro qualità di eredi non aveva il minimo rilievo. Ai sensi del terzo comma dell'art. 1 citato, non è il ricoverato che risponde del debito, trasmissibile ai suoi eredi, ma il congiunto in proprio tenuto agli alimenti, per cui la sua qualità di erede è del tutto irrilevante.
Pertanto, confermata la statuizione di inammissibilità della domanda contro gli eredi (per la novità di una domanda collegata a posizione soggettiva della parte diversa da quella originariamente dedotta in causa, cfr. Cass. 6 settembre 1995 n. 9786), si deve osservare che non vi è alcuna pertinente censura contro la motivazione, in fatto, di reiezione della domanda contro i BE, a prescindere dalla successione.
Invero, alcuna censura è proposta contro la statuizione che ha ritenuto insussistente l'obbligo alimentare dei predetti perché la CI non era povera, affermandosi solo che ella non era povera ma nullatenente;
affermazione apodittica, che non è sufficiente a scalfire il motivato accertamento del giudice del merito sul godimento di una pensione sufficiente.
6.Infine, in ordine alla domanda di indebito arricchimento, la censura riguarda sia l'ammissibilità che il merito. Il primo profilo è irrilevante, perché il giudice del rinvio l'ha esaminata nel merito, respingendola con la seguente motivazione: "se non sussiste fatto illecito, se non ricorrono gli estremi per un'azione di rivalsa, non si vede come costruire un arricchimento ingiustificato dei BE in danno della U.S.L.". Contro tale pronuncia le ricorrenti obiettano che la ripetizione delle spese ospedaliere sembra fondarsi proprio sul principio di cui all'art. 2041 c.c. e che l'azione ha natura complementare e sussidiaria.
Tali censure non sono fondate. Invero, proprio perché le azioni ex art. 1 legge del 1931 costituiscono una specificazione di quella di arricchimento, è esatto che i BE non si sono arricchiti ingiustificatamente con pregiudizio della U. S. L.: essi non hanno risparmiato alcuna spesa, perché non erano tenuti agli alimenti, e quindi, non erano tenuti a pagare le spese ospedaliere della congiunta, dal punto di vista strettamente legale, che è l'unico che rileva, perché un risparmio di spesa, giustificato da una norma di legge, non è mai ingiustificato e senza causa, ai sensi dell'art.2041 c.c. Il carattere sussidiario dell'azione sta a significare che essa può proporsi anche se la diversa azione (quella di rivalsa ex comma terzo dell'art.1 della L. 1580 del 1931) sia ab origine insussistente per difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non influisce affatto sul suo rigetto nel merito, per la mancanza, accertata dal giudice, dell'arricchimento senza causa.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono a carico delle due ricorrenti in solido e a favore dei resistenti congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a pagare ai resistenti L.
3.000.000 per onorario, oltre le spese, che liquida in L. 220.000=. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 1999