Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio e la coartazione è subìta successivamente mediante l'espropriazione dei profitti, mentre nel secondo caso la violenza o la minaccia sono anteriori e dirette a costringere la persona che si prostituisce a soggiacere, contro la propria volontà, allo sfruttamento e lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto patrimoniale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione quale estorsione della condotta degli imputati consistente nell'imporre alle prostitute, quale condizione per la prosecuzione dell'attività di meretricio, una tangente, pari ad un prelievo settimanale, per l'occupazione del sito ove detta attività veniva esercitata).
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- 2. Sfruttamento della prostituzione e estorsione: differenze (Collegio - Palumbo presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 6297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6297 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
06297 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 1659 Pubblica Udienza del 10 giugno 2016 R.G.N. 26806/2015 composta da dott. Giacomo Fumu Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Luciano Imperiale dott. Lucia Aielli dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RI RT, nato il [...] KO LG nato il [...] avverso la sentenza n.3084/14 della Corte d'appello di Salerno, del 27.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
MOTIVI della DECISIONE 1.Con sentenza in data 27.11.2014, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Gup del Tribunale della stessa città, in data 18.02.2014, che aveva condannato RI RT e KO LG ,rispettivamente, alla pena di anni quattro di reclusione ed €.1040,00 di multa ed anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di seguito indicati: DE TO: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 629 c.
1-2 c.p. in relazione all'art. 628/3 n. 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riunito ad altre persone, allo stato non identificate, mediante violenza e minacce, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. BLWJ802, costringeva reiteratamente VA NT e AN NA, cittadine di nazionalità bulgara, a consegnargli una somma di € 200,00 a settimana, In Battipaglia dal marzo 2013, DE TO-RU RE CI RT: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629/1-2 c.p., in relazione all'art. 628/3 n. 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. BLWJ802, di proprietà e condotta dallo RI, costringevano TO NA, cittadina di nazionalità bulgara, a consegnare loro in tre occasioni la somma di €200,00 a settimana, In Battipaglia, dal maggio 2013, DE TO: del delitto p. e p. dagli artt. 56-629/1-2 c.p... in relazione all'art. 628/5 n. 1 c.p., perché, riunito ad altre persone allo stato non identificate, mediante violenza e minacce, consistite nel colpirla con un pugno all'occhio destro e nel dirle che se non avesse pagato l'avrebbe fatta uccidere, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. BLWJ802, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere AN IA, cittadina di nazionalità bulgara, a consegnargli una somma di € 200,00 a settimana, evento non verificatosi peril rifiuto della stessa, In Battipaglia, intorno al 10.05.2013, DE TO: del delitto p. e p. dagli artt. 56-629/1-2 c.p., in relazione all'art. 628/3 n. 1 c.p., perché, riunito ad altre persone allo strato non identificate, mediante minaccia, consistita nel dirle che se non avesse pagato le avrebbe torto il collo, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi sempre a bordo della sua Alfa Romeo 147 tg. BLWJ802, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere VA ON, cittadina di nazionalità bulgara, a consegnargli la somma di € 200,00 a settimana, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri. In Battipaglia, intorno al 20.05.2013. DE TO RU RE - CI RT: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56-629/1-2 c.p., in relazione all'art. 628c.3 n. 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, consistite nel minacciare la TO di picchiarla come avevano fatto precedentemente con la sua amica e nel cercare di investire la VA, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi due volte sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. BL\X1802, di proprietà e condotta dallo RI, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere TO NA, VA ON e AN AD, cittadine di nazionalità bulgara, a consegnare loro la somma di € 200,00 per la settimana appena decorsa, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri. In Battipaglia, 1'8.06.2015. DE TO - RU RE CI RT: del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56-629/1-2 c.p., in relazione all'art. 628/3 n. 1 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso e riuniti tra loro, mediante violenza e minacce, consistite nel minacciare la TO di picchiarla come avevano fatto precedentemente con la sua amica e nel cercare di investire la VA, pena l'impossibilità di continuare ad esercitare l'attività di meretricio, presentandosi due volte sempre a bordo dell' Alfa Romeo 147 tg. BL\X1802, di proprietà e condotta dallo RI ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere TO NA, VA ON e AN AD, cittadine di nazionalità bulgara, a consegnare loro la somma di € 200,00 per la settimana appena decorsa, evento non verificatosi per il rifiuto della stessa e per il pronto intervento dei Carabinieri, In Battipaglia, 1'8.06.2015, 1.1 La Corte, dopo aver dato atto che con l'appello, entrambi gli imputati avevano rivendicato lo sfruttamento della prostituzione come corretta qualificazione giuridica dei fatti;
che, attesa l'esiguità della pretesa economica, doveva essere riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità; che a RI andava riconosciuta la 2 川 prevalenza delle attenuanti e che KO, in più, lamentava la inconsistenza delle prove circa l'affermazione di responsabilità per i fatti in danno della TO, rigettava gli appelli, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sui tratti distintivi delle due fattispecie, che imponeva di ricondurre i fatti al paradigma dell'estorsione; ritenendo, inoltre, che sussistessero gli elementi del reato continuato attesa la molteplicità di p.o. fatte oggetto di violenza ed il protrarsi nel tempo degli episodi aggressivi;
valutando che andava esclusa l'attenuante del danno lieve sul rilievo, di fatto, della condotta complessiva posta in essere in danno delle p.o. giovanissime.
