Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
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Nozione di quotina Con il termine “quotina” si intende la quota di uno dei beni facenti parte della comunione appartenente al singolo comunista. In conformità a quanto previsto dall'art. 757 codice civile, la quotina spetta al comunista solo al momento della divisione e, dunque, allo scioglimento della comunione. La dottrina e la giurisprudenza si sono occupate a lungo della legittimità e della validità degli atti dispositivi aventi ad oggetto la quota sul singolo bene. Donazione della quotina Partiamo con l'analizzare il problema sull'ammissibilità degli atti di donazione di quotina, la quale è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale, sul quale si è pronunciata …
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L'intento del donante di arricchire con l'atto di liberalità il donatario può concretizzarsi sostanzialmente in tre modi: 1) con il trasferimento o la costituzione di un diritto in capo al donatario 2) con la liberazione del donatario da un'obbligazione 3) con l'assunzione da parte del donante di un'obbligazione che rende il donatario creditore del donante. Ma in relazione ai beni futuri o ai beni altrui: se ne può disporre? in che modo? A norma dell'art. 1348 c.c. (rubricato “cose future”) nei contratti può essere dedotta la prestazione di cose future, salvo divieti particolari previsti ex lege. Cosi se si rinvengono gli artt. 1472 e 1478 c.c. che dettano la disciplina della vendita che …
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Donazione di cosa altrui Ai sensi dell'art. 769 c.c.: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell'art. 771 c.c. secondo cui "La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati". Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante …
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di Valeria Cianciolo “La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l'alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare.” E' quello che hanno sancito le Sezioni Unite (1), intervenute pochi mesi fa in tema di donazione di beni altrui, argomento sul quale non si annotava tra le Sezioni semplici un profondo contrasto di giurisprudenza. Nessuna sentenza ha infatti mai affermato la validità della donazione di beni altrui e il dissenso si è limitato a qualificare la donazione di beni altrui come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato TRANI E., che lo difende unitamente all'avvocato PEPE ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASTELLACCIO TERESA, CASTELLACCIO NICOLA, CASTELLACCIO ANGELA, CASTELLACCIO ADRIANA, CASTELLACCIO AURORA, CASTELLACCIO GIOVANNI, CASTELLACCIO VITTORIO, CASTELLACCIO OTTAVIO, REGINE GUGLIELMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 18617/98 proposto da:
CASTELLACCIO TERESA, CASTELLACCIO NICOLA, CASTELLACCIO ANGELA, CASTELLACCIO GIOVANNI, CASTELLACCIO OTTAVIO, REGINE GUGLIELMO, CASTELLACCIO VITTORIO, CASTELLACCIO ADRIANA, CASTELLACCIO AURORA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RUSCIANO ROSARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell'avvocato TRANI E., che lo difende unitamente all'avvocato PEPE ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2078/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 08/08/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato PEPE Alfredo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'avvocato RUSCIANO Rosario, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24 aprile - 4 maggio 1989 ZO OT conveniva davanti al Tribunale di Napoli TE, OL, NG, AD, AU, NI, TO, IO TE, nonché GU EG, esperendo azione di revindica in ordine a vari appezzamenti di terreno in Forio d'Ischia, che assumeva avere acquistato con scrittura privata in data 21 luglio 1982 dalla MO IN s.r.l.
I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda proposta nei loro confronti, in considerazione della inefficacia del titolo vantato dall'attore, e in via subordinata proponevano domanda riconvenzionale intesa ad ottenere l'accertamento che erano diventati proprietari per usucapione dei beni indicati nell'atto di citazione gradatamente in virtù di usucapione abbreviata (art. 1159 cod. civ.), speciale (art. 1159 bis) o ordinaria (art. 1158 cod. civ.). Con sentenza in data 18 novembre 1993 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale (sotto il profilo della usucapione ex art. 1159 cod. civ.) in ordine ad alcuni degli appezzamenti rivendicati da ZO
OT.
Quest'ultimo proponeva appello principale.
I TE e GU EG proponevano appello incidentale.
