Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9767 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 097 67 /02 REPUBBLICA ITALIANA prema di Cassazione La Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Ass SOC. Presidente R.G.n. 5400/2000 dr. UN D'Angelo Consigliere Cron. 20525 dr. Michele De Luca Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud. 16.05.2002. dr. AZ Cataldi Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: LL IT, UN e PI, quali eredi di Di BL AZ, rappresentati e difesi dall'avv. G. Sante Assennato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma alla via Carlo Poma n. 2, ricorrenti%;B 2183
CONTRO
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Ge- ner le dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 in Roma, e dalla medesima rappresentato e difeso ex lege, resistente;
B - 1 - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di - 16 marzo 1999, n. 93/99, L'Aquila in data 10 marzo n. 203/98 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 16 maggio 2002; udito l'avv. Roberto Amodeo per delega dell'avv. G. Sante .. Assennato per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. हूँ 12 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato 1'11 ottobre 1995 la signora AZ Di BL conveniva in giudizio innanzi al Pre- tore di Teramo il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'inden- nità di accompagnamento dalla data della domanda ammini- strativa (19 luglio 1993) e la condanna del convenuto a corrispondere i ratei arretrati, oltre interessi, riva- lutazione e spese di lite. Il Ministero dell'Interno si costituiva e chiedeva il ri- getto della domanda, mancando le condizioni richieste dalla legge per l'attribuzione dell'indennità di accompa- gnamento. Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Pretore, con sentenza del 16 luglio 1997, respingeva la domanda e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio. Avverso detta sentenza gli eredi della Di BL propone- vano appello. L'appellato si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Il Tribunale di L'Aquila disponeva rinnovarsi la consulenza tecnica e, con sentenza in data 10 - 16 marzo 1999, respin- geva l'appello, compensando le spese del grado. Il Tribunale riteneva che, ai sensi dell'art. 3, 5° comma d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, essendo contestato un prov- vedimento amministrativo con il quale era stata disconosciu- - 3. ta l'esistenza delle condizioni di invalidità, la titolari- tà del rapporto controverso appartenesse, dal lato passivo, al Ministero del Tesoro e non già al Ministero dell'Interno. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 marzo 2000, gli eredi della Di BL hanno proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad unico motivo, ed illustrato da memoria. Il Ministero intimato ha resistito in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa прино applicazione di norme di procedura (artt. 100, 112, 323, 325, 329, 434, 436 c.p.c.) e di diritto (art. 2909 c.c., art. 3 d. P.R. 698/94, artt. 10, 11 preleggi); motivazione carente e contraddittoria (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). I ricorrenti deducono la formazione di giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, non avendo questo proposto alcuna impugnazione nemmeno in via incidentale nei confronti della sentenza pretorile, che aveva deciso la controversia, riconoscendo la legittimazione passiva del Ministero stesso%;B che il Tribunale aveva poi erroneamente applicato d'ufficio la norma dell'art. 3, 5° comma d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, entrata in vigore il 7 gennaio 1995, ritenendo la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, in quanto la domanda di prestazione era avvenuta il 19 luglio 1993 ed il provvedimento di reiezione era intervenuto il 6 4- settembre 1994. Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. Ed invero va innanzi tutto esclusa la formazione di giudicato interno in ordine alla legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, non essendovi stata alcuna pronuncia in tal senso da parte del giudice di primo grado, di tal non vi era necessità di alcuna impugnazione al riguardo avverso la sentenza pretorile. Non ha pregio poi la censura con la quale i ricorrenti la- mentano che il Tribunale ha applicato la norma dell'art. 3, 5° comma del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, entrata in vi- gore il 7 gennaio 1995, sebbene la domanda di prestazione fos- avvenuta il 19 luglio 1993 ed il provvedimento di reiezione se fosse intervenuto il 6 settembre 1994 (e cioè prima del 7 gennaio 1995). Invero, come ha rilevato il Tribunale, la norma citata si applicava anche per le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento n. 698/1994. Va tuttavia rilevato che, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema(sent. n. 529 del 3 agosto 2000), in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutila-- ti e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessio-- ne delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate --5· (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 m. 537 e degli artt. 3 e 5 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua cor- dizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Mini- fro stero dell'Interno per ottenere la condanna alla correspon- sione della relativa restazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento del-- lo "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendo- si invece escludere che l'interessato debba separatamente do- mandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplifica- zione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente diffi- cile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, -- 6 - garantito dall'art. 38 Cost. E poichè nella specie risulta dalla sentenza impugnata che la Di BL ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la condanna del convenuto a corrispondere i ratei ar- retrati, ed il Ministero dell'Interno si è limitato a richiedere il rigetto della domanda, per mancanza delle condizioni di legge per l'attribuzione della ri- chiesta indennità - e quindi nessuna delle parti ha Прив do mandato l'accertamento dello "status" di invalida dell'assistita con efficacia di giudicato - deve esclu- dersi che gli interessati dovessero separatamente do- mandare l'accertamento d'invalidità nei confronti del Ministero del Tesoro e successivamente chiedere la cor- responsione della prestazione nei confronti del Ministero dell'Interno. Correttamente pertanto la Di BL ha con- venuto in giudizio il Ministero dell'Interno, legittimato passivo, ed erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la titolarità del rapporto controverso appartenesse, dal lato passivo, al Ministero del Tesoro. Per le ragioni predette la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice indicato in disposi - che provvederà anche in ordine alle spese del giu- tivo -, dizio di cassazione. -7-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Rome il 16 maggio 2002. Il Presidente (dr. UN D'Angelo) Ви тить Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) tonato filu flandelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 5 LUG. 2002 A S S E A H P oggi, T E ER P IL CANCELLIEREСАŃСЕШЕДЕ U S м ене A D 8