Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
La condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso ne' importano l'adesione all'avversa richiesta - quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore -, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4485 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FAUSTO MARENGO, PIERO MOCCAGATTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IST DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO CON SEDE IN TORTONA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 17276/98 proposto da:
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DELLA DIOCESI DI TORTONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MARIA DEL POGGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ER RN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 571/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 19/03/98 e depositata il 21/05/98 (R.G. 1674/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI;
udito l'Avvocato Giorgio ALLOCCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.2.1996 l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Tortona chiedeva alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di detta città di accertare la validità della disdetta del contratto di affitto intimata a VE RN con lettera del 21.3.1994 e la condanna dell'affittuario al rilascio del fondo entro il 10.11.1997, vale a dire alla scadenza legale del contratto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e l'adita Sezione con sentenza del 25.9.1997, tenuto conto che il contratto era stato stipulato nel 1966, per cui ai sensi dell'art. 2 lett. e) l.n. 203/1982 la scadenza era quella del 5.5.1997, condannava l'affittuario al rilascio entro il 10.11.1997 e al pagamento delle spese, in quanto conseguenti alla soccombenza.
Il VE proponeva appello, chiedendo che venissero compensate le spese del giudizio di primo grado. Sosteneva a sostegno del gravame come fosse libera la parte di ottenere una sentenza di accertamento, ma come fosse anche libero, e non sanzionabile, il comportamento dell'affittuario che avesse deciso di attendere lo scadere naturale del contratto di affitto per riconsegnare il terreno.
La Corte d'appello di Torino - Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 19.3.1998, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava compensate nella misura del 50% le spese del giudizio come liquidate dal Tribunale e compensava per intero quelle del giudizio di appello. Riteneva la Corte che, essendovi un interesse della parte ad agire, sussisteva la soccombenza, cui seguiva la pronuncia sulle spese.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il VE, svolgendo un unico articolato motivo.
Ha resistito con controricorso l'Istituto diocesano suddetto, che ha proposto anche ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti.
Impugnando la decisione del Tribunale, che, accertata la validità della disdetta intimatagli, lo aveva condannato al rilascio di un terreno e al pagamento delle spese di giudizio in conseguenza della ritenuta soccombenza, VE RN chiedeva che venissero compensate tali spese e condannata la controparte (ovvero l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Tortona) al pagamento di quelle di secondo grado, sull'assunto che non essendovi stata da parte sua opposizione alla avversa domanda non fosse possibile ravvisare nel suo comportamento nessuno degli elementi distintivi, della soccombenza.
La Corte d'appello con la decisione qui impugnata ha disatteso tale richiesta - sia pure compensando per la metà le spese di primo grado e per intero quelle di secondo grado - argomentando che quando viene esercitata un'azione di accertamento [quale ritenuta quella di specie] se il giudice riscontra l'interesse ad agire, come nel caso all'esame, essendo la domanda palesemente diretta a precostituirsi un titolo esecutivo per il rilascio del fondo alla scadenza del contratto sussiste comunque la soccombenza e, pertanto deve seguire la pronuncia sulle spese.
Ora, con il motivo di ricorso il VE, denunciando "violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. in relazione agli artt. 2 e 4 legge 3 maggio 1982 n. 203", deduce l'erronea applicazione da parte della Corte d'appello del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non potendo egli essere considerato soccombente in ragione del suo comportamento processuale per nulla contrario all'accoglimento della domanda attorea. La censura va disattesa.
Come invero osservato in dottrina, poiché le spese della parte vittoriosa debbono pur gravare su qualcuno, che non può essere la medesima parte vittoriosa, non resta che addossarle alla parte soccombente, e non a titolo di risarcimento dei danni per un comportamento che non è assolutamente illecito (in quanto è esercizio di un diritto), ma solo come conseguenza obiettiva della soccombenza e senza natura sanzionatoria.
Non può, d'altro canto, rilevare che la parte contro cui il giudizio venga promosso resti completamente inerte e non deduca nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore, giacché trattasi, in tal modo, di comportamento neutro che invero non implica l'esclusione del dissenso ne' importa l'adesione alla avversa richiesta, e sta di fatto che è ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese giudiziali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, si da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (v. Cass. n. 6722/1988), ciò che avrebbe ben potuto essere realizzato nel caso in esame, una volta che il conduttore, ricevuta la disdetta, avesse espresso la propria disponibilità a rilasciare il fondo alla scadenza richiesta.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Da rigettare è pure il ricorso incidentale dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Tortona, che, quanto alla compensazione delle spese giudiziali operata dalla Corte di merito, lamenta la non congruenza della relativa decisione e la insufficienza della motivazione.
Ed infatti, oltre a non aver violato il fondamentale principio per il quale le spese non possono in alcun caso far carico alla parte vittoriosa (in questo caso l'Istituto diocesano), la Corte ha dato sufficientemente e adeguatamente conto della compensazione effettuata, fondandola sul comportamento processuale per nulla ostile e defatigatorio, del VE.
Le spese del giudizio di legittimità - a loro volta sono tra le parti compensate in ragione della reciproca soccombenza in confronto alle rispettive domande.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001