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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ET OL, nata a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il capo 29) della rubrica per intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.1.2021 il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto OL ET responsabile dei fatti di truffa aggravata a lei ascritti e, ritenuti gli stessi riuniti nel vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannata alla pena Penale Sent. Sez. 2 Num. 3894 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/12/2022 complessiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili che aveva liquidato in via equitativa ed omnicomprensiva per ciascuna di esse;
2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ET per i reati di cui ai capi 1) e 36) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflittale in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 900 di multa;
3. ricorre per cassazione il difensore della ET lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento all'art.
1.8 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha contravvenuto a quanto disposto dalla norma sopra indicata laddove ha deciso di procedere esclusivamente per gli episodi per i quali vi era stata costituzione di parte civile;
3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale: ribadisce e, anzi, dichiaratamente riproduce le considerazioni svolte con l'atto di appello circa le ragioni per le quali le condotte ascritte all'imputata avrebbero dovuto essere confinate nell'alveo dell'inadempimento civilistico;
in quella sede aveva dissertato circa le differenze tra la responsabilità civile e quella penale con riferimento a condotte suscettibili di essere sussunte nell'uno o nell'altro schema ed esaminando, in particolare, l'ipotesi della truffa contrattuale con la ulteriore distinzione tra reato-contratto e reato-in contratto;
3.3 prescrizione del capo 29: rileva che, alla stregua dei calcoli effettuati dalla Corte di Appello a pag. 12 della sentenza qui impugnata il reato di cui al capo 29) deve ritenersi pacificamente prescritto essendo spirato il relativo termine alla data del 3.9.2022; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata quanto al capo 29) perché estinto per prescrizione;
rileva che il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo;
osserva, invece, che il primo ed il secondo motivo si limitano a replicare alcune delle censure già avanzate con l'atto di appello cui la Corte ha fornito una risposta puntuale e corretta in diritto;
5. la difesa della costituita parte civile MA AN ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado nella misura ivi indicata;
6. la difesa della costituita parte civile IO Piccinini ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo, a sua volta, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado e da liquidarsi nella misura indicata nella nota allegata;
7. la difesa delle costituite parti civili TE IA, DR UI LI, LE ME e LU NI ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo, dal canto suo, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado e da liquidarsi nella misura indicata nella nota allegata;
8. la difesa della ET ha trasmesso le proprie conclusioni prendendo atto di quelle rassegnate dalla Procura Generale ed insistendo, comunque, nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. OL ET è stata chiamata a rispondere ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito e sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, di vari episodi di truffa nella compravendita di cuccioli di cane. 1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 18 cod. proc. pen. nell'avere il primo giudice proceduto esclusivamente con riguardo ai capi di imputazione per i quali vi era stata costituzione di parte civile, ciò in violazione della predetta norma processuale. Il motivo è manifestamente infondato. Prescindendo da ogni altra considerazione, è sufficiente, infatti, ribadire che il provvedimento con il quale il giudice dispone la separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l'art. 18, comma primo lett.e),cod.proc.pen. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (cfr., Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252 01; Sez. 3, n. 1862 del 11/06/1998, Crotti, Rv. 211554 01; Sez. 1, n. 5943 del 05/04/1996, Del Polito, Rv. 205113 - 01). Per altro verso, è utile ribadire che l'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 02; Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Franzin, Rv. 213345 01; Sez. 1, n. 4487 del 03/07/1996, Moccia, Rv. 205642 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. La Corte di appello, infatti, ha congruamente motivato circa la rilevanza penale delle condotte descritte nei capi di imputazione e sulle ragioni per le quali, a suo avviso, esse non sono riconducibili nell'ambito dell'inadempimento di natura meramente civilistica;
ha richiamato sul punto le testimonianze delle persone offese che avevano riferito essere state tratte in inganno sul buon esito della trattativa mediante invio di foto delle cucciolate, la indicazione del cucciolo prescelto, l'invito ad inviare una caparra pari alla metà del prezzo pattuito e, poi, sollecitando il saldo prima ancora della consegna adducendo vari pretesti rivelatisi sempre non veritieri;
