Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 6297
CASS
Sentenza 10 giugno 2016

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In tema di sfruttamento della prostituzione, l'ipotesi aggravata dall'uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di estorsione in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato, e sul quale vengono applicate la violenza o la minaccia, sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio e la coartazione è subìta successivamente mediante l'espropriazione dei profitti, mentre nel secondo caso la violenza o la minaccia sono anteriori e dirette a costringere la persona che si prostituisce a soggiacere, contro la propria volontà, allo sfruttamento e lo sfruttatore consegue, con danno del soggetto sfruttato, un ingiusto profitto patrimoniale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione quale estorsione della condotta degli imputati consistente nell'imporre alle prostitute, quale condizione per la prosecuzione dell'attività di meretricio, una tangente, pari ad un prelievo settimanale, per l'occupazione del sito ove detta attività veniva esercitata).

Commentari2

  • 1La testimonianza della persona offesa: limiti di attendibilità e assenza di riscontri oggettivi (Giudice Antonio Palumbo)
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  • 2Sfruttamento della prostituzione e estorsione: differenze (Collegio - Palumbo presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2016, n. 6297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6297
Data del deposito : 10 giugno 2016

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