Con sentenza in data 8 agosto 1997 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. In ordine alla ammissibilità dei capitoli di prova dedotti a fondamento della domanda riconvenzionale i giudici di secondo grado così motivavano:
"..Senonché la disamina dei capitoli di prova in oggetto rende manifesto che questi, per un verso, fanno riferimento non già ad obbiettive circostanze di fatto, ma a mere qualificazioni giuridiche non demandabili a testimoni (così, in particolare, i capi a) e b): - "vero che TE BE, padre e dante causa dei convenuti, fin dal 1961, (dal 1954 per la particella 35 del foglio 5) ha sempre ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente posseduto uti dominus i fondi di cui è causa (....)"; - "che i convenuti hanno continuato l'ininterrotto, pubblico e pacifico possesso in quanto donatari per le particelle di cui al citato atto di donazione del 1977 ed in quanto aventi causa a titolo di successione dopo la morte del genitore per tutte le altre particelle (...)". E, per altro verso, attengono ad attività che non costituiscono affatto l'esercizio di poteri che costituiscono il contenuto proprio del diritto di proprietà. Invero, la cura dei terreni mediante prestazioni periodiche di operai in ordine alla pulizia dei fondi, alla sistemazione dei muri a secco, alla potatura di ulivi, alla rottura di pietre superficiali per il livellamento dei fondi stessi (cfr. capi c) e d) rappresentano iniziative assolutamente inidonee ad assolvere l'onere probatorio inerente alla domanda di acquisto della proprietà per usucapione. Le iniziative medesime ben possono, difatti, essere assunte anche da parte di un soggetto che disponga del fondo in virtù di un rapporto meramente obbligatorio, ovvero quale mero detentore. E, dunque, le stesse istanze probatorie delle parti interessate escludono che il loro dante causa abbia esercitato sui beni in questione attività propriamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. E, di conseguenza, l'affermazione contenuta nell'atto di donazione in data 14 maggio 1977 per notar Tirone relativamente all'acquisto per usucapione, da parte di esso TE BE, della proprietà dei beni ceduti ai figli con l'atto stesso costituisce un'espressione di mero valore nominale del tutto inidonea a determinare l'effettivo trasferimento del diritto dominicale.
La Corte di appello di Napoli aggiungeva, poi, che:
Nè, a tali effetti, può farsi utile riferimento agli atti prodotti all'udienza del 10 gennaio 1991, come elencati nel correlativo processo verbale sub 1 - 10. La penetrante disamina del contenuto di tali atti rende, difatti, manifesto che questi riportano qualità direttamente attribuitesi dagli stessi TE, riflettono iniziative non esclusive del titolare del diritto di proprietà e, per di più, ineriscono - avuto riguardo alle date, peraltro non tutte certe, emergenti dai documenti in parola - ad un lasso di tempo insufficiente rispetto al periodo prescritto dalla considerata fattispecie acquisitiva, atteso che la citazione è stata notificata il 24 aprile 1989 ed il più remoto di tali documenti risale al febbraio dell'anno 1982.
In ordine alla usucapione speciale i giudici di secondo grado ritenevano che mancava l'accertamento nelle forme e con le garanzie (anche di contraddittorio) prescritte dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346 e comunque i fondi oggetto della relativa domanda non si trovavano in Comune classificato montano.
Con riguardo alla usucapione decennale invocata per gli appezzamenti contesi che risultavano donati da BE TE ai suoi figli con atto in data 14 maggio 1977, la Corte di appello rilevava che non essendo il donante proprietario dei beni donati, nella specie ricorreva una ipotesi di donazione di beni altrui, la quale non costituisce titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata, in considerazione della nullità di tale negozio a norma dell'art. 771 cod. civ.. In ordine alla domanda principale proposta da ZO OT la Corte di appello di Napoli osservava che questi invocava a fondamento del suo acquisto una vendita per scrittura privata sottoscritta da AD UZ nella asserita qualità di amministratore dalla soc. MO IN e recante la data del 21 luglio 1982. A tale contratto, però, non poteva essere riconosciuta la natura di vendita definitiva.