ha precisato che spesso, nonostante la caparra ed a volte anche il saldo, il cucciolo era stato venduto ad altri. I giudici di merito hanno aggiunto che la donna utilizzava abusivamente l'affisso Notting Hill, di cui in realtà non poteva fare più uso essendo stata sospesa dall'ANCI da cui si era anche dimessa. In definitiva, secondo la Corte territoriale, ... la ET non solo incentivava all'acquisto rappresentando la presenza di numerosi altri acquirenti ed una qualifica dell'allevamento differente dalla realtà, ma teneva anche una condotta ingannatoria nel corso dell'esecuzione del contratto preliminare di vendita, idonea ad ottenere il profitto tramite il pagamento del prezzo, pur sapendo di non poter adempiere alla controprestazione in quanto aveva già ceduto il cucciolo promesso in vendita ad altri clienti" (cfr., pag. 15 della sentenza impugnata). A fronte della ricostruzione dei fatti, minuziosamente operata dai giudici di merito, il secondo motivo di ricorso si risolve, a ben guardare, nella ribadita dissertazione, già svolta con l'atto di gravame, sulle caratteristiche del delitto di truffa contrattuale (nella duplice "versione" del "reato-contratto" e del "reato-in contratto") rispetto alle condotte invece suscettibili di dar luogo ad un mero inadempimento civilistico. 4 Solo nella parte finale del motivo (cfr., pag. 13), la difesa prende finalmente in considerazione la vicenda in esame (e non, come avrebbe invece dovuto, la sentenza della Corte di appello oggetto della impugnazione) per sottolineare come la ET fosse effettivamente una delle migliori se non la migliore allevatrice di cani operante a livello nazionale che, per questa ragione, veniva contattata da numerosissimi clienti e lo era stata dalle costituite parti civili che venivano invitati a "formalizzare" contrattualmente le loro richieste al fine di evitare di ritrovarsi "intestataria di troppi cani già prenotati e mai ritirati" (cfr., pag. 13 dell'atto di ricorso). È noto, d'altra parte, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoría (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , n. 39698 del 13/09/2019, Sostero, Rv. 277708 - 01; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, Montalti, Rv. 258203 01; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248907 - 01). Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Serena Monghini Rv. 250007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione;
conf., anche, Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570 - 01, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insoivenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato rilievo ad una serie di elementi fattuali su cui hanno fondato una valutazione di merito in termini non manifestamente illogici ovvero in intrinseca contraddizione con quanto risultante dalla istruttoria dibattimentale e, per questa ragione, non sindacabile in questa 5 sede se non, come è opportuno ribadire, sollecitando un non consentito ulteriore vaglio di merito. 3. Il terzo motivo è precluso. Effettivamente il capo 29) sarebbe prescritto se il ricorso fosse ammissibile in quanto la sentenza della Corte di appello di Milano è del 4.5.2022 e la prescrizione sarebbe maturata in data 3.9.2022. Se non ché la inammissibilità dei motivi appena esaminati, non avendo consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, di conseguenza, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen quali, in particolare, la prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di appello (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. La ET va infine condannata alla rifusione delle spese di assistenza delle costituite parti civili nel grado liquidate come in dispositivo alla luce delle note spese allegate e delle tabelle vigenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili che liquida: in complessivi Euro 3.868,00, oltre accesso di legge, in favore di MA AN;
in complessivi Euro 5.500 in favore, unitariamente, delle parti civili IO Piccinini, TE IA, DR UI LI, LE ME, LU NI, AL ^n Annunziato, LE NE, proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore RO NE. Così deciso in Roma, il 20.12.2022
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il capo 29) della rubrica per intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.1.2021 il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto OL ET responsabile dei fatti di truffa aggravata a lei ascritti e, ritenuti gli stessi riuniti nel vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannata alla pena Penale Sent. Sez. 2 Num. 3894 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 20/12/2022 complessiva di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili che aveva liquidato in via equitativa ed omnicomprensiva per ciascuna di esse;
2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della ET per i reati di cui ai capi 1) e 36) perché estinti per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflittale in anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 900 di multa;
3. ricorre per cassazione il difensore della ET lamentando: 3.1 violazione di legge con riferimento all'art.
