CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: EV NO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza in data 15/11/2022 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33354 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell'incidente cautelare. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estorsione, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti di dichiarative valorizzate in cautela ed ipotizzano un travisamento del quadro indiziario, anche sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti;
la richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il "tipo" e sulla circostanza aggravante) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie il Tribunale di Catanzaro ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato;
dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie. Il Tribunale della revisione cautelare, investito del riesame, ha quindi valorizzato le limpide ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto osservato e riferito dagli altri presenti, ha descritto nel dettaglio le modalità della violenta aggressione subita, indirizzata ad inibire la legittima pretesa a veder retribuita la prestazione offerta con il servizio di mescita effettuato in favore del QU e dei suoi accompagnatori. Il che integra il paradigma normativo .scolpito nel testo dell'art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato violenza sulle cose e minaccia alla persona con la precisa finalità di far desistere l'oste dalla legittima pretesa di veder corrisposto il prezzo delle consumazioni (nei termini, Sez. 2, n. 9024 del 5/11/2013, Rv. 259065: Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato). 1.2. Quanto alle dedotte carenze motivazionali nell'esegesi delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di equivoco apprezzamento del fatto tipico ingravescente (avere l'agente speso il soprannome "toro seduto", con il quale era conosciuto un influente esponente della criminalità locale), il ricorrente ha reiterato, pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto della censura disattesa dal Tribunale di Catanzaro con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omedoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso.(Corte cost., sentenza .13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 2.2. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33354 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di riesame spesi nella fase di merito dell'incidente cautelare. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata gravità indiziaria per la contestata estorsione, così come circostanziata dal metodo mafioso, postulano una alternativa rilettura delle fonti di dichiarative valorizzate in cautela ed ipotizzano un travisamento del quadro indiziario, anche sul fatto circostanziale ingravescente, che non trova riscontro nel testo della motivazione, per la logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito, allo stato degli atti;
la richiesta duplice valutazione (sulla condotta che identifica il "tipo" e sulla circostanza aggravante) risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie il Tribunale di Catanzaro ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva della vittima di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato;
dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche insegnato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni», ipotesi che non appare affatto ricorrere nel caso di specie. Il Tribunale della revisione cautelare, investito del riesame, ha quindi valorizzato le limpide ed inequivoche affermazioni della persona offesa, che, confortata anche da quanto osservato e riferito dagli altri presenti, ha descritto nel dettaglio le modalità della violenta aggressione subita, indirizzata ad inibire la legittima pretesa a veder retribuita la prestazione offerta con il servizio di mescita effettuato in favore del QU e dei suoi accompagnatori. Il che integra il paradigma normativo .scolpito nel testo dell'art. 629 del codice penale, avendo gli agenti esercitato violenza sulle cose e minaccia alla persona con la precisa finalità di far desistere l'oste dalla legittima pretesa di veder corrisposto il prezzo delle consumazioni (nei termini, Sez. 2, n. 9024 del 5/11/2013, Rv. 259065: Integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato). 1.2. Quanto alle dedotte carenze motivazionali nell'esegesi delle norme che determinano aggravamento della sanzione, sub specie di equivoco apprezzamento del fatto tipico ingravescente (avere l'agente speso il soprannome "toro seduto", con il quale era conosciuto un influente esponente della criminalità locale), il ricorrente ha reiterato, pedissequamente, doglianze già costituenti oggetto della censura disattesa dal Tribunale di Catanzaro con accorte argomentazioni, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata che ha qualificato i fatti attenendosi correttamente al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, che stima configurabile l'uso del metodo mafioso allorquando l'agente spenda, per rafforzare l'intimidazione, il nome o la fama o i caratteri paradigmatici dell'assoggettamento omedoso (Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Rv. 277222 - 01). La disposizione circostanziale tesa a stigmatizzare la mafiosità del metodo (oggi inserita nella organica complessità codicistica, in ragione del principio della riserva di codice, enfaticamente enunciato all'art. 3 bis cod. pen., secondo gli auspici di chiara dottrina ispirata alla teorica generale del diritto penale) ha natura oggettiva e risponde, nello stigmatizzare un "metodo" e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, tutte le volte in cui l'evocazione della rappresentata (e non necessariamente esistente) contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938). Non occorre, dunque, che alla evocata contiguità, rappresentata in questo caso dalle modalità della domanda e dal contesto cui lo stesso ricorrente peraltro appartiene, corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo o di contesto) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune (Sez. 2, n. 5727, del 29/1/2019, non massimata). Ricorrono pertanto i presupposti di fatto, opportunamente valorizzati dal giudice di merito, per il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale contestata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso.(Corte cost., sentenza .13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. 2.2. Il contenuto della presente sentenza deve essere comunicato al ricorrente, ai sensi di quanto dispone l'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen., onerando di tanto il direttore della Casa circondariale di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2023.