Sentenza 11 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2002, n. 10115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10115 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN 1 01 SUPRIMA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1281/00 Dott. Vincenzo MILEO --- Consigliere Cron. 27608 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO V. PAPADIA, che lo rappresenta e difende all'avvocato EDOARDO DI BERNARDINO, giustaunitamente delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato b in ROMA VLE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato 2002 1600 NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta ------- -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2708/99 del Tribunale di BARI, depositata il 26/10/99 R.G.N. 1188/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato MOSCARINI per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGMENTO DEL PROCESSO Il sig. HE ZE con ricorso al Pretore di Bari chiedeva, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, che venisse dichiarato che le infermità di cui era affetto (cervico-dorso-lombartrosi con discopatia multipla) erano malattie professionali o, in subordine dipendenti da causa di servizio. Il Pretore, con sentenza depositata il 15 luglio 1996, accoglieva la domanda subordinata. Avverso la decisione di primo grado la società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello al Tribunale di Bari che lo accoglieva. Ritenuto in via preliminare che non poteva ritenersi nulla la procura ad litem conferita all'avv. Maria Bruna Caprioli, dirigente dell'ufficio legale territoriale della società leh Ferrovie dello Stato, nel merito i giudici del gravame rilevavano che già nel a t a 1979 il ricorrente aveva proposto un ricorso avente per oggetto la richiesta di C riconoscimento di malattia professionale, che si era risolto con il rigetto della domanda, e l'attuale causa aveva per oggetto la medesima malattia ed in subordine l'accertamento della causa di servizio finalizzata al riconoscimento dell'equo indennizzo;
il Pretore, con la sentenza impugnata, aveva riconosciuto solo la subordinata, rigettando implicitamente la domanda principale, rispetto alla quale, non essendo stato spiegato appello incidentale, si era formato giudicato.D'altra parte, osservava il Tribunale, per la stessa malattia (cervico-dorso-lombartrosi) era già stata riconosciuta la causa di servizio in sede amministrativa con provvedimento del 28 settembre 1976, anche se l'equo indennizzo non era stato concesso in quanto la domanda non era stata proposta nel termine previsto dall'art.36 del D.M.19 dicembre 1956 n.2716 e successive modificazioni: sicché l'invocato riconoscimeto della 1 causa o concausa di servizio, già riconosciuta in sede amministrativa, non era ammissibile, mentre andava confermata l'esclusione dall'equo indennizzo perché la domanda era stata avanzata oltre il termine legale. Se poi il EL intendeva agire per l'aggravamentto della precedente affezione per "discopatia multipla", avrebbe dovuto avanzare domanda amministrativa alla società, deducendo l'aggravamento ai fini dell'equo indennizzo, non potendolo denunciare direttamente in sede giudiziaria senza aver svolto tutto l'iter amministrativo. Per la cassazione della sentenza impugnata il IL propone ricorso articolandolo in tre motivi. La società Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni-resiste Catald con controricorso illustrato da successiva memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli art. 1703 e 1704 C.C., 75, 77, 83, 420 e 182 c.p.c. in relazione all'art.360 punto 3 c.p.c., difetto di legittimazione processuale, nullità dell'atto di appello, mancato deposito della procura notarile e dello Statuto della società, nonché omessa ed insufficiente motivazione sul punto in relazione all'art. 360 punto 5 c.p.c., il ricorrente esponeva che la procura alle liti per l'atto di appello era stata conferita al difensore dall'avv. Maria Bruna Capriolo che non era il legale rappresentante della società Ferrovie dello Stato ma solo, come si qualificava nel testo stesso della procura, un procuratore speciale per effetto di una non meglio specificata procura generale notarile peraltro non versata in atti, come non era versato in atti lo Statuto della società.; che lo Statuto della società (art.19) attribuiva soltanto al Consiglio d'amministrazione il potere di ว conferire procure a soggetti diversi dall'amministratore delegato, mentre questi a sua volta poteva conferire procure solo per singoli giudizi e non una procura generale come aveva fatto nel caso in esame. Il motivo è infondato. Nella riunione del 23 dicembre 1992 del consiglio di amministrazione della società Ferrovie dello Stato, il cui verbale è in copia in atti, è stato deciso di confermare all'amministratore delegato tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria inclusi quelli di rappresentanza, di nomina dei difensori e, per quanto qui interessa (Allegato A punto 31), "di nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli". Il consiglio di amministrazione, dunque, aveva conferito all'amministratore e b delegato il potere di conferire ad altri soggetti delle sub procure proprio per ta a l'esercizio dei poteri che gli erano stati attribuiti. C Tale potere è stato utilizzato dall'amministratore delegato che, con procura speciale del 21 giugno 1996, n.rep.11538 del 1996 notaio dott.Falcone, in atti, nominava alcuni dirigenti della società, tra i quali la dott. Maria Bruna Caprioli, procuratori speciali, conferendo loro tutti i necessari poteri di rappresentanza processuale e sostanziale della società affinché in nome e per conto della stessa società provvedessero a rappresentarla in tutti i procedimenti giudiziari in cui la società medesima era chiamata. Sottolineando l'accenno al conferimento di poteri di rappresentanza anche sostanziale, le Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno, in altre occasioni (sentenze 8 maggio 1998 n.4666 e 8 agosto 1995 n.8681) esaminato procure rilasciate dall'amministratire delegato della società Ferrovie dello Stato del tutto analoghe a quella ora in esame, ne hanno riconosciuto la conformità al 3 disposto dell'art.77 c.p.c. e tale conclusione in questa sede si condivide. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa (insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in PHO relazione all'art.360 punto 5 c.p.c. e, rilevato che ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in sede amministrativa della dipendenza della cervico-dorso- lombartrosi sofferta, del ricorrente, da "concausa preponderante e necessaria di servizio", lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la causa di servizio sia assimilabile al già ottenuto riconoscimento da "concausa preponderante e necessaria di servizio" e che le due patologie, ossia quella denunciata come dipendente da causa di servizio (cervico-dorso-lombartrosi con discopatie multiple) e quella già riconosciuta come dipendente da concausa di servizio, siano eguali. Sostiene il ricorrente che, sebbene il pretore, il C.T.U. nominato Ontales in primo grado ed il medico del lavoro che aveva redatto la certificazione medica in atti avessero spiegato chiaramente trattarsi di due patologie diverse, il Tribunale, proprio su questo punto decisivo della controversia, non aveva chiarito le motivazioni che l'avevano portato a disattendere le pertinenti valutazioni mediche, limitandosi a dare un illogico e sbrigativo giudizio di identità delle due patologie. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art.366 n.4 c.p.c., in base al quale l'indicazione dei motivi deve essere proposta in modo specifico . Ai sensi della norma indicata devono ritenersi inammissibili i motivi che, anziché precisare direttamente le ragioni delle proposte censure, esauriscono detta illustrazione ad affermazioni generiche o ad un rinvio agli atti del giudizio di merito, privando così il ricorso dell'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione 1 delle questioni da risolvere (cfr., tra le tante, Cass. 24 gennaio 1997 n.713; 11 ottobre 1995 n.10611;5 marzo 1991 n.1325. Nel caso in esame il ricorrente si limita ad affermare che la richiesta causa di servizio non è assimilabile al già ottenuto riconoscimento della concausa preponderante e necessaria di servizio e richiama genericamente la sentenza del Pretore, la consulenza tecnica disposta in primo grado ed il parere di un medico del lavoro che avrebbero ritenuto, a differenza del Tribunale, che la malattia per cui era stata riconosciuta la concausa preponderante di servizio e quella per cui si agisce nel presente giudizio sono patologie diverse;
non vengono, peraltro, riportare in ricorso le parti della sentenza, della consulenza o del certificato medico che contengono tali affermazioni e le ragioni della ritenuta diversità delle infermità, nonostante la medesima denominazione. Ritiene la Corte che le generiche e scarne indicazioni fornite dal ricorrente sui Catald punti sopra indicati non consentono di verificarne la decisività ai fini della soluzione della controversia, determinando la inammissibilità del motivo. Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, punto 5 c.p.c. il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale, senza motivazione o con motivazione comunque insufficiente, lacunosa, illogica e contraddittoria, riconosciuto valore alle valutazioni di parte dell'Ente Ferrovie dello Stato disattendendo del tutto le risultanze dell'elaborato peritale disposto dal Pretore in cui venivano individuati in maniera ineccepibile i criteri medico-logico-scientifici per il riconoscimento della infermità denunciata come "causa di servizio", senza chiarire i motivi per cui aveva ritenuto di disattendere i contenuti di tale elaborato . Anche tale motivo è infondato. A parte le considerazione sopra espresse in merito alla necessaria autonomia del ricorso, il Tribunale in verità non ha affatto escluso che le infermità denunciate dal ricorrente siano dipese da causa di servizio ma ha rilevato che la società Ferrovie dello Stato aveva riconosciuto tale dipendenza già con provvedimento del 26 settembre 1996 e quindi non era ammissibile chiedere nuovamente in giudizio un riconoscimento già ottenuto in sede amministrativa, escludendo peraltro che tale riconoscimento potesse dar luogo ad equo indennizzo in quanto il ricorrente era decaduto dal diritto perché la domanda era stata avanzata oltre il termine previsto dall'art.36 del D.M. 19 dicembre 1956 n.2716 e successive modificazioni;
egualmente esclusa è stata la possibilità che il ricorrente potesse far valere l'aggravamento della malattia già riconosciuta nel 1976 per la sopravvenuta discopatia multipla, in quanto egli non aveva provveduto ad avanzare tempestiva domanda in sede amministrativa diretta a dedurre l'avvenuto aggravamento ai fini dell'equo indennizzoje sul punto non sono stati proposti specifici motivi di censura. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2002 Grazia Calalds IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ELLIERE Miles Depositato in Cantelleria fierselleIL CANCELLIERE oggi, 11 LUG. 2002 GANGELLIERE