1.8 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha contravvenuto a quanto disposto dalla norma sopra indicata laddove ha deciso di procedere esclusivamente per gli episodi per i quali vi era stata costituzione di parte civile;
3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale: ribadisce e, anzi, dichiaratamente riproduce le considerazioni svolte con l'atto di appello circa le ragioni per le quali le condotte ascritte all'imputata avrebbero dovuto essere confinate nell'alveo dell'inadempimento civilistico;
in quella sede aveva dissertato circa le differenze tra la responsabilità civile e quella penale con riferimento a condotte suscettibili di essere sussunte nell'uno o nell'altro schema ed esaminando, in particolare, l'ipotesi della truffa contrattuale con la ulteriore distinzione tra reato-contratto e reato-in contratto;
3.3 prescrizione del capo 29: rileva che, alla stregua dei calcoli effettuati dalla Corte di Appello a pag. 12 della sentenza qui impugnata il reato di cui al capo 29) deve ritenersi pacificamente prescritto essendo spirato il relativo termine alla data del 3.9.2022; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata quanto al capo 29) perché estinto per prescrizione;
rileva che il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo;
osserva, invece, che il primo ed il secondo motivo si limitano a replicare alcune delle censure già avanzate con l'atto di appello cui la Corte ha fornito una risposta puntuale e corretta in diritto;
5. la difesa della costituita parte civile MA AN ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado nella misura ivi indicata;
6. la difesa della costituita parte civile IO Piccinini ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo, a sua volta, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado e da liquidarsi nella misura indicata nella nota allegata;
7. la difesa delle costituite parti civili TE IA, DR UI LI, LE ME e LU NI ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo, dal canto suo, per la inammissibilità o il rigetto del ricorso con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado e da liquidarsi nella misura indicata nella nota allegata;
8. la difesa della ET ha trasmesso le proprie conclusioni prendendo atto di quelle rassegnate dalla Procura Generale ed insistendo, comunque, nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. OL ET è stata chiamata a rispondere ed è stata riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito e sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, di vari episodi di truffa nella compravendita di cuccioli di cane. 1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 18 cod. proc. pen. nell'avere il primo giudice proceduto esclusivamente con riguardo ai capi di imputazione per i quali vi era stata costituzione di parte civile, ciò in violazione della predetta norma processuale. Il motivo è manifestamente infondato. Prescindendo da ogni altra considerazione, è sufficiente, infatti, ribadire che il provvedimento con il quale il giudice dispone la separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l'art. 18, comma primo lett.e),cod.proc.pen. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti (cfr., Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252 01; Sez. 3, n. 1862 del 11/06/1998, Crotti, Rv. 211554 01; Sez. 1, n. 5943 del 05/04/1996, Del Polito, Rv. 205113 - 01). Per altro verso, è utile ribadire che l'inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 02; Sez. 5, n. 225 del 18/01/1999, Franzin, Rv. 213345 01; Sez. 1, n. 4487 del 03/07/1996, Moccia, Rv. 205642 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. La Corte di appello, infatti, ha congruamente motivato circa la rilevanza penale delle condotte descritte nei capi di imputazione e sulle ragioni per le quali, a suo avviso, esse non sono riconducibili nell'ambito dell'inadempimento di natura meramente civilistica;
ha richiamato sul punto le testimonianze delle persone offese che avevano riferito essere state tratte in inganno sul buon esito della trattativa mediante invio di foto delle cucciolate, la indicazione del cucciolo prescelto, l'invito ad inviare una caparra pari alla metà del prezzo pattuito e, poi, sollecitando il saldo prima ancora della consegna adducendo vari pretesti rivelatisi sempre non veritieri;