1.2 Con i motivi di ricorso, entrambi gli imputati hanno riproposto la censura relativa alla attendibilità del riconoscimento effettuato dalle p.o.; alla qualificazione giuridica dei fatti da ricondursi allo sfruttamento della prostituzione;
al mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità; alla mancata valutazione di massima estensione delle attenuanti generiche e sul determinare la pena nei minimi edittali 2.E' fondato, soltanto, nei termini di seguito indicati, il motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale che inficia il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno lieve.
2.1 Con la sentenza n.3286 del 2008 le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che ad oggi la disciplina del reato continuato, quale risulta dai ripetuti interventi modificativi di tale disciplina, è quella ordinaria del concorso materiale di reati;
ne consegue che la valutazione sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. rispetto a tale reato deve sostanziarsi nella considerazione autonoma dei distinti fatti di reato, che vanno valutati, alla stregua del danno, come fatti a sé stanti.. La motivazione della Corte, che considera la condotta complessiva posta in essere nel tempo ai danni delle due giovani donne, contravviene a tale principio e va, sullo specifico punto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di responsabilità a carico dei due imputati.
2.2 Per il resto, rileva che entrambi i ricorsi sono la pedissequa trasposizione, anche in senso grafico, degli atti di appello i due ricorrenti,infatti, si sono limitati a reiterare i medesimi motivi proposti con l'appello,omettendo ogni valutazione critica circa le argomentazioni che la Corte di merito ha posto a motivo della decisione. Tralasciando, al momento, il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti, che ,pur sempre rimanendo nell'ambito di una tendenziale genericità dei motivi, richiede un discorso più articolato, le altre censure sono semplicemente reiterative di censure 3 già analizzate e rigettate in primo e secondo grado, con motivazione omologa, priva di vizi evidenti.
2.3 E' consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte che il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame è inammissibile, dovendosi considerare tali motivi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, n. 5191 a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, /2000 - Rv. 216473; n. 11933 /2005 -Rv. 231708; n. 18826/2012 rv 253849).
2.4 Anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti è inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ( n. n.41774 del 2013 rv 257050), che questo collegio condivide ed alla quale ritiene di dover dare continuità non essendo stati prospettati dagli imputati elementi che inducano ad una rivisitazione dei principi evidenziati , il rapporto che intercorre tra il reato di estorsione e il reato di sfruttamento della prostituzione è stato risolto in termini di compatibilità tra le due fattispecie riconoscendosi la possibilità in linea di - principio di un concorso tra le due fattispecie in ragione del diverso oggetto del reato. Si è già affermato che l'ipotesi di sfruttamento della prostituzione aggravata dall'uso della violenza o della minaccia diverge dalla fattispecie integrante il delitto di estorsione, che si sostanzia nel compromettere la facoltà di autodeterminarsi del soggetto perché, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono esercitate la violenza e/o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre nel secondo caso, se la persona che si prostituisce viene costretta con la violenza o la minaccia, contro la propria volontà a soggiacere allo sfruttamento, e se lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto, si versa nella ipotesi dell'estorsione (in questi termini n. 25682/2008 Rv. 240624; n. 422/1982, Angiolini, Rv. 156965).
2.5 Con la decisione n.422 del 1982 ,questa Corte ha puntualizzato che lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera determinazione della prostituta all'esercizio del mestiere, perché la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione coatta dei profitti. Quando, invece, la violenza o minaccia sono anteriori e dirette a condizionare l'attività di meretricio a fine di lucro, si rientra nella più lata accezione dell'estorsione, il cui fattore coercitivo non è delimitato temporaneamente, ma correlato soltanto al fine del profitto patrimoniale. Nella specie si è ritenuto sussistente il reato di estorsione e non quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia, perché l'azione non era consistita nel pretendere il ricavato dal meretricio, ma nell'imposizione di una tangente quale condizione per la prosecuzione dell'attività di prostituzione in modo del tutto analogo, nel caso che ci occupa alle donne si era stato imposto un prelievo settimanale di €200,00 per l'occupazione del sito ove esercitavano la prostituzione (pag.6 del provvedimento impugnato) .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente M.B.Taddei G. Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 10 FEB. 2017 CAND ERE Claudia Pianeti L IO Y N R E O C 5