Sentenza 3 luglio 2012
Massime • 1
In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma terzo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato.
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In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la finalità autolesionistica e dal contesto sanitario della condotta riamne estranea alla decisione giudiziale anche sulla cd. lieve entità. La valutazione della lieve entità ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 prescinde dal quadro clinico del soggetto e la funzione di richiesta di aiuto sottesa alla condotta: per il giudizio di offensività sul solo dato materiale dell'arma. Laddove il porto dell'oggetto avvenga nel contesto di una crisi autolesionistica dichiarata e di un intervento sanitario sollecitato dall'imputato stesso, l'automatica riconduzione della condotta alla categoria del pericolo pubblico introduce una presunzione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2012, n. 40396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40396 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 03/07/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1758
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 26809/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona;
avverso la sentenza pronunciata il 16.3.2010 dal tribunale di Ancona, in composizione monocratica, sezione distaccata di Senigallia nei confronti di:
ZA IO MA, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso, sia disposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per nuovo esame relativamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 16.3.2010 il tribunale di Ancona in composizione monocratica, sezione distaccata di Senigallia, condannava ZA IO MA, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 104,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, ed alla pena di Euro 30,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e della diminuzione prevista dall'art. 89 c.p., oltre che della riduzione per la scelta del rito. Ha proposto ricorso il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona articolando due motivi di ricorso. Con il primo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto, nel calcolo della pena, il giudice di primo grado ha erroneamente sottratto al giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti contestate il vizio parziale di mente, che costituisce una circostanza attenuante di natura soggettiva ex art. 70 c.p.. Con il secondo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio avente ad oggetto la contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto, nel calcolo della pena, il giudice di primo grado, pur non ritenendo la sussistenza del fatto di lieve entità, ha erroneamente condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria, omettendo di applicare anche la pena detentiva, esclusa solo nei casi di lieve entità, fattispecie alla quale, ad avviso del ricorrente, non può essere ricondotto il caso in esame, in considerazione delle caratteristiche del coltello e delle sue dimensioni, delle modalità del fatto e della personalità del reo.
Per tali ragioni il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente al comminato trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona appare fondato e, pertanto, va accolto.
Con riferimento al primo motivo non appare revocabile in dubbio che il giudice di primo grado avrebbe dovuto inserire nel giudizio di comparazione tra le circostanze anche il vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p., che, invece, lo stesso giudice, riconoscendone la sussistenza, erroneamente applicava autonomamente, operando la corrispondente diminuzione sulla pena determinata all'esito del giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4).
Ed invero il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole. Essa quindi è soggetta al giudizio di bilanciamento al pari di tutte le altre circostanze del reato (cfr. Cass., sez. 3, 7.12.1992, Trinca). Fondato appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il tribunale in composizione monocratica, escludendo che i due reati per i quali l'imputato ha riportato condanna siano unificati dal vincolo della continuazione, ha applicato, in relazione alla contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3, la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, come è noto, può essere comminata, stante il chiaro disposto del terzo comma della menzionata disposizione normativa solo nelle ipotesi "di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere", senza tuttavia avere riconosciuto la sussistenza, nel caso in esame, della menzionata circostanza attenuante. Al riguardo si osserva che in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (cfr. Cass., sez. 1, 12/11/1996, n. 11156, Stuto) e che la giurisprudenza di legittimità, più di recente, ha affermato il principio secondo cui la diminuente in esame è inapplicabile ai coltelli da punta e da taglio, essendone quindi irrilevante la concreta dimensione del coltello e della sua lama (cfr. Cass., sez. 1, 14.10.2008, n. 44609, E).
Tanto premesso, appare evidente che nel caso in esame difettano i presupposti per l'applicabilità dell'anzidetta circostanza attenuante, in quanto oggetto del porto senza giustificato motivo è stato un coltello multiuso, modello svizzero, di apprezzabile lunghezza (come si evince dalla lettura del capo b) dell'imputazione, complessivamente pari a cm. 14, di cui cm 6 di lama affilata), portato con sè dall'imputato all'interno del supermercato dove ha consumato il furto aggravato di cui al capo a) dell'imputazione, circostanze tutte che escludono la lieve entità del fatto. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, ai sensi dell'art.623 c.p.p., lett. d), l'impugnata sentenza va annullata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo esame sul punto al tribunale di Ancona, che dovrà attenersi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Ancona. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012