ha precisato che spesso, nonostante la caparra ed a volte anche il saldo, il cucciolo era stato venduto ad altri. I giudici di merito hanno aggiunto che la donna utilizzava abusivamente l'affisso Notting Hill, di cui in realtà non poteva fare più uso essendo stata sospesa dall'ANCI da cui si era anche dimessa. In definitiva, secondo la Corte territoriale, ... la ET non solo incentivava all'acquisto rappresentando la presenza di numerosi altri acquirenti ed una qualifica dell'allevamento differente dalla realtà, ma teneva anche una condotta ingannatoria nel corso dell'esecuzione del contratto preliminare di vendita, idonea ad ottenere il profitto tramite il pagamento del prezzo, pur sapendo di non poter adempiere alla controprestazione in quanto aveva già ceduto il cucciolo promesso in vendita ad altri clienti" (cfr., pag. 15 della sentenza impugnata). A fronte della ricostruzione dei fatti, minuziosamente operata dai giudici di merito, il secondo motivo di ricorso si risolve, a ben guardare, nella ribadita dissertazione, già svolta con l'atto di gravame, sulle caratteristiche del delitto di truffa contrattuale (nella duplice "versione" del "reato-contratto" e del "reato-in contratto") rispetto alle condotte invece suscettibili di dar luogo ad un mero inadempimento civilistico. 4 Solo nella parte finale del motivo (cfr., pag. 13), la difesa prende finalmente in considerazione la vicenda in esame (e non, come avrebbe invece dovuto, la sentenza della Corte di appello oggetto della impugnazione) per sottolineare come la ET fosse effettivamente una delle migliori se non la migliore allevatrice di cani operante a livello nazionale che, per questa ragione, veniva contattata da numerosissimi clienti e lo era stata dalle costituite parti civili che venivano invitati a "formalizzare" contrattualmente le loro richieste al fine di evitare di ritrovarsi "intestataria di troppi cani già prenotati e mai ritirati" (cfr., pag. 13 dell'atto di ricorso). È noto, d'altra parte, che nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di illecito penale è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoría (cfr., tra le altre, Sez. 2 - , n. 39698 del 13/09/2019, Sostero, Rv. 277708 - 01; Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, Montalti, Rv. 258203 01; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248907 - 01). Per altro verso, è evidente che la prova del dolo "iniziale" non può che provenire ed essere fondata sulla valorizzazione di elementi fattuali che possono essere di più varia indole e che possono attingere la fase antecedente come anche quella successiva al perfezionamento dell'accordo purché tali da rivelare l'iniziale proposito dell'agente (cfr., Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Serena Monghini Rv. 250007 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione;
conf., anche, Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570 - 01, resa in materia di d'insolvenza fraudolenta, in cui la Corte ha ribadito che la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insoivenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione; conf., in tal senso, Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Straputicari, Rv. 264514 - 01). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato rilievo ad una serie di elementi fattuali su cui hanno fondato una valutazione di merito in termini non manifestamente illogici ovvero in intrinseca contraddizione con quanto risultante dalla istruttoria dibattimentale e, per questa ragione, non sindacabile in questa 5 sede se non, come è opportuno ribadire, sollecitando un non consentito ulteriore vaglio di merito. 3. Il terzo motivo è precluso. Effettivamente il capo 29) sarebbe prescritto se il ricorso fosse ammissibile in quanto la sentenza della Corte di appello di Milano è del 4.5.2022 e la prescrizione sarebbe maturata in data 3.9.2022. Se non ché la inammissibilità dei motivi appena esaminati, non avendo consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, di conseguenza, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen quali, in particolare, la prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di appello (cfr., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta inoltre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. La ET va infine condannata alla rifusione delle spese di assistenza delle costituite parti civili nel grado liquidate come in dispositivo alla luce delle note spese allegate e delle tabelle vigenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle costituite parti civili che liquida: in complessivi Euro 3.868,00, oltre accesso di legge, in favore di MA AN;
in complessivi Euro 5.500 in favore, unitariamente, delle parti civili IO Piccinini, TE IA, DR UI LI, LE ME, LU NI, AL ^n Annunziato, LE NE, proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore RO NE. Così deciso in Roma, il 20.12.2022