Sentenza 30 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2003, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto allowed viewdrazbre SEZIONE SECONDA CIVILE coudamus alle fill to cermbencie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONADott. Rafaele - Presidente R.G.N. 10184/00 - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere 12775/00 - Cron. 31130 1 4 39 103 470 ConsigliereDott. Giandonato NAPOLETANO, Dott. Olindo Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere' Ud.22/10/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MO GI, CC NELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TE AR, RI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA BORDOGNA, giusta 2002 delega in atti;
1363
- controricorrenti -
1- nonchè
contro
NI LD, NI RE, NI IU;
- intimati e sul 2° ricorso n° 12775/00 proposto da: LD, NI RE, NI IU, NI elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso 10 studio dell'avvocato GUIDO ROLFO, che li difende unitamente all'avvocato GIANFERMO MUSITELLI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
MO GI, CC NELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 200/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 27/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato COCHETTI ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato PAFUNDI GABRIELE (PER TE), -2- deposita delega rilasciata dall'Avvocato ROMANELLI ENRICO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23 marzo 1981, AN MO e AR GA convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, LL CH e CO ND perché si accertasse che essi attori erano proprietari sia della porzione ovest del terrazzo e relative scale di accesso, gravati da servitù di passaggio a favore della contigua proprietà dei convenuti, terrazzo sito al secondo piano di un fabbricato, in Sarnico, distinto in catasto al mappale 251, e sia del portico- ripostiglio lì esistente. I convenuti LL CH e CO ND si costituivano e resistevano alla domanda, eccependo segnatamente di aver usucapito la proprietà di quei beni. Previa autorizzazione, a fini di garanzia, chiama- vano in giudizio i loro danti causa, LD, RE e GI RI. I chiamati LD, RE e GI RI si costituivano e resistevano alla domanda. All'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 28 marzo/8 giugno 1996, accoglieva la domanda degli attori. LL CH e CO ND interponevano 4 gravame, cui resistevano le controparti. Con sentenza del 3 febbraio/27 marzo 1999, la Corte d'appello di Brescia, in parziale accoglimento del gravame, condannava LD, RE e GI RI a restituire ai loro aventi causa, LL CH e CO ND, la somma di lire 4.700.000, oltre interessi legali, quale differenza sul prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni in contestazio- ne. Le spese del grado erano poste a carico degli appellanti, quanto al rapporto con gli appellati AN MO e AR GA, ed a carico invece degli appellati LD, RE e GI RI, quanto al rapporto con gli appellanti. In esito all'esame dei titoli prodotti, previa ricostruzione delle vicende negoziali, che avevano interessato il fabbricato, di cui erano parte i beni in questione, la Corte territoriale rilevava l'infondatezza dei motivi di gravame, relativi alla proprietà di tali beni, che, in conformità della decisione del primo giudice, accertava essere degli appellati AN MO e AR GA. Riteneva invece fondato il gravame con riguardo alla omessa pronuncia sulla domanda, che gli appellanti avevano proposto nei confronti degli appellati LD, RE e GI RI, loro 5 danti causa, e che il giudice di primo grado risultava avere sì esaminato (in parte motiva della pronuncia), ma non anche deciso con specifica statuizione (in parte dispositiva). Esponeva, quindi, che tale domanda, volta а far valere -a fini di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno la parziale evizione (nella parte costituita dai beni in questione) dell'immobile venduto agli appellanti dagli appellati RI, era da acco- gliersi in misura di lire 4.700.000, oltre interes- si legali dal 16 dicembre 1990 al saldo, pari al minor valore dell'immobile compravenduto, secondo del consulente tecnico conforme accertamento d'ufficio. Per la cassazione di tale sentenza, LL CH e CO ND hanno proposto ricorso in forza di due motivi. AN MO e AR GA hanno resistito con controricorso. Hanno resistito, altresì, DO, RE e GI RI, proponendo contestualmente ricorso inciden- tale in forza di un unico motivo. LL CH e CO ND hanno resisti- to con controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti perché proposti avversO la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sul ricorso principale di LL CH e CO ND. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in punto accertamento della proprie- tà dei beni contesi. Sostengono, infatti, che *i giudici d'appello non hanno, anzitutto, considerato il carattere contrad- dittorio del riconoscimento ad un tempo dell'errore compiuto dalla consulenza e, quindi, della conclu- sione di accordare prevalenza alle valutazioni della consulenza, pur se in contrasto con il tenore degli atti di vendita, invece tali - se letti nel loro contesto- da fornire la piena dimostrazione della correttezza della diversa lettura." Assumono, altresì, che "non forniscono migliore giustificazione l'osservazione della sentenza secondo la quale il portico-deposito si risolvereb- be in una piccola porzione immobiliare, né la ulteriore obiezione consistente nel negare che la DO si fosse riservata la proprietà di parte del terrazzo, perché in tale caso essa non avrebbe f avuto bisogno di costituire una servitù di passag- gio.. ." Il motivo non ha pregio. Oltre che generica, per quanto non dà alcuna apprezzabile spiegazione della stessa decisività delle circostanze, asseritamente trascurate о mal valutate dalla Corte di merito, ossia del rapporto di causalità logica tra punti di decisione indicati e soluzione giuridica contestazione, senza neppure precisare il contenuto A adottata, la censura dei l'interpretazione resa dalla ricorrenti investe Corte di merito sui titoli di proprietà dei beni in di tali titoli о prospettare la violazione di canoni ermeneutici, così pregiudicando la stessa comprensione delle questioni portate all'esame di questo collegio. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1223 C.C. (e norme correlate) con riguardo al danno riconosciuto per la subita evizione (parziale) dell'immobile loro venduto dalle controparti RI, danno liquidato in lire 4.700.000, oltre accessori, e richiesto invece in misura di lire 200.000.000. Sostengono, in particolare, che manca di motivazio- ne il rilievo d'inedificabilità del terrazzo 8 evitto, possibile sede -invece- di manufatti, nonché quello escludente la panoramicità di tale bene, pure assunta in sede di gravame. Si è in presenza, precisano i ricorrenti, di un ulteriore vizio di motivazione, non essendosi data la Corte di merito "alcun carico delle doglianze dell'appello, che aveva, tra l'altro, richiesto un supplemento della consulenza tecnica in parte qua." Infine, censurano *l'inciso relativo alla qualifi- d cazione del danno, che non si risolve in un mero debito di valuta, ma -in quanto riferito al dimi- nuito valore dell'immobile- costituisce un debito di valore con le implicazioni che ne conseguono." Il motivo non ha pregio. Difformemente da quanto raffigurato dai ricorrenti, la Corte di merito ha motivato, in particolare, sia il rilievo di inedificabilità che quello di non richiamandosi alpanoramicità del detto terrazzo, conforme accertamento tecnico d'ufficio, per l'appunto citato in sentenza, laddove, peraltro, si sottolinea come quell'accertamento superi l'esame delle censure svolte, così palesandosi (seppure implicitamente) anche l'inutilità di un supplemento di consulenza. La doglianza, relativa alla qualificazione della obbligazione risarcitoria quale debito di valuta (anziché quale debito di valore), che la Corte di erroneamente operato in ragione dimerito avrebbe evizione, con riguardo alla citata compravendita, è doglianza generica, per quanto il ricorso null'altro espone al riguardo, neppure in termini di implicazioni effettive sulla liquidazione resa sul punto dalla Corte di merito.
3. Sul ricorso incidentale di DO, RE e GI RI. Con unico mezzo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, pur in difetto di loro soccombenza lie, quindi, in violazione dell'art. 91 c.p.c., abbia condannati a pagare le spese del grado agli allora appellanti, CH e ND. Il motivo è infondato. Il contestato obbligo dei ricorrenti al rimborso delle spese di gravame in favore degli allora appellanti, difformemente da quanto raffigurato in ricorso, trova fondamento nella loro soccombenza, per essere stati appunto condannati dalla Corte di merito a restituire alle controparti la differenza sul prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile compravenduto, in parte evitto. Ed invero, com' è stato già chiarito da questa ☑ Corte, la condanna della parte soccombente alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sanzionatoria, ma è conseguenza non ha natura obiettiva della soccombenza, ai cui fini non rileva che la parte nulla deduca contro l'accoglimento della domanda avversaria, trattandosi di comporta- mento neutro, e ritenendosi soccombente e meritevo- le della condanna al rimborso delle spese anche il convenuto contumace ovvero il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla e rendere così superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (v. Cass. n. 4485/01).
4. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi vanno respinti. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, con riguardo al rapporto tra i ricorrenti principali, LL Buc- chioni e CO ND, ed i controricorrenti, AN MO e AR GA, mentre, in ragione di soccombenza reciproca, sono compensate per intero tra i detti ricorrenti principali ed i incidentali, DO, RE e GIricorrenti RI.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dei controricorrenti, liquidate in euro124,70, oltre euro 2.000,00 per onorari;
compensa per intero le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali. Così deciso il 22 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil ons gest. Il presidente лептил Моисело Харв боеCarl Hore IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLINIA Marta Di Nuzzo Oggi, 30 GEN. 2003 Marie Di IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di Nuor 12