In esso, infatti, si dava atto che la soc. MO IN in data 29 giugno 1982 aveva deliberato la fusione per incorporazione nella soc. Partecipazioni Finanziarie. Peraltro dalla delibera stessa emergeva che tale fusione era stata approvata sulla base della situazione patrimoniale al 31 maggio 1982, della quale erano componenti costitutivi i beni oggetto della scrittura medesima. Era, pertanto, evidente che le parti di tale scrittura, nel dichiarare e nel prendere espressamente atto del procedimento di fusione in corso nei termini deliberati in data 29 giugno 1982, non potevano manifestare una volontà diretta all'immediato trasferimento dei beni, in quanto tale volontà si poneva in contrasto con la ripetuta delibera di fusione. Di ciò, del resto, costituiva chiara conferma la constatazione che nel successivo atto in data 14 dicembre 1982 recante la fusione per incorporazione della soc. MO IN nega soc. Partecipazioni Finanziarie, i cespiti oggetto della scrittura privata risultavano ancora elencati tra quelli che, per effetto della fusione stessa, diventavano di proprietà della società incorporante. L'evidente inconciliabilità tra il contenuto e le condizioni del predetto atto di fusione e l'asserita vendita anteriore in favore di ZO OT imponeva di ritenere che il ripetuto riferimento contenuto nella scrittura privata alla successiva stipula dell'atto pubblico di vendita, ovvero all'atto di trasferimento, non poteva affatto significare attribuzione della forma pubblica alla vendita conclusa, bensì indicava il momento di successiva manifestazione del consenso per l'effettivo trasferimento della proprietà.
Ad ogni modo l'inidoneità del titolo invocato da ZO OT andava riconosciuta anche sotto altri profili.
Se, da un lato, infatti, era vero che con sentenza del Tribunale di Napoli in data 22 agosto 1984, emessa nel giudizio tra ZO OT e la soc. Partecipazioni Finanziarie, era stata dichiarata la autenticità della sottoscrizione di AD UZ, in qualità di amministratrice della soc. MO IN (incorporata dalla soc. Partecipazioni Finanziarie), non era meno vero che tale pronuncia non era opponibile ai convenuti, in quanto terzi. ZO OT avrebbe dovuto dimostrare la autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata in questione dall'amministratore della SOC. MO IN. Di tale autenticità non vi era in atti alcuna prova, ne' tra i documenti prodotti ve ne era alcuno che recasse la firma certa di AD UZ, in modo da consentire un'utile comparazione con la sottoscrizione della scrittura privata in questione.
La data della scrittura privata, infine, poteva ritenersi certa solo in relazione al 26 marzo 1983, data in cui tale documento era stato notificato alla soc. Partecipazioni Finanziarie ed in cui, però, la soc. MO IN non era più proprietaria degli immobili oggetto del trasferimento.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ZO OT, con tre motivi.
Resistono con controricorso TE, OL, NG, AD, AU, NI, TT, IO TE e GU EG, che hanno anche proposto ricorso incidentale con due motivi, al quale resiste con controricorso ZO OT.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Da un punto di vista logico va esaminato per primo il ricorso incidentale, con il quale si deduce che:
a)la donazione di beni futuri, vietata espressamente dall'art. 771 cod. civ., è cosa diversa dalla donazione di cosa altrui;
quest'ultima, poi, non può essere assimilata alla prima in via di interpretazione analogica;
b)pur volendo ritenere nulla la donazione di beni altrui, l'invalidità si riferirebbe solo ai beni la cui non appartenenza al donatore sia nota alle parti, ipotesi non ricorrente nella specie. Sulla base di tali premesse si sostiene che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che la donazione in data 14 maggio 1977 non costituiva titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, ai fini della usucapione abbreviata, ai sensi dell'art. 1159 cod. civ.. La doglianza è in parte fondata.
Occorre premettere che, anche volendo concordare con quella parte della dottrina che ammette la validità delle, donazione di un bene altrui espressamente considerato come tale nell'atto di donazione, con assunzione dell'obbligo da parte del donante di procurare l'acquisto del bene al donatario, ai sensi della seconda parte dell'art. 769, primo comma, cod. civ., non si potrebbe, tuttavia, parlare di titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà di cui all'art. 1159 cod. civ., in considerazione degli effetti meramente obbligatori che ad esso si ricollegano. Il discorso è più complicato con riferimento alla donazione di un bene altrui, che le parti considerano di proprietà del donante. La nullità (e la conseguente inidoneità ex art. 1159 cod. civ.) di tale donazione ex art. 771 cod. cod. civ. potrebbe essere affermata solo ove l'interpretazione (letterale e logica) di tale ultima norma consentisse di considerare come beni futuri i beni non ancora del donante, ma esistenti in rerum natura ed appartenenti ad altri, ma non per via di interpretazione analogica, in considerazione della natura eccezionale della norma in questione.
Ritiene il collegio che tale interpretazione non sia possibile. A prescindere dall'argomento logico costituito dal fatto che, ad altri fini, il legislatore ha considerato separatamente gli effetti di atti di disposizione di beni futuri e di beni altrui (art. 1472 e 1478 ss. cod. civ.), occorre considerare che l'art. 771, primo comma, cod. civ., espressamente stabilisce che se la donazione "comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati". Appare evidente, dalla formulazione di tale norma, il riferimento del divieto ai soli beni non ancora esistenti in rerum natura.
Una volta chiarito che la donazione di beni altrui non è nulla ex art. 771 cod. civ., la stessa andrà considerata come semplicemente inefficace, ma tuttavia idonea ai fini di cui all'art. 1159 cod. civ., in quanto, come ritenuto da questa S.C. con la
sentenza 27 aprile 1964 n. 1011, il requisito dell'esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo, in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha a priori escluso che gli attuali ricorrenti incidentali potessero invocare la donazione in data 14 maggio 1977 ai fini della usucapione abbreviata. Per potere arrivare ad una cassazione della sentenza impugnata occorre peraltro accertare se nella specie i giudici di merito abbiano correttamente escluso il requisito del possesso utile ad usucapionem.
La questione viene sollevata con il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Napoli, il possesso in questione risultava sia dalla documentazione esibita e sarebbe stato confermato da alcuni dei capitoli di prova la cui ammissione è stata rifiutata, in quanto aventi ad oggetto attività specifiche di chi possiede pro domino e non comuni anche al semplice detentore.
La doglianza è sostanzialmente fondata.
Anche volendo, infatti, concordare con la sentenza impugnata in ordine al fatto che le attività oggetto della documentazione esibita e delle prove testimoniali non ammesse erano comuni sia al possessore che al detentore, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che, quanto meno a partire dalla donazione in data 14 maggio 1977, gli attuali ricorrenti incidentali si trovavano nel godimento dei beni donati in quanto possessori, in considerazione del titolo in base al quale tale godimento era stato loro trasferito. Per gli appezzamenti di terreno non compresi nella donazione in data 14 maggio 1977, la Corte di appello di Napoli non ha tenuto conto del fatto che in base all'art. 1141, primo comma, cod. civ., si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione.
Ciò significa che, anche volendo ritenere che effettivamente le attività considerate dalla sentenza impugnata (quelle emergenti dalla documentazione esibita e quelle oggetto della prova testimoniale la cui ammissione era stata chiesta) erano - in astratto - espressione sia di possesso che di semplice detenzione, non poteva essere negata rilevanza alle stesse ai fini del dedotto possesso ad usucapionem, in mancanza della prova di una iniziale detenzione. Resta da esaminare la questione se, sempre con riferimento agli appezzamenti di terreno non compresi nella donazione in data 14 maggio 1977, sia corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la configurabilità della usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis cod. civ.. La questione è affrontata nel primo motivo del ricorso incidentale, in cui si deduce che erroneamente la Corte di appello di Napoli ha fatto riferimento alla circostanza che Forio d'Ischia non è Comune classificato come montano, dal momento che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1159 bis cod. civ. e del combinato disposto di tale ultimo comma e dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 346, l'usucapione speciale si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti (nella specie rispettati) fissati dalla legge speciale.
La doglianza, a prescindere dalla sua fondatezza a meno, non può trovare accoglimento.
La Corte di appello di Napoli, infatti, ha ritenuto che non potesse essere invocata nella specie la c.d. usucapione speciale ..per il mancato accertamento nelle forme e con le garanzie (anche di contraddittorio) prescritte dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346 e, soprattutto, per il fatto che i fondi in oggetto non si trovano in comune classificato montano.
I ricorrenti hanno censurato soltanto la esattezza della prima ratio decidendi, ma non anche la seconda, idonea da sola a sorreggere la statuizione ora impugnata.
Il ricorso incidentale, in definitiva, va accolto nei limiti in precedenza esposti.
Ne consegue l'assorbimento del ricorso principale, in quanto è evidente che un eventuale accoglimento della domanda di usucapione proposta dagli attuali ricorrenti incidentali eliminerebbe in radice il fondamento della revindica proposta da ZO OT ed a fondamento della quale sono stati invocati titoli di natura negoziale.
In relazione alle doglianze accolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001