Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
02016/01 AULA "A" FORTE S EMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CANCELLERIA dal Sig. ] per diritti L. 3000 #13 FEB. 200T REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20789/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Michele Annunziata Presidente Cron. 4412 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere Ud. 6 di- Dott. Luciano Vigolo Consigliere cembre 2000 Dott. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Corrente TO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Balduina n. 66, presso l'avv. Giuseppe Spagnuolo, che lo rappre- senta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Società SITA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, studio avv. Zanello, presso l'avv. Eugenio Caterina che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
218 controricorrente 5 1 avverso la sentenza n. 1490/98, decisa il 16 giugno 1998 e pubbli- cata il 28 settembre 1998, resa dal Tribunale di Salerno nel pro- cedimento n. 78/93 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Eugenio Caterina nell'interesse della società SITA S.p.A.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 13 giugno 1990, Corrente TO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Salerno la società SI- TA S.p.A., già sua datrice di lavoro, al fine di ottenere la rili- quidazione del TFR, con inclusione delle indennità previste dall'accordo collettivo nazionale 21 maggio 1981, dell'indennità trasporto bagagli, del compenso straordinario fisso e continuativo di ore venti in media per ciascun mese. La convenuta eccepiva la decadenza del ricorrente da ogni pretesa per effetto di mancata impugnazione dell'atto di rinuncia, sotto- scritto il 5 gennaio 1989. Il Giudice adito, con sentenza pronunziata il 7 maggio 1992, re- spingeva la domanda per mancata impugnazione nei termini dell'atto di rinuncia in premessa. Interponeva appello il Corrente deducendo per la prima volta di aver impugnato in altra sede l'atto di rinuncia e in esito il Tri- 2 bunale di Salerno, con sentenza n. 1490/98, emessa in data 16 giu- gno 28 settembre 1998, respingeva il gravame e così, per quanto - rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che l'eccezione di aver impugnato l'atto di rinuncia nei termini previsti all'art. 2113 cc non poteva essere avanzata per la prima volta in grado di appello. Osservava ancora che l'atto sottoscritto dal Corrente non poteva essere qualificato come mera liberatoria, siccome collegato ad un analitico conteg-quietanza gio delle spettanze riconosciute, contenente preciso riferimento ai singoli elementi di calcolo ed agli istituti applicati. Osser- vava infine che la formula apposta dal lavoratore, di accettazione con riserva, oltre a valere quale elemento aggiuntivo per dimo- strare la consapevolezza di aver transatto in ordine alle spettan- ze non incluse nel conteggio, era priva di qualsiasi effetto, non potendosi così aggirare la norma imperativa che fissa un termine perentorio per l'impugnazione delle rinunzie e transazioni del la- voratore. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il Corrente con atto notificato in data 1 dicembre 1998; dedu- ce a sostegno tre motivi. La Società Sita S.p.A. resiste con controricorso notificato in da- ta 7 gennaio 1999. Ricorrente e controricorrente depositano memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 secondo comma, 115 e 116 cpc. Si afferma che il diniego di nuove eccezioni in grado di appello riguarderebbe solo le eccezioni in senso pro- prio, non anche le eccezioni in senso lato, quale quella di aver impugnato nei termini l'atto di rinuncia, intesa a negare l'esistenza dei presupposti su cui si fonda l'avversaria difesa. La censura non è fondata. Il ricorrente richiama il principio per cui l'eccezione in senso lato, della quale il giudice ha il potere dovere di conoscere anche d'ufficio, non è soggetta al regime di decadenza stabi- lito dal 2° comma dell'art. 437 cpc, operante con riferimento esclusivo alle eccezioni in senso stretto (ex pluribus Cass. civ., 11 aprile 1985, n. 2410, Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 1996, n. 3961). Ma l'eccezione attinente all'avvenuta impugnazione nei termini di legge della rinuncia a un diritto indisponibile del lavoratore, non può certo qualificarsi come eccezione in senso lato o mera di- fesa dal momento che con essa si vuole contrastare l'eccezione avanzata dal datore di lavoro, relativa appunto alla rinuncia stessa, mediante introduzione di un nuovo elemento. E se è eccezione in senso stretto quella della parte che invoca gli effetti della rinuncia non impugnata nel termine di legge (ex pluribus Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 1995, n. 908, Cass. civ., 16 settembre 1991, n. 9646, Cass. civ., 11 dicembre 1987, n. 9198), tale deve essere anche quella di controparte che prospetta A un tema nuovo, assumendo di aver proposto detta impugnazione con un ben individuato atto idoneo allo scopo. Né si potrebbe in con- trario osservare che l'indicazione di tale atto rimane nell'ambito del thema decidendum introdotto con l'eccezione fondata sull'atto di rinunzia non impugnato nei termini, dal momento che il fatto negativo, ovvero la mancata impugnazione, deve essere allegato nella sua genericità ma solo la parte che vi ha interesse può di- mostrare l'inesattezza di tale allegazione, così prospettando pe- raltro un thema decidendum del tutto nuovo. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 115, 116 cpc, 2113 e 2697 cc, nonché il vizio di motivazione. Si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel considerare come rinuncia o transazione una mera quietanza liberatoria per le somme erogate. Osserva la Corte che "la cosiddetta quietanza liberatoria rila- sciata dal lavoratore a saldo di ogni sua pretesa costi- tuisce, di regola, una semplice manifestazione del convin- cimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfat- to di tutti i suoi diritti e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizio- l'accertamento dei suoi diritti non ancora soddi- ne) per sfatti. Va, infatti, precisato che nella suddetta dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di 5 rinunzia o di transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione conte- nuti nella stessa dichiarazione о desumibili "aliunde", ri- sulti accertato che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o obiettivamente determinabili, a lui spettanti e con il CO- sciente intento di abdicare о transigere sui medesimi" (Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1999, n. 4442; conf. ex pluribus Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 1997, n. 12374, Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 1993, n. 6473). L'interpretazione della dichiarazione liberatoria compete al giu- dice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sor- retta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuri- dici (Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 1997, n. 12374). Si rileva ancora che per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione la parte che denuncia l'erronea inter- pretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo inte- gralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo. Richiamati tali principi si osserva che il ricorrente, pur conte- stando la valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità del documento da lui sottoscritto a render palesi gli elementi usati per la determinazione del trattamento di fine rapporto sì da 6 consentire il collegamento della rinuncia ad ogni maggior pretesa e quindi appunto agli elementi non utilizzati allo scopo, non ri- porta integralmente detto documento nel ricorso, limitandosi a trascrivere quella che, per sua stessa affermazione, altro non che una clausola prestampata, da leggersi, come appunto ha fatto il Collegio di merito, assieme agli elementi aggiunti, in partico- lare i conteggi e la formula apposta dal lavoratore, di accettare con riserva, valutata dal Tribunale appunto per evidenziare la na- tura transattiva della sottoscrizione, risultandone palese la con- sapevolezza circa l'esistenza di un aliquid datum e di un aliquid retentum. Rimane quindi preclusa ogni ulteriore indagine in sede di legitti- mità in ordine alla adeguatezza della motivazione offerta dal Tri- bunale circa la lettura del documento in discorso e in ordine alla decisività dei rilievi avanzati dal ricorrente il quale t.ra l'altro non censura l'argomentazione svolta dal Tribunale, indica- ta nell'impugnata sentenza come meramente rafforzativa e peraltro avente sostanza autonoma e quindi idonea a sorreggere da sola il decisum, nel senso che la sottoscrizione con riserva denota la consapevolezza di aver ricevuto solo una parte e non già la tot.a- lità di quanto poteva esser richiesto. Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc. Si afferma che il Giudice di merito ha omesso di provvedere sul motivo di gravame relativo alla proposta impugnativa dell'atto 7 di transazione, come pure in ordine alla doglianza circa la quali- ficazione come quietanza anziché come rinuncia o transazione della nota scrittura. La censura rappresenta peraltro una mera ripetizione di quelle avanzate con i primi due motivi, dal momento che il Tribunale non ha certo omesso di provvedere ma piuttosto ha provveduto in senso difforme rispetto alle aspettative del ricorrente il quale peral- tro non può certo prospettare una violazione dell'obbligo del giu- dice di pronunciare su tutta la domanda sol perché questa è rite- nuta inammissibile o infondata. Col quarto mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, la carenza, insufficienza o contraddittorietà della moti- vazione su un punto decisivo della controversia. Si afferma che il Tribunale non avrebbe fornito la "giusta motivazione per distin- guere tra rinuncia e transazione e mera quietanza liberatoria so- prattutto dopo che il Pretore di Salerno aveva omesso ogni motiva- zione sulla scelta operata di negare l'ingresso all'esame di meri- to della domanda introdotta". La censura non rientra nello schema della denuncia del vizio di motivazione. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di Л ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deci- SO. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- co. La lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale ha ben po- sto in rilievo che il controllo sulla motivazione non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice a quo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la le- gittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma solo un mero sintomo di ingiustizia;
pertanto il vizio riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè da render possibi- le una diversa soluzione ove il relativo errore non fosse stato commesso (ex plurimis, Cass., 16 gennaio 1996 n. 326, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprile 1988, n. 2989; Cass. 5 9 ^ novembre 1987 n. 8118; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9280; Cass. 17 giugno 1985, n. 3653; Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, Cass. 16 giugno 1981, n. 3920). L'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione vi- ricorso e per il ziata: per il principio di autosufficienza del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della par- te ricorrente indicare quali siano le circostanze e gli elemen- ti rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento della "causalità dell'errore" e quin- i di della decisività di tali circostanze (v. Cass. 18 settembre 1986, n. 5656). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 25.000, oltre a lire due milioni per onorario. 3 0 I A 1 3 D S 5 , S . T A O . R T L Roma, 6 dicembre 2000 , L N A IL PRESIDENTE М. Амитик ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 - I I Девих на A 1 N S T 1 G S N E O IL CONSIGLIERE ESTENSORE O E S COLLABORATORE DI CANCELLERIA P A G I M D A I G sitata in Cancelleria E E , A O L O T D 14 FEB. 2001 T R I E A T R T L S I I L N G D IL COLLABORATORE E E E S D O R E DI CANCELLERIA