Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1596
CASS
Sentenza 5 febbraio 2001

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La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

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  • 1Gli atti dispositivi della cd. quotina
    Daniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 23 giugno 2025

    Nozione di quotina Con il termine “quotina” si intende la quota di uno dei beni facenti parte della comunione appartenente al singolo comunista. In conformità a quanto previsto dall'art. 757 codice civile, la quotina spetta al comunista solo al momento della divisione e, dunque, allo scioglimento della comunione. La dottrina e la giurisprudenza si sono occupate a lungo della legittimità e della validità degli atti dispositivi aventi ad oggetto la quota sul singolo bene. Donazione della quotina Partiamo con l'analizzare il problema sull'ammissibilità degli atti di donazione di quotina, la quale è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale, sul quale si è pronunciata …

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  • 2Donazione di cosa altrui (Tesi di laurea)
    Carlo Esposito · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 3I beni futuri ed i beni altrui possono essere donati?
    Avv. Paola Minopoli · https://www.iusinitinere.it/

    L'intento del donante di arricchire con l'atto di liberalità il donatario può concretizzarsi sostanzialmente in tre modi: 1) con il trasferimento o la costituzione di un diritto in capo al donatario 2) con la liberazione del donatario da un'obbligazione 3) con l'assunzione da parte del donante di un'obbligazione che rende il donatario creditore del donante. Ma in relazione ai beni futuri o ai beni altrui: se ne può disporre? in che modo? A norma dell'art. 1348 c.c. (rubricato “cose future”) nei contratti può essere dedotta la prestazione di cose future, salvo divieti particolari previsti ex lege. Cosi se si rinvengono gli artt. 1472 e 1478 c.c. che dettano la disciplina della vendita che …

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  • 4La donazione di cosa altri
    https://www.studiocataldi.it/

    Donazione di cosa altrui Ai sensi dell'art. 769 c.c.: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Ai fini della donazione è quindi necessario che il donante abbia la titolarità attuale del diritto che vuole donare al donatario, come confermato del resto dal dato letterale dell'art. 771 c.c. secondo cui "La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati". Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante …

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  • 5quale disciplina?
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 1 febbraio 2018

    di Valeria Cianciolo “La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l'alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare.” E' quello che hanno sancito le Sezioni Unite (1), intervenute pochi mesi fa in tema di donazione di beni altrui, argomento sul quale non si annotava tra le Sezioni semplici un profondo contrasto di giurisprudenza. Nessuna sentenza ha infatti mai affermato la validità della donazione di beni altrui e il dissenso si è limitato a qualificare la donazione di beni altrui come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1596
Data del deposito : 5 febbraio 2001

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