Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
DW ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E REPUBBLICA ITALIAN DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marze 1987 n.74)0 4 039 /03 NOME EL POPTO IT NANG LA CORT Oggetto Separazione personale: SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO Presidente R.G.N. 17067/00 Dott. Angelo PROTO Consigliere Dott. Vincenzo 9228 Cron. Consigliere Dott. Giuseppe V. Antonio MAGNO BONOMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo Ud. 11/11/02 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADO', che la rappresenta e difende unitamente ля agli avvocati MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ZU NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 7, presso l'avvocato SALVATORE PATANE', che lo rappresenta е difende unitamente 2002 all'avvocat margine o GIUSEPPE ZACCO, giusta mandato а 2026 del controricorso;
I
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 908/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 11/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MELIADO' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato PATANE', che ha udito per il resistente, chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 aprile 1999, il Tribunale di Belluno, dopo aver pronunciato con una precedente sen- tenza la separazione personale tra IN OR e IN CC, stabiliva le condizioni economiche della sepa- razione attribuendo alla OR un assegno mensile di lire 300.000, a carico dello CC. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depo- sitata l'11 maggio 2000, rigettava la domanda di asse- gno della OR accogliendo sul punto il gravame dello ли CC. 2 Avverso la sentenza d'appello IN OR ha pro- posto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. IN CC ha resistito con controricorso, deposi- tando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 156 C.C., nonché motivazione errata e insufficiente, cen- surando la decisione della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto che la OR disponesse di un reddito adeguato alle sue esigenze di mantenimento e che non esistessero rilevanti disparità di condizioni patrimo- niali con lo CC. Il giudice di secondo grado aveva omesso di esami- nare il tenore di vita goduto dalle parti durante la convivenza matrimoniale e non aveva preso in conside- razione alcuna le pregiudizievoli conseguenze economi- che che la ricorrente, a differenza del coniuge sepa- rato, aveva sofferto in conseguenza della separazione (investimento di gran parte del reddito lavorativo nel patrimonio immobiliare rimasto in proprietà del coniu- ge, mancanza di disponibilità di un alloggio per sé, essendo ospitata in via temporanea e provvisoria dal figlio OS, perdita della possibilità di contare sul reddito percepito dal marito).
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 C.C., omessa valutazione di risultanze processuali, nonché motivazione errata e insufficiente. Nella motivazione della sentenza la Corte d'appel- 10 aveva omesso di considerare, in sede di ricostru- zione e valutazione della complessiva situazione red- dituale dell'appellante, tutti gli elementi pensioni- stici che lo stesso percepiva mensilmente, compreso il trattamento pensionistico INPS ed il trattamento ero- gato dalla "Casse SU (dalla documentazione depo- sitata dalla difesa del Sig. CC all'udienza del 23.4.1997 si evinceva che nell'anno 1995 egli aveva percepito lire 9.294.000 dall'INPS, lire 16.873.380 dall'INAIL e lire 3.060.000 dalla "Casse SU).
3. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili per motivi di connessione, sono fondati. A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al- l'assegno di mantenimento sorge nella separazione per- sonale a favore del coniuge cui essa non sia addebita- bile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista di- مسلم sparità economica tra i coniugi (Cass. 28 settembre 2001 n. 13136; cfr. anche Cass. 7 marzo 2001 n. 3291). Nella specie, la Corte territoriale, da un lato, non ha motivato in ordine all'adeguatezza dei redditi della moglie a garantirle il medesimo tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio e, dall'al- tro, nel prendere in esame i redditi dello CC, ha considerato esclusivamente un reddito pensionistico di lire 18.602.780 per l'anno 1996, risultante dal pro- dotto certificato INAIL, senza tenere conto di altre due pensioni di cui pure gode l'attuale resistente, la cui esistenza è pacifica tra le parti (dallo stesso controricorso emerge che il reddito pensionistico per il 1996 era stato di lire 18.602.780 per la sola pen- sione INAIL e di 28.046.380 per le tre pensioni com- plessivamente). E' il caso di rilevare che la titola- rità di più pensioni da parte dello CC costituiva un elemento già dedotto in giudizio. I due motivi vanno accolti, mentre resta assorbito il terzo motivo, che esprime una doglianza di mancata valutazione di risultanze processuali, nonché omessa e insufficiente motivazione, su altri aspetti della si- tuazione reddituale dello CC.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cas- e la causa va rinviata ad altra sezione della sata 5 Corte d'appello di Venezia che procederà ad un nuovo esame in ordine all'adeguatezza dei redditi della Fao- ro а consentirle il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ed all'ammontare dei redditi del marito. Il giudice di rinvio provvederà inoltre sulle spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ri- Corso, assorbito il terzo: cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'ap- pello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 novembre 2002. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Angelo Grieco e Doft. Massimo Bonomo c Малото втомо i r Tomunda k